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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/07/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 656,
TRA
elettivamente domiciliata in Foggia alla via Piave n. 10 Parte_1 presso lo studio degli avv.t i Michelangelo Metta e Riccardo Icilio Ariostino , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'“atto di appello” notificato in data 09/05/2023,
– impugnante –
E
elettivamente domiciliato in Bari alla via Roberto da Bari Controparte_1
n. 109 presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sisto , da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione depositata in data
16/11/2023,
– impugnato –
Con provvedimento in data 25/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano inviato telematicamente note scritte , si riservava per la decisione.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. Con lodo arbitrale definitivo emesso in data 09/02/2023, pronunciato nel procedimento arbitrale inerente la Parte_2 tra e il Collegio arbitrale
[...] Parte_3 Controparte_1
Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- pagina 2 di 5 -
[composto dall'avv. (presidente), dal dott. Lorenzo Controparte_2
Frattarolo (arbitro) e dal dott. avv. Luigi Maida (arbitro) ] così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere;
2) compensava le spese del procedimento tra le parti e le liquida va definitivamente nella misura già prevista nel lodo non definitivo.
I.B. Con “atto di appello” notificato in data 09/05/2023 Parte_3 proponeva, nei confronti di impugnazione per nullità Controparte_1 avverso il predetto lodo, chiedendo a questa Corte di appello di voler così provvedere: 1) dichiarare la nullità del lodo e, di conseguenza, pronunciar e nel merito, previo eventuale espletamento di istruzione probatoria, secondo le determinazioni e le richieste della domanda di merito ritrascritte per intero nell'atto di impugnazione;
2) con vittoria di spese e competenze legali , da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
I.C. Con “memoria di costituzione” depositata in data 16/11/2023 CP_1 si costituiva in giudizio, chiedendo a questa Corte di appello di voler
[...] così provvedere: 1) in via preliminare, accogliere l'eccezione sulla nullità di costituzione del collegio arbitrale come da memoria di costituzione del
28/02/2021 e successive controdeduzioni nonché espungere dal contenuto dell'atto di appello tutte le posizioni non inerenti alla figura della socia
2) in via principale, rigettare nel merito il gravame perché Parte_3 infondato in fatto ed in diritto , rigettare tutte le richieste istruttorie perché inconferenti ed inammissibili e non rappresentanti novità processuale;
3) condannare al pagamento di spese e competenze del giudizio Parte_3 di impugnazione, con distrazione in favore del procurator e antistatario.
I.D. Con provvedimento in data 25/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte, preso atto che le parti avevano inviato telematicamente note scritte , si riservava per la decisione.
I.E. Con “istanza” depositata in data 06/05/2025 dava atto Parte_3 che era intervenuto accordo tra le parti e pertanto chiedeva a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della procedura.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- pagina 3 di 5 -
II.A. con “istanza” depositata in data 06/05/2025 , ha dato Parte_3 atto che è intervenuto accordo tra le parti e pertanto ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della procedura.
II.B. Tale istanza – sottoscritta da procuratore della parte impugnante munito non solo dei poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., ma anche di quelli (tra l'altro) di
“desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzi e al diritto, all'azione e agli atti del giudizio” (v. mandato in data 28/04/2023 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione) – contiene chiaramente la manifestazione di volontà dell'impugnante di rinunciare all'impugnazione proposta.
II.C. La rinuncia all'impugnazione, come chiarito dalla Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile , non vi è ragione alcuna di discostarsi), si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e si differenzia dalla rinuncia agli atti del giudizio di appello, poiché quest'ultima (la rinuncia agli atti del giudizio di appello ) è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, mentre la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere -dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione1 e comporta la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame2.
II.D. A quanto sopra esposto consegu e che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
II.E. La ratio sottesa alla rinuncia dell'impugnante all'impugnazione – così come esposta dalla parte rinunciante nell'istanza depositata in data 06/05/2025
(“intervenuto accordo tra le parti”), non smentita da altre risultanze processuali
Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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di segno contrario (ed anzi di fatto non discordante da quanto dedotto dalla parte impugnata nel presente giudizio di impugnazione, sostanzialmente in linea con la decisione adottata dal collegio arbitrale3) – giustifica la compensazione, per intero, delle spese del presente giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2° c.p.c.
II.F. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso .»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)4 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione5 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica6.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 656/2023 R.G.A.C.C., sull'impugnazione per nullità proposta da con “atto di Parte_3 appello” notificato in data 09/05/2023 , nei confronti di Controparte_1 avverso il lodo arbitrale definitivo emesso in data 09/02/2023, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa, per intero, le spese del presente giudizio tra le parti;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1°
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quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 03/06/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 5556/1995. In senso conforme Cass., n. 8387/1999, secondo cui “La rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.”. 2 così Cass., n. 4499/1996. 3 v. pagg. 39 e ss. della memoria di costituzione depositata in data 16/11/2023. 4 cfr. Cass., n. 3542/2017; Cass., ord. n. 20697/2021. In senso analogo (nella diversa ipotesi estinzione del giudizio) Cass., ord. n. 19560/2015; Cass., ord. n. 25485/2018. 5 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 6 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione). Ancor più di recente, altresì, arg. ex Cass., sez. un., ord. n. 19976/2024 (che, in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, ha statuito l'insussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 656,
TRA
elettivamente domiciliata in Foggia alla via Piave n. 10 Parte_1 presso lo studio degli avv.t i Michelangelo Metta e Riccardo Icilio Ariostino , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'“atto di appello” notificato in data 09/05/2023,
– impugnante –
E
elettivamente domiciliato in Bari alla via Roberto da Bari Controparte_1
n. 109 presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Sisto , da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione depositata in data
16/11/2023,
– impugnato –
Con provvedimento in data 25/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano inviato telematicamente note scritte , si riservava per la decisione.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. Con lodo arbitrale definitivo emesso in data 09/02/2023, pronunciato nel procedimento arbitrale inerente la Parte_2 tra e il Collegio arbitrale
[...] Parte_3 Controparte_1
Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- pagina 2 di 5 -
[composto dall'avv. (presidente), dal dott. Lorenzo Controparte_2
Frattarolo (arbitro) e dal dott. avv. Luigi Maida (arbitro) ] così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere;
2) compensava le spese del procedimento tra le parti e le liquida va definitivamente nella misura già prevista nel lodo non definitivo.
I.B. Con “atto di appello” notificato in data 09/05/2023 Parte_3 proponeva, nei confronti di impugnazione per nullità Controparte_1 avverso il predetto lodo, chiedendo a questa Corte di appello di voler così provvedere: 1) dichiarare la nullità del lodo e, di conseguenza, pronunciar e nel merito, previo eventuale espletamento di istruzione probatoria, secondo le determinazioni e le richieste della domanda di merito ritrascritte per intero nell'atto di impugnazione;
2) con vittoria di spese e competenze legali , da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
I.C. Con “memoria di costituzione” depositata in data 16/11/2023 CP_1 si costituiva in giudizio, chiedendo a questa Corte di appello di voler
[...] così provvedere: 1) in via preliminare, accogliere l'eccezione sulla nullità di costituzione del collegio arbitrale come da memoria di costituzione del
28/02/2021 e successive controdeduzioni nonché espungere dal contenuto dell'atto di appello tutte le posizioni non inerenti alla figura della socia
2) in via principale, rigettare nel merito il gravame perché Parte_3 infondato in fatto ed in diritto , rigettare tutte le richieste istruttorie perché inconferenti ed inammissibili e non rappresentanti novità processuale;
3) condannare al pagamento di spese e competenze del giudizio Parte_3 di impugnazione, con distrazione in favore del procurator e antistatario.
I.D. Con provvedimento in data 25/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte, preso atto che le parti avevano inviato telematicamente note scritte , si riservava per la decisione.
I.E. Con “istanza” depositata in data 06/05/2025 dava atto Parte_3 che era intervenuto accordo tra le parti e pertanto chiedeva a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della procedura.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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II.A. con “istanza” depositata in data 06/05/2025 , ha dato Parte_3 atto che è intervenuto accordo tra le parti e pertanto ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della procedura.
II.B. Tale istanza – sottoscritta da procuratore della parte impugnante munito non solo dei poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., ma anche di quelli (tra l'altro) di
“desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzi e al diritto, all'azione e agli atti del giudizio” (v. mandato in data 28/04/2023 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione) – contiene chiaramente la manifestazione di volontà dell'impugnante di rinunciare all'impugnazione proposta.
II.C. La rinuncia all'impugnazione, come chiarito dalla Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile , non vi è ragione alcuna di discostarsi), si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e si differenzia dalla rinuncia agli atti del giudizio di appello, poiché quest'ultima (la rinuncia agli atti del giudizio di appello ) è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, mentre la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere -dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione1 e comporta la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame2.
II.D. A quanto sopra esposto consegu e che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
II.E. La ratio sottesa alla rinuncia dell'impugnante all'impugnazione – così come esposta dalla parte rinunciante nell'istanza depositata in data 06/05/2025
(“intervenuto accordo tra le parti”), non smentita da altre risultanze processuali
Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- pagina 4 di 5 -
di segno contrario (ed anzi di fatto non discordante da quanto dedotto dalla parte impugnata nel presente giudizio di impugnazione, sostanzialmente in linea con la decisione adottata dal collegio arbitrale3) – giustifica la compensazione, per intero, delle spese del presente giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma
2° c.p.c.
II.F. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso .»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)4 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione5 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica6.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 656/2023 R.G.A.C.C., sull'impugnazione per nullità proposta da con “atto di Parte_3 appello” notificato in data 09/05/2023 , nei confronti di Controparte_1 avverso il lodo arbitrale definitivo emesso in data 09/02/2023, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa, per intero, le spese del presente giudizio tra le parti;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1°
Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- pagina 5 di 5 -
quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 03/06/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 5556/1995. In senso conforme Cass., n. 8387/1999, secondo cui “La rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.”. 2 così Cass., n. 4499/1996. 3 v. pagg. 39 e ss. della memoria di costituzione depositata in data 16/11/2023. 4 cfr. Cass., n. 3542/2017; Cass., ord. n. 20697/2021. In senso analogo (nella diversa ipotesi estinzione del giudizio) Cass., ord. n. 19560/2015; Cass., ord. n. 25485/2018. 5 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 6 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione). Ancor più di recente, altresì, arg. ex Cass., sez. un., ord. n. 19976/2024 (che, in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, ha statuito l'insussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato).