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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 594/2025
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 594/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3382/2024 del Tribunale di Napoli Nord, depositata in data
12/7/2024, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., difeso, in virtù di procura P.IVA_1
depositata in atti, dall'avv. Carmen Spadaro (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
) in persona del legale rapp.te p.t., difesa, CP_1 P.IVA_2
come da procura in atti, dall'avv. Roberta Leopardo (C.F.
) C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 15/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3382/2024 depositata in data 12/7/2024, il Tribunale di Napoli
Nord, decidendo sulla domanda proposta dalla società nei Parte_1 confronti della società avente ad oggetto il Controparte_2 2 R.G. n. 594/2025 pagamento dell'indennizzo assicurativo per i danni subiti nel locale commerciale sito in Mugnano di Napoli alla via Corso Italia n.19, a seguito di un allagamento avvenuto in data 13/11/2019, così decise la causa:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva della di Parte_1 Pt_1
e, comunque rigetta la domanda;
[...]
2) Condanna la ,in persona del Parte_1 legale rappte p.t., al pagamento, nei confronti della in persona CP_1 del legale rapp.te p.t. del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA nelle vigente aliquote.;
La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Controparte_2 chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi le pretese avanzate in primo grado.
Costituitasi la società appellata, la stessa ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 4/6/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 181 e 350 bis c.p.c., all'udienza del 15/10/2025.
Le parti non sono comparse neppure alla suindicata udienza del 15/10/2025, sicché la causa è stata riservata in decisione, senza assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 19/4/2022.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 181 e 350 bis c.p.c è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 3 R.G. n. 594/2025
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società con atto di citazione notificato in data Parte_1
11/2/2025, nei confronti della società avverso la Controparte_2 sentenza n. 3382/2024 del Tribunale di Napoli Nord depositata in data 12/7/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 15/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 594/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3382/2024 del Tribunale di Napoli Nord, depositata in data
12/7/2024, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., difeso, in virtù di procura P.IVA_1
depositata in atti, dall'avv. Carmen Spadaro (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
) in persona del legale rapp.te p.t., difesa, CP_1 P.IVA_2
come da procura in atti, dall'avv. Roberta Leopardo (C.F.
) C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 15/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3382/2024 depositata in data 12/7/2024, il Tribunale di Napoli
Nord, decidendo sulla domanda proposta dalla società nei Parte_1 confronti della società avente ad oggetto il Controparte_2 2 R.G. n. 594/2025 pagamento dell'indennizzo assicurativo per i danni subiti nel locale commerciale sito in Mugnano di Napoli alla via Corso Italia n.19, a seguito di un allagamento avvenuto in data 13/11/2019, così decise la causa:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva della di Parte_1 Pt_1
e, comunque rigetta la domanda;
[...]
2) Condanna la ,in persona del Parte_1 legale rappte p.t., al pagamento, nei confronti della in persona CP_1 del legale rapp.te p.t. del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA nelle vigente aliquote.;
La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Controparte_2 chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi le pretese avanzate in primo grado.
Costituitasi la società appellata, la stessa ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 4/6/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 181 e 350 bis c.p.c., all'udienza del 15/10/2025.
Le parti non sono comparse neppure alla suindicata udienza del 15/10/2025, sicché la causa è stata riservata in decisione, senza assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 19/4/2022.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 181 e 350 bis c.p.c è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 3 R.G. n. 594/2025
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società con atto di citazione notificato in data Parte_1
11/2/2025, nei confronti della società avverso la Controparte_2 sentenza n. 3382/2024 del Tribunale di Napoli Nord depositata in data 12/7/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 15/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.