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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
( , in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di di (C.F. Controparte_1 Parte_1
), elettivamente domiciliato in Chiusa Sclafani, via P.IVA_1
Giardinello n. 2, presso l'avvocato Antonella Musso, che la rappresenta e difende con l'avv. Bernardette Baiamonte per mandato in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana
AN IZ e dall'avv. Mariagrazia Sparacino;
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.4.2023, in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della società di Ragusa Controparte_1
AN ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione notificategli nelle date del 3 e 6 marzo 2023 (n. OI-001997425 e n. OI -
CP_ 002001698) con le quali ha irrogato nei confronti dei destinatari la sanzione amministrativa di euro 10.000, 00, oltre spese di notifica, per omesso versamento dei contributi previdenziali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti alle opposte ordinanze (e segnatamente
CP_ CP_ prot. n. 5502.14/03/2018.0032764 del 21.03.2018; prot. n.
CP_ 5502.14/03/2018.0032765 del 21.03.2018; prot. n.
CP_ 5502.28/11/2019.0127086 del 20.12.2019; prot. n.
5502.28/11/2019.0127086 del 20.12.2019).
Conseguentemente ha rilevato l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l.
689/81 dell'ente resistente, anche ove si ritenesse provata la notifica degli accertamenti su richiamati. Inoltre il ha eccepito l'intervenuta Pt_1
prescrizione della pretesa avversaria ai sensi di cui all'art. 28 l. 689/81.
Da ultimo il ricorrente ha evidenziato la sproporzione della sanzione irrogata rispetto all'illecito contestato, chiedendo in via subordinata la sua riquantificazione proporzionale.
CP_ Costituitosi in giudizio l ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Palermo, ex art. 6 d.lgs 150/11, dovendosi ritenere commessa la violazione in
CP_ Palermo, ivi esseno collocato l'ufficio presso cui il versamento
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
doveva essere effettuato.
Nel merito poi ha contestato la fondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione avversarie.
Così riassunte le ragioni delle parti, ragioni di ordine logico-giuridico impongono in via prioritario l'esame dell'eccezione del difetto di competenza territoriale del giudice adito.
L'eccezione è fondata.
Sul punto va brevemente osservato che ai sensi di cui all'art. 6 d.lgs.
150/11 la competenza si radica innanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Considerato che ai sensi di cui all'art. 1182, c. 3 c.c., le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute al domicilio del creditore, non vi è dubbio nel caso in esame che le stesse avrebbero dovute essere adempiute presso la
CP_ sede di Palermo (cfr. Cass. lav. n. 30579/24).
Peraltro, lo stesso ricorrente non si è opposto alla predetta eccezione,
essendosi rimesso al giudicante sul punto.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancata opposizione di parte ricorrente all'eccezione oggi accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara il difetto di competenza del Tribunale di Termini Imerese in favore del Tribunale di Palermo;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/10/2025.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
( , in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di di (C.F. Controparte_1 Parte_1
), elettivamente domiciliato in Chiusa Sclafani, via P.IVA_1
Giardinello n. 2, presso l'avvocato Antonella Musso, che la rappresenta e difende con l'avv. Bernardette Baiamonte per mandato in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana
AN IZ e dall'avv. Mariagrazia Sparacino;
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.4.2023, in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della società di Ragusa Controparte_1
AN ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione notificategli nelle date del 3 e 6 marzo 2023 (n. OI-001997425 e n. OI -
CP_ 002001698) con le quali ha irrogato nei confronti dei destinatari la sanzione amministrativa di euro 10.000, 00, oltre spese di notifica, per omesso versamento dei contributi previdenziali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti alle opposte ordinanze (e segnatamente
CP_ CP_ prot. n. 5502.14/03/2018.0032764 del 21.03.2018; prot. n.
CP_ 5502.14/03/2018.0032765 del 21.03.2018; prot. n.
CP_ 5502.28/11/2019.0127086 del 20.12.2019; prot. n.
5502.28/11/2019.0127086 del 20.12.2019).
Conseguentemente ha rilevato l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l.
689/81 dell'ente resistente, anche ove si ritenesse provata la notifica degli accertamenti su richiamati. Inoltre il ha eccepito l'intervenuta Pt_1
prescrizione della pretesa avversaria ai sensi di cui all'art. 28 l. 689/81.
Da ultimo il ricorrente ha evidenziato la sproporzione della sanzione irrogata rispetto all'illecito contestato, chiedendo in via subordinata la sua riquantificazione proporzionale.
CP_ Costituitosi in giudizio l ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Palermo, ex art. 6 d.lgs 150/11, dovendosi ritenere commessa la violazione in
CP_ Palermo, ivi esseno collocato l'ufficio presso cui il versamento
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
doveva essere effettuato.
Nel merito poi ha contestato la fondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione avversarie.
Così riassunte le ragioni delle parti, ragioni di ordine logico-giuridico impongono in via prioritario l'esame dell'eccezione del difetto di competenza territoriale del giudice adito.
L'eccezione è fondata.
Sul punto va brevemente osservato che ai sensi di cui all'art. 6 d.lgs.
150/11 la competenza si radica innanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Considerato che ai sensi di cui all'art. 1182, c. 3 c.c., le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute al domicilio del creditore, non vi è dubbio nel caso in esame che le stesse avrebbero dovute essere adempiute presso la
CP_ sede di Palermo (cfr. Cass. lav. n. 30579/24).
Peraltro, lo stesso ricorrente non si è opposto alla predetta eccezione,
essendosi rimesso al giudicante sul punto.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancata opposizione di parte ricorrente all'eccezione oggi accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara il difetto di competenza del Tribunale di Termini Imerese in favore del Tribunale di Palermo;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/10/2025.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. lavoro