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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2544/2025 promossa da:
ass. avv. PATANÈ ROBERTA e avv. PATANE' Parte_1
GIUSEPPE
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti TOSI PAOLO e CONTI MARIA GIOVANNA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente di con CP_1 la mansione di tecnico specializzato/macchinista, ha evocato in giudizio la società convenuta chiedendo all'adito tribunale: "di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inopponibilità ricorrente delle clausole contenute:
- nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80;
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto
2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
1 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del ricorrente, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016
(“assenza dalla residenza”);
B) dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016
(“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/formazione/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di Euro 8.732,01 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da agosto 2007 sino al mese di dicembre 2024 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”;
2. si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo, in via principale, di rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente;
in via subordinata, in caso di accertata nullità delle clausole contrattuali censurate, di dichiarare la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, di rigettare tutte le domande avversarie escludendo ogni debenza delle relative somme ed accertando la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato il ricorso;
in via ulteriormente subordinata, di limitare la condanna della
Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 28.11.2019;
3. il ricorrente nel presente giudizio chiede venga accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite, un importo
2 corrispondente alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione, comprensivo non solo della retribuzione fissa, ma anche delle componenti variabili intrinsecamente connesse alle mansioni tipiche e alla qualifica rivestita;
in particolare, domanda , con riferimento al periodo da luglio 2007 a dicembre 2024,
l'inclusione, nella base di calcolo, delle seguenti voci:
– l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, CCNL Mobilità 2012 e
2016);
– l'indennità di utilizzazione professionale nella parte variabile (art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, Contratti Aziendali FS 2012 e 2016);
4. la questione di diritto in esame è stata ormai chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale. Va premesso, come noto, che l'art. 36, comma 3, Cost.,
l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 riconoscono al prestatore di lavoro il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. Tale diritto, di matrice costituzionale, trova diretta corrispondenza nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e nell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati), assumendo la natura di prerogativa fondamentale del lavoratore, volta a garantirgli un effettivo periodo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, insuscettibile di compromissione attraverso riduzioni economiche;
l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore il diritto a “quattro settimane di ferie annuali retribuite”. La Corte di Giustizia ha più volte precisato che per “ferie annuali retribuite” deve intendersi il mantenimento della retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nei periodi di effettiva prestazione, e cioè comprensiva di tutti gli emolumenti che presentino un collegamento intrinseco con le mansioni affidate o con lo status professionale, restando escluse soltanto le voci aventi natura meramente eventuale o rimborsuale (cfr. CGUE 20 gennaio 2009,
Schultz-Hoff, C-350/06 e C-520/06; 15 settembre 2011, Williams, C-155/10; 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17; 13 gennaio 2022, Koch, C-514/20);
5. una diminuzione retributiva in occasione delle ferie, infatti, può cagionare un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva e, pertanto, il lavoratore deve trovarsi,
3 durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato;
6. la Corte di Cassazione ha statuito: che la nozione di retribuzione feriale comprende ogni elemento economico regolarmente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni affidate, e che le clausole contrattuali che escludano tali emolumenti devono ritenersi inefficaci per contrasto con norme imperative di derivazione unionale (Cass. 13425/2019; 22401/2020; 20216/2022); che l'indennità di assenza dalla residenza, corrisposta in forma continuativa al personale viaggiante, deve essere inclusa nella retribuzione feriale (Cass. 18160/2023; 14089/2024), così come deve esserlo la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, ordinariamente percepita in costanza di rapporto (Cass. 13932/2024);
7.
