Sentenza 17 aprile 2023
Ordinanza collegiale 2 maggio 2023
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/04/2023, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 00648/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2022, proposto da
Bit Mobility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Crivellente e Stefanì Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefanì Tieni in Verona, via Giberti 7;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n. 26;
nei confronti
Vento Mobility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Pardo, Laura Gentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lime Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Daniele Carminati, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Helbiz Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per l'accertamento e la declaratoria
ai sensi dell'art. 116, d.lgs. n. 104/2010
del diritto di Bit Mobility S.r.l. di prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti richiesti con istanza di accesso agli atti inviata al Comune di Bari in data 6/10/2022 (Doc. 10) e solo parzialmente riscontrata in data 3/11/2022 con particolare riferimento alla manifestazione d'interesse integrali e relativi allegati degli operatori Vento Mobility, Lime Technology Srl e Helbiz Italia S.r.l.-;
nonché per l'annullamento
- del parziale diniego opposto dal Comune di Bari con nota n. 34803/2022 del 3/11/2022 (Doc. 11).
- di tutti gli atti antecedenti, presupposti o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, Vento Mobility S.r.l. e della Lime Technology S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame l’istante denuncia che il Comune di Bari non ha consentito l'accesso integrale alle manifestazioni d'interesse presentate dagli operatori Vento, Lime ed Helbiz, avendo escluso l'acquisizione dei dati e delle informazioni che, ad avviso di questi, costituirebbero segreto commerciale e/o industriale.
Bit Mobility ha dedotto di avere un interesse diretto, attuale e concreto ad acquisire la documentazione richiesta, al fine di tutelare la propria posizione presso questo tribunale. Chiede quindi che ai sensi dell’art. 116 c.p.a. venga ordinata la esibizione della documentazione di gara richiesta e oscurata in sede di accesso.
Il Comune di Bari, Vento Mobility S.r.l. e la Lime Technology S.r.l. si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2023, il patrono della ricorrente, tuttavia, ha dichiarato che la propria assistita non ha più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio inerente la istanza di acceso alle offerte tecniche delle controinteressate, perché il Comune di Bari ha da ultimo depositato la documentazione che era stata oggetto della richiesta di accesso.
In relazione a quanto precede, poiché l’interessata, ha ottenuto la documentazione richiesta, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendone giuste ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ex art. 116 c.p.a., lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Blanda | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO