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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6911 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il27/01/1972, elettivamente domiciliata in Elmas Parte_1
(Ca), presso lo studio dell'Avv. PES SOLANGE che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
in VIA ELIGIO PORCU N.188/190 09045 QUARTU SANT'ELENA, presso lo studio dell'Avv.
PILUDU ANNA RITA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
A. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 1/6/1996
a Cagliari;
B. dare atto che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile periodico, essendo già stato corrisposto l'importo di € 12.600,00 a titolo di assegno divorzile una tantum;
C. dare atto che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per i figli, essendo gli stessi economicamente indipendenti;
D. compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
E. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere alle annotazioni di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 31/10/2024, all'udienza del 26/03/2025 le parti hanno Parte_1
dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice ha quindi pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. provvedendo in conformità agli accordi e ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 31.10.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, è stata pronunciata la separazione dei coniugi,
definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cagliari il 01/06/1996 tra
, nata a [...], il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
LOCOROTONDO (BA), il 09/06/1967, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 175, parte II, serie A, anno 1996 - Comune di
Cagliari).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che le parti dichiarano che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile periodico, essendo già stato corrisposto l'importo di euro 12.600,00 a titolo di assegno divorzile una tantum e che nulla
è dovuto a titolo di mantenimento per i figli, essendo gli stessi economicamente indipendenti;
4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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