l'indennità di assenza dalla residenza, destinata a compensare il disagio intrinseco al profilo professionale del macchinista, consistente nella mancanza di una sede fissa di lavoro e nella costante mobilità, si collega in modo immediato e funzionale alle mansioni tipiche svolte e deve, pertanto, essere ricompresa nella retribuzione da corrispondere durante le ferie;
8. la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, parametrata alle concrete modalità di svolgimento del servizio (attività di scorta, turnazioni, tipologia di equipaggio), integra anch'essa un elemento della retribuzione ordinaria, la cui esclusione dal computo in periodo feriale produce una decurtazione incompatibile con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in quanto potenzialmente dissuasiva rispetto alla fruizione del riposo annuale;
9. quanto alla tesi difensiva di parte convenuta che valorizza il margine di autonomia spettante alla contrattazione collettiva, non possono essere condivise, si ritiene che, nonostante le parti sociali possano concordare le modalità di corresponsione della retribuzione durante le ferie, nondimeno, come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale potere regolatorio non può incidere sul nucleo essenziale del diritto alle ferie retribuite, né prevedere criteri di calcolo che, escludendo emolumenti ordinariamente connessi alle mansioni, determinino una riduzione della retribuzione in periodo
4 feriale, con conseguente compromissione dell'effettività del diritto (cfr. CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04; CGUE 13 dicembre 2018, C-
385/17);
10. pertanto, devono ritenersi nulle per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e per violazione di norme imperative di rango sovranazionale e costituzionale le disposizioni del CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie, che indubbiamente rientrano nella nozione di retribuzione ordinaria;
11. tale nullità, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, non travolge la validità dell'intera disciplina collettiva (cfr. Cass. e nn. 20216/2022, 14089/2024,
13932/2024); neppure l'invocata clausola di inscindibilità, inserita nella premessa del CCNL mobilità – area AF 2012, porta a porta diverse conclusioni: come chiarito dalla
Suprema Corte, infatti, l'art. 1419, comma 1, c.c. esprime un principio generale di conservazione del contratto, in forza del quale la nullità parziale travolge l'intero accordo solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita da invalidità (Cass. n. 18794/2023; Cass. n. 11188/2024); parte convenuta, nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi concreti idonei a far ritenere che, senza la limitazione del computo delle indennità in ferie, le parti sociali non avrebbero sottoscritto i contratti collettivi in esame;
12.
è infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al luglio 2007 e che iI rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, “mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
5 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così la sentenza della
Cassazione n. 26246/2022, confermata da tutte le pronunce successive);
13. ciò chiarito, in ordine al quantum debeatur, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto nella sentenza n. 1965/2025 che ha definito analogo giudizio iscritto al n. RGL 1283/2022: “occorre definire l'esatto perimetro temporale entro cui assicurare la piena copertura retributiva, tenuto conto che la direttiva
2003/88/CE garantisce un minimo inderogabile di quattro settimane e che la disciplina di matrice unionale non si estende oltre tale soglia, sicché quanto eccede le quattro settimane resta privo di copertura comunitaria ed è rimesso alla contrattazione collettiva e alla normativa interna;
dall'altro, è necessario stabilire il criterio di calcolo della media sulla base della quale determinare l'importo spettante per ciascun giorno di ferie, individuando la finestra temporale di riferimento e il denominatore su cui rapportare il computo.
20.– Quanto al primo profilo del quantum, parte ricorrente ha richiamato la disposizione normativa contrattuale contenuta nell'art. 31 del CCNL mobilità – area
AF 2012, che assegna 25 giornate di ferie annue ai lavoratori – come i ricorrenti – che operano con orario settimanale su 5 giorni ed hanno più di 8 anni di servizio, ed ha chiesto il ricalcolo della retribuzione per l'intero monte ferie annuo, in quanto inferiore ai 28 giorni corrispondenti a quattro settimane. La convenuta, per contro, ha osservato che la direttiva 2003/88/CE riconosce un minimo inderogabile di quattro settimane di ferie – traducibile in 20 giornate lavorative, nell'organizzazione settimanale su cinque giorni – mentre i giorni eccedenti (come quelli contrattualmente previsti dal 21° al 25°) rappresentano un'integrazione di fonte pattizia interna, che non trova copertura nell'ambito normativo europeo.
21.– Come già si è detto, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE riconosce a ciascun lavoratore il diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. Il legislatore europeo ha volutamente utilizzato l'unità temporale della “settimana” e non quella del
“giorno”. Si tratta di una scelta lessicale non neutra, poiché diretta a valorizzare la dimensione qualitativa del riposo, inteso come periodo settimanale completo di distacco dall'attività, anziché come mero computo numerico di giornate. Il riferimento alle “settimane” esprime, dunque, l'esigenza di garantire blocchi temporali coerenti
6 con l'articolazione della settimana lavorativa ordinaria, in cui si alternano giorni lavorati e giorni di riposo, e non già un valore aritmetico di ventotto giorni lavorativi.
