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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1506/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR ES e MA EA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CRIVELLARI DANIELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza.
2. La casa familiare sarà assegnata alla signora con tutti gli arredi ivi esistenti. Il sig. lascerà la casa coniugale Pt_2 Pt_1 entro la fine del mese di luglio.
3. Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Entrambi i genitori manterranno pari dignità e responsabilità genitoriale, impegnandosi a concordare le scelte più rilevanti riguardanti la vita, la salute e l'istruzione delle figlie. È onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Al fine di garantire un sereno rapporto padre-figlie, il padre avrà un ampio diritto di visita, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extra-scolastici delle minori, con l'unico obbligo di avvisare almeno il giorno prima la signora .
5. In ogni Pt_2 caso il signor potrà tenere con sé le ragazze, salvo diverso accordo tra le parti: a. Dal Pt_1
sabato pomeriggio alla domenica sera a fine settimana alterni manifestando, altresì, la disponibilità a tenere le ragazze anche gli altri sabato pomeriggio sino alle 22 per andare incontro alle attuali esigenze lavorative della Sig.ra ; b. Due pomeriggi Pt_2 infrasettimanali da concordarsi con la Sig.ra con almeno un giorno di preavviso Pt_2 considerate le rispettive esigenze lavorative e gli impegni delle ragazze;
c. Durante il periodo scolastico le minori saranno a casa della nonna paterna dall'uscita da scuola sino alle 16.30;
6. Durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con le ragazze, ad anni alterni il 24 o il
25 dicembre, il 31 dicembre o il 1gennaio, il 5 o il 6 gennaio e ogni altra festività alternata con la signora;
7. Le ragazze trascorreranno inoltre con il papà il giorno della festa Pt_2
del papà e quello del compleanno del padre e con la mamma il giorno del suo compleanno e della festa della mamma;
8. Durante le vacanze pasquali le ragazze trascorreranno con ciascun genitore 3 giorni comprendenti ad anni alterni o la Pasqua o la Pasquetta;
9. Per le vacanze estive le ragazze trascorreranno con il papà 15 giorni anche non consecutivi nel periodo da concordare entro il 31/5 di ogni anno. 10. Il sig. corrisponderà, entro il 5 Pt_1 di ogni mese, alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Pt_2 di € 1.200,00 (pari ad € 600,00 ciascuna) oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate secondo quanto indicato dal Protocollo Spese del Tribunale di Latina di cui le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare. 11. Le parti pagheranno le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale in misura del 50% ciascuno. 12. Gli istanti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un contributo al proprio mantenimento. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto sopra. Il Sig. dichiara di cedere alla Sig.ra Pt_1
il credito dell'importo di € 20.000,00 da lui vantato nei confronti del fratello della Pt_2 moglie, - a definizione di un rapporto societario con lui intrattenuto, che Parte_3
prevede altresì la sua uscita dalla compagine della società di cui erano entrambi soci- che sarà corrisposto alla signora direttamente dal fratello. 13. I ricorrenti sin da ora si Pt_2 danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio e del passaporto. 14. I coniugi dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 15. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 21/05/2005, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 40,
Parte 2, Serie A, dell'anno 2005), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR ES e MA EA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CRIVELLARI DANIELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza.
2. La casa familiare sarà assegnata alla signora con tutti gli arredi ivi esistenti. Il sig. lascerà la casa coniugale Pt_2 Pt_1 entro la fine del mese di luglio.
3. Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Entrambi i genitori manterranno pari dignità e responsabilità genitoriale, impegnandosi a concordare le scelte più rilevanti riguardanti la vita, la salute e l'istruzione delle figlie. È onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Al fine di garantire un sereno rapporto padre-figlie, il padre avrà un ampio diritto di visita, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extra-scolastici delle minori, con l'unico obbligo di avvisare almeno il giorno prima la signora .
5. In ogni Pt_2 caso il signor potrà tenere con sé le ragazze, salvo diverso accordo tra le parti: a. Dal Pt_1
sabato pomeriggio alla domenica sera a fine settimana alterni manifestando, altresì, la disponibilità a tenere le ragazze anche gli altri sabato pomeriggio sino alle 22 per andare incontro alle attuali esigenze lavorative della Sig.ra ; b. Due pomeriggi Pt_2 infrasettimanali da concordarsi con la Sig.ra con almeno un giorno di preavviso Pt_2 considerate le rispettive esigenze lavorative e gli impegni delle ragazze;
c. Durante il periodo scolastico le minori saranno a casa della nonna paterna dall'uscita da scuola sino alle 16.30;
6. Durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con le ragazze, ad anni alterni il 24 o il
25 dicembre, il 31 dicembre o il 1gennaio, il 5 o il 6 gennaio e ogni altra festività alternata con la signora;
7. Le ragazze trascorreranno inoltre con il papà il giorno della festa Pt_2
del papà e quello del compleanno del padre e con la mamma il giorno del suo compleanno e della festa della mamma;
8. Durante le vacanze pasquali le ragazze trascorreranno con ciascun genitore 3 giorni comprendenti ad anni alterni o la Pasqua o la Pasquetta;
9. Per le vacanze estive le ragazze trascorreranno con il papà 15 giorni anche non consecutivi nel periodo da concordare entro il 31/5 di ogni anno. 10. Il sig. corrisponderà, entro il 5 Pt_1 di ogni mese, alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Pt_2 di € 1.200,00 (pari ad € 600,00 ciascuna) oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate secondo quanto indicato dal Protocollo Spese del Tribunale di Latina di cui le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare. 11. Le parti pagheranno le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale in misura del 50% ciascuno. 12. Gli istanti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un contributo al proprio mantenimento. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto sopra. Il Sig. dichiara di cedere alla Sig.ra Pt_1
il credito dell'importo di € 20.000,00 da lui vantato nei confronti del fratello della Pt_2 moglie, - a definizione di un rapporto societario con lui intrattenuto, che Parte_3
prevede altresì la sua uscita dalla compagine della società di cui erano entrambi soci- che sarà corrisposto alla signora direttamente dal fratello. 13. I ricorrenti sin da ora si Pt_2 danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio e del passaporto. 14. I coniugi dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 15. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 21/05/2005, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 40,
Parte 2, Serie A, dell'anno 2005), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino