Articolo 67 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 66Articolo 68
Versione
27 marzo 1968
Art. 67. Regioni a statuto speciale

Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potesta' legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente articolo 26.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968