22.– In tale prospettiva, la nozione di “quattro settimane” deve essere tradotta, in concreto, in venti giornate lavorative qualora l'orario ordinario sia articolato su cinque giorni, ovvero in ventiquattro giornate in caso di settimana lunga su sei giorni: in tal modo si determina una piena corrispondenza retributiva tra un periodo di quattro settimane di lavoro effettivo ed un periodo di quattro settimane di ferie.
23.– Diversamente opinando, e cioè equiparando le quattro settimane a ventotto giorni lavorativi, si verrebbero a ricomprendere nel monte ferie anche le giornate di riposo settimanale, che per definizione non costituiscono tempo di lavoro e non danno luogo a percezione delle indennità collegate alla prestazione neppure nei periodi di ordinario servizio. L'interpretazione proposta dal ricorrente produrrebbe effetti distorsivi: il lavoratore, durante il periodo feriale, percepirebbe un trattamento economico più elevato di quello ordinariamente maturato nei periodi di attività, giacché l'indennità per ferie verrebbe calcolata anche su giorni in cui, se avesse lavorato, non avrebbe percepito alcuna voce aggiuntiva. Si realizzerebbe così un paradosso: la retribuzione feriale diverrebbe superiore a quella di lavoro effettivo, in palese contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie deve trovarsi in una condizione economica sostanzialmente equivalente, e non certo migliorativa, rispetto a quella propria dei periodi di lavoro
(cfr. CGUE 15 settembre 2011, Williams, punto 21; CGUE 13 dicembre 2018, Hein, punto 44).
24.– Inoltre, se si adottasse la tesi dei ventotto giorni di ferie, si finirebbe per vanificare il senso qualitativo della direttiva. Il diritto alle ferie, come ha più volte sottolineato la citata giurisprudenza unionale, è volto ad assicurare al lavoratore un periodo effettivo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche: tale finalità trova piena realizzazione solo nella fruizione di settimane complete di riposo dal lavoro, e non nella semplice sommatoria di giorni lavorativi. Ciò non significa, peraltro, che il lavoratore sia obbligato a fruire delle ferie esclusivamente per blocchi settimanali: la titolarità soggettiva del diritto gli consente di concordarne con il datore di lavoro anche una fruizione frazionata in giornate singole. Resta però fermo che, sul piano sovranazionale, la “settimana” costituisce il parametro minimo e inderogabile di garanzia, al quale va rapportata la misura complessiva del diritto.
7 25.– Infine è necessario osservare che la tesi del ricorrente, secondo cui la tutela comunitaria coprirebbe 28 giorni lavorativi, si scontra irrimediabilmente con la previsione dell'art. 31 CCNL, che – se interpretato come vorrebbe il ricorrente – assegnerebbe ai lavoratori un numero di giorni di ferie (25) inferiore al minimo comunitario, con una grave violazione, ancora più marcata per il personale con minore anzianità cui spettano 20 giorni lavorativi, che deve essere recisamente esclusa (e nemmeno è sostenuta nel presente giudizio);
14. quanto al criterio di calcolo della media, la Corte di Giustizia ha chiarito che la retribuzione feriale deve includere gli elementi variabili in misura rappresentativa del trattamento ordinario (CGUE, Williams, C-155/10; Hein, C-385/17) e, in applicazione di tale principio, la giurisprudenza nazionale ha individuato nella media dei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie la formula più idonea a riflettere il trattamento effettivo del lavoratore (cfr. Cass. 20216/2022; 14089/2024), consentendo di accertare la reale consistenza delle indennità collegate alla prestazione;
15. per tutto quanto sin qui esposto, devono computate, nella retribuzione spettante per i periodi di ferie annuali, l'indennità di utilizzazione professionale (per la parte variabile) e il compenso per assenza dalla residenza, trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto;
16.
la retribuzione media da riconoscere per ciascuna giornata di ferie dovrà essere determinata prendendo a riferimento la sommatoria dei compensi effettivamente percepiti a tali titoli nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie, rapportata al numero delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo, con detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50 già corrisposto e il divisore da utilizzare è costituito dal numero delle presenze effettive in servizio, non ritenendosi corretto il criterio prospettato dalla convenuta, che pretende di applicare il divisore convenzionale di 26 previsto dall'art. 68 CCNL: come chiarito da numerose decisioni di merito (App. Milano, 28 gennaio 2025, n. 946; App. Milano, 24 giugno 2025, n.
535; App. Venezia, 28 febbraio 2025, n. 47; App. Torino, 9 dicembre 2024, n. 463), infatti, tale divisore riguarda la sola retribuzione fissa (minimo contrattuale, aumenti
8 di anzianità, assegni ad personam, salario professionale) e non può estendersi agli elementi variabili, i quali maturano esclusivamente in caso di effettiva prestazione;
17.
i conteggi depositati dal ricorrente su odine del Tribunale, non contestati dalla convenuta, risultano conformi ai principi e ai criteri sopra illustrati e pertanto possono essere posti a base della presente decisione;
18. le spese di lite debbono essere poste a carico della società convenuta in considerazione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza e del fatto che l'importo riconosciuto è prossimo al valore più basso dello scaglione di riferimento;
deve essere accordata, infine, la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, nei termini sopra precisati;
condanna parte convenuta a pagare al ricorrente euro 7141, 85 Controparte_1 lordi per il periodo agosto 2007-dicembre 2024 oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4000 oltre al 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 26 settembre 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
.
9
ass. avv. PATANÈ ROBERTA e avv. PATANE' Parte_1
GIUSEPPE
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti TOSI PAOLO e CONTI MARIA GIOVANNA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente di con CP_1 la mansione di tecnico specializzato/macchinista, ha evocato in giudizio la società convenuta chiedendo all'adito tribunale: "di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inopponibilità ricorrente delle clausole contenute:
- nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80;
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto
2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
1 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del ricorrente, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016
(“assenza dalla residenza”);
B) dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016
(“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/formazione/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di Euro 8.732,01 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da agosto 2007 sino al mese di dicembre 2024 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”;
2. si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo, in via principale, di rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente;
in via subordinata, in caso di accertata nullità delle clausole contrattuali censurate, di dichiarare la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, di rigettare tutte le domande avversarie escludendo ogni debenza delle relative somme ed accertando la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato il ricorso;
in via ulteriormente subordinata, di limitare la condanna della
Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 28.11.2019;
3. il ricorrente nel presente giudizio chiede venga accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite, un importo
2 corrispondente alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione, comprensivo non solo della retribuzione fissa, ma anche delle componenti variabili intrinsecamente connesse alle mansioni tipiche e alla qualifica rivestita;
in particolare, domanda , con riferimento al periodo da luglio 2007 a dicembre 2024,
l'inclusione, nella base di calcolo, delle seguenti voci:
– l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, CCNL Mobilità 2012 e
2016);
– l'indennità di utilizzazione professionale nella parte variabile (art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, Contratti Aziendali FS 2012 e 2016);
4. la questione di diritto in esame è stata ormai chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale. Va premesso, come noto, che l'art. 36, comma 3, Cost.,
l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 riconoscono al prestatore di lavoro il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. Tale diritto, di matrice costituzionale, trova diretta corrispondenza nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e nell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati), assumendo la natura di prerogativa fondamentale del lavoratore, volta a garantirgli un effettivo periodo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, insuscettibile di compromissione attraverso riduzioni economiche;
l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore il diritto a “quattro settimane di ferie annuali retribuite”. La Corte di Giustizia ha più volte precisato che per “ferie annuali retribuite” deve intendersi il mantenimento della retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nei periodi di effettiva prestazione, e cioè comprensiva di tutti gli emolumenti che presentino un collegamento intrinseco con le mansioni affidate o con lo status professionale, restando escluse soltanto le voci aventi natura meramente eventuale o rimborsuale (cfr. CGUE 20 gennaio 2009,
Schultz-Hoff, C-350/06 e C-520/06; 15 settembre 2011, Williams, C-155/10; 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17; 13 gennaio 2022, Koch, C-514/20);
5. una diminuzione retributiva in occasione delle ferie, infatti, può cagionare un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva e, pertanto, il lavoratore deve trovarsi,
3 durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato;
6. la Corte di Cassazione ha statuito: che la nozione di retribuzione feriale comprende ogni elemento economico regolarmente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni affidate, e che le clausole contrattuali che escludano tali emolumenti devono ritenersi inefficaci per contrasto con norme imperative di derivazione unionale (Cass. 13425/2019; 22401/2020; 20216/2022); che l'indennità di assenza dalla residenza, corrisposta in forma continuativa al personale viaggiante, deve essere inclusa nella retribuzione feriale (Cass. 18160/2023; 14089/2024), così come deve esserlo la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, ordinariamente percepita in costanza di rapporto (Cass. 13932/2024);
7.
l'indennità di assenza dalla residenza, destinata a compensare il disagio intrinseco al profilo professionale del macchinista, consistente nella mancanza di una sede fissa di lavoro e nella costante mobilità, si collega in modo immediato e funzionale alle mansioni tipiche svolte e deve, pertanto, essere ricompresa nella retribuzione da corrispondere durante le ferie;
8. la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, parametrata alle concrete modalità di svolgimento del servizio (attività di scorta, turnazioni, tipologia di equipaggio), integra anch'essa un elemento della retribuzione ordinaria, la cui esclusione dal computo in periodo feriale produce una decurtazione incompatibile con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in quanto potenzialmente dissuasiva rispetto alla fruizione del riposo annuale;
9. quanto alla tesi difensiva di parte convenuta che valorizza il margine di autonomia spettante alla contrattazione collettiva, non possono essere condivise, si ritiene che, nonostante le parti sociali possano concordare le modalità di corresponsione della retribuzione durante le ferie, nondimeno, come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale potere regolatorio non può incidere sul nucleo essenziale del diritto alle ferie retribuite, né prevedere criteri di calcolo che, escludendo emolumenti ordinariamente connessi alle mansioni, determinino una riduzione della retribuzione in periodo
4 feriale, con conseguente compromissione dell'effettività del diritto (cfr. CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04; CGUE 13 dicembre 2018, C-
385/17);
10. pertanto, devono ritenersi nulle per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e per violazione di norme imperative di rango sovranazionale e costituzionale le disposizioni del CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie, che indubbiamente rientrano nella nozione di retribuzione ordinaria;
11. tale nullità, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, non travolge la validità dell'intera disciplina collettiva (cfr. Cass. e nn. 20216/2022, 14089/2024,
13932/2024); neppure l'invocata clausola di inscindibilità, inserita nella premessa del CCNL mobilità – area AF 2012, porta a porta diverse conclusioni: come chiarito dalla
Suprema Corte, infatti, l'art. 1419, comma 1, c.c. esprime un principio generale di conservazione del contratto, in forza del quale la nullità parziale travolge l'intero accordo solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita da invalidità (Cass. n. 18794/2023; Cass. n. 11188/2024); parte convenuta, nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi concreti idonei a far ritenere che, senza la limitazione del computo delle indennità in ferie, le parti sociali non avrebbero sottoscritto i contratti collettivi in esame;
12.
è infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al luglio 2007 e che iI rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, “mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
5 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così la sentenza della
Cassazione n. 26246/2022, confermata da tutte le pronunce successive);
13. ciò chiarito, in ordine al quantum debeatur, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto nella sentenza n. 1965/2025 che ha definito analogo giudizio iscritto al n. RGL 1283/2022: “occorre definire l'esatto perimetro temporale entro cui assicurare la piena copertura retributiva, tenuto conto che la direttiva
2003/88/CE garantisce un minimo inderogabile di quattro settimane e che la disciplina di matrice unionale non si estende oltre tale soglia, sicché quanto eccede le quattro settimane resta privo di copertura comunitaria ed è rimesso alla contrattazione collettiva e alla normativa interna;
dall'altro, è necessario stabilire il criterio di calcolo della media sulla base della quale determinare l'importo spettante per ciascun giorno di ferie, individuando la finestra temporale di riferimento e il denominatore su cui rapportare il computo.
20.– Quanto al primo profilo del quantum, parte ricorrente ha richiamato la disposizione normativa contrattuale contenuta nell'art. 31 del CCNL mobilità – area
AF 2012, che assegna 25 giornate di ferie annue ai lavoratori – come i ricorrenti – che operano con orario settimanale su 5 giorni ed hanno più di 8 anni di servizio, ed ha chiesto il ricalcolo della retribuzione per l'intero monte ferie annuo, in quanto inferiore ai 28 giorni corrispondenti a quattro settimane. La convenuta, per contro, ha osservato che la direttiva 2003/88/CE riconosce un minimo inderogabile di quattro settimane di ferie – traducibile in 20 giornate lavorative, nell'organizzazione settimanale su cinque giorni – mentre i giorni eccedenti (come quelli contrattualmente previsti dal 21° al 25°) rappresentano un'integrazione di fonte pattizia interna, che non trova copertura nell'ambito normativo europeo.
21.– Come già si è detto, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE riconosce a ciascun lavoratore il diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. Il legislatore europeo ha volutamente utilizzato l'unità temporale della “settimana” e non quella del
“giorno”. Si tratta di una scelta lessicale non neutra, poiché diretta a valorizzare la dimensione qualitativa del riposo, inteso come periodo settimanale completo di distacco dall'attività, anziché come mero computo numerico di giornate. Il riferimento alle “settimane” esprime, dunque, l'esigenza di garantire blocchi temporali coerenti
6 con l'articolazione della settimana lavorativa ordinaria, in cui si alternano giorni lavorati e giorni di riposo, e non già un valore aritmetico di ventotto giorni lavorativi.
22.– In tale prospettiva, la nozione di “quattro settimane” deve essere tradotta, in concreto, in venti giornate lavorative qualora l'orario ordinario sia articolato su cinque giorni, ovvero in ventiquattro giornate in caso di settimana lunga su sei giorni: in tal modo si determina una piena corrispondenza retributiva tra un periodo di quattro settimane di lavoro effettivo ed un periodo di quattro settimane di ferie.
23.– Diversamente opinando, e cioè equiparando le quattro settimane a ventotto giorni lavorativi, si verrebbero a ricomprendere nel monte ferie anche le giornate di riposo settimanale, che per definizione non costituiscono tempo di lavoro e non danno luogo a percezione delle indennità collegate alla prestazione neppure nei periodi di ordinario servizio. L'interpretazione proposta dal ricorrente produrrebbe effetti distorsivi: il lavoratore, durante il periodo feriale, percepirebbe un trattamento economico più elevato di quello ordinariamente maturato nei periodi di attività, giacché l'indennità per ferie verrebbe calcolata anche su giorni in cui, se avesse lavorato, non avrebbe percepito alcuna voce aggiuntiva. Si realizzerebbe così un paradosso: la retribuzione feriale diverrebbe superiore a quella di lavoro effettivo, in palese contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie deve trovarsi in una condizione economica sostanzialmente equivalente, e non certo migliorativa, rispetto a quella propria dei periodi di lavoro
(cfr. CGUE 15 settembre 2011, Williams, punto 21; CGUE 13 dicembre 2018, Hein, punto 44).
24.– Inoltre, se si adottasse la tesi dei ventotto giorni di ferie, si finirebbe per vanificare il senso qualitativo della direttiva. Il diritto alle ferie, come ha più volte sottolineato la citata giurisprudenza unionale, è volto ad assicurare al lavoratore un periodo effettivo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche: tale finalità trova piena realizzazione solo nella fruizione di settimane complete di riposo dal lavoro, e non nella semplice sommatoria di giorni lavorativi. Ciò non significa, peraltro, che il lavoratore sia obbligato a fruire delle ferie esclusivamente per blocchi settimanali: la titolarità soggettiva del diritto gli consente di concordarne con il datore di lavoro anche una fruizione frazionata in giornate singole. Resta però fermo che, sul piano sovranazionale, la “settimana” costituisce il parametro minimo e inderogabile di garanzia, al quale va rapportata la misura complessiva del diritto.
7 25.– Infine è necessario osservare che la tesi del ricorrente, secondo cui la tutela comunitaria coprirebbe 28 giorni lavorativi, si scontra irrimediabilmente con la previsione dell'art. 31 CCNL, che – se interpretato come vorrebbe il ricorrente – assegnerebbe ai lavoratori un numero di giorni di ferie (25) inferiore al minimo comunitario, con una grave violazione, ancora più marcata per il personale con minore anzianità cui spettano 20 giorni lavorativi, che deve essere recisamente esclusa (e nemmeno è sostenuta nel presente giudizio);
14. quanto al criterio di calcolo della media, la Corte di Giustizia ha chiarito che la retribuzione feriale deve includere gli elementi variabili in misura rappresentativa del trattamento ordinario (CGUE, Williams, C-155/10; Hein, C-385/17) e, in applicazione di tale principio, la giurisprudenza nazionale ha individuato nella media dei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie la formula più idonea a riflettere il trattamento effettivo del lavoratore (cfr. Cass. 20216/2022; 14089/2024), consentendo di accertare la reale consistenza delle indennità collegate alla prestazione;
15. per tutto quanto sin qui esposto, devono computate, nella retribuzione spettