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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 454/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Massimo Annoni, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/03/2020 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
193/2019R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) accertare “lo stato di Invalidità
Civile della Ricorrente nella percentuale del 100%, con le modalità e la decorrenza previste dalla Legge per ottenere i relativi benefici economici connessi e venga riconosciuta in capo alla ricorrente la condizione di Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.104/92)”; 2) “ condannare, per
l'effetto, l' in persona del suo legale Rappresentate p.t., alla corresponsione CP_1
della relativa prestazione in favore della ricorrente dalla data del riconoscimento oltre interessi e rivalutazione“. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto dapprima chiarimenti alla TU (dott. con il Persona_2 vincolo del giuramento già prestato in sede di accertamento tecnico preventivo) e disposto il rinnovo della TU (dott. ), anche a seguito della Persona_3 nuova documentazione depositata, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u., in sede di rinnovo (i chiarimenti, infatti, avevano confermato le risultanze in ATPO) ha riferito, con l'elaborato in data 15/01/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Artrite psoriasica.
Sindrome fibromialgica. Discoartrosi vertebrale con osteoporosi post menopausale. Manifestazioni degenerativo-artrosiche degli spazi articolari tarso-metatarsali e dell'articolazione astragalo-scafoidea. Gastrite cronica e malattia da reflusso gastro-esofageo con esofagite erosiva di grado A. Colite aspecifica. Colelitiasi. Depressione reattiva. Glaucoma iatrogeno.”
Il TU ha aggiunto “per effetto delle predette infermità è invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa“, ponendo come decorrenza il
12/06/2024, negando però il riconoscimento dei presupposti sanitari per il riconoscimento dello status di disabilità con necessità di assistenza continua e globale ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazionì rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio della pensione d'invalidità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
TU) del requisito sanitario per quanto riguarda la pensione d'invalidità.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 4 detta consulenza.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla TU espletata nella fase di merito, così come quella nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' CP_1
(in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale (tenuto conto, in entrambi i casi, della decurtazione di un terzo a seguito di deposito tardivo dell'elaborato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione d'inabilità a decorrere dal 12/06/2024 mentre NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dello status di disabilità con necessità di assistenza continua e globale ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 454/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Massimo Annoni, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/03/2020 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
193/2019R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) accertare “lo stato di Invalidità
Civile della Ricorrente nella percentuale del 100%, con le modalità e la decorrenza previste dalla Legge per ottenere i relativi benefici economici connessi e venga riconosciuta in capo alla ricorrente la condizione di Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.104/92)”; 2) “ condannare, per
l'effetto, l' in persona del suo legale Rappresentate p.t., alla corresponsione CP_1
della relativa prestazione in favore della ricorrente dalla data del riconoscimento oltre interessi e rivalutazione“. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto dapprima chiarimenti alla TU (dott. con il Persona_2 vincolo del giuramento già prestato in sede di accertamento tecnico preventivo) e disposto il rinnovo della TU (dott. ), anche a seguito della Persona_3 nuova documentazione depositata, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u., in sede di rinnovo (i chiarimenti, infatti, avevano confermato le risultanze in ATPO) ha riferito, con l'elaborato in data 15/01/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Artrite psoriasica.
Sindrome fibromialgica. Discoartrosi vertebrale con osteoporosi post menopausale. Manifestazioni degenerativo-artrosiche degli spazi articolari tarso-metatarsali e dell'articolazione astragalo-scafoidea. Gastrite cronica e malattia da reflusso gastro-esofageo con esofagite erosiva di grado A. Colite aspecifica. Colelitiasi. Depressione reattiva. Glaucoma iatrogeno.”
Il TU ha aggiunto “per effetto delle predette infermità è invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa“, ponendo come decorrenza il
12/06/2024, negando però il riconoscimento dei presupposti sanitari per il riconoscimento dello status di disabilità con necessità di assistenza continua e globale ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazionì rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio della pensione d'invalidità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
TU) del requisito sanitario per quanto riguarda la pensione d'invalidità.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a
Pag. 2 di 4 detta consulenza.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla TU espletata nella fase di merito, così come quella nella fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' CP_1
(in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale (tenuto conto, in entrambi i casi, della decurtazione di un terzo a seguito di deposito tardivo dell'elaborato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione d'inabilità a decorrere dal 12/06/2024 mentre NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dello status di disabilità con necessità di assistenza continua e globale ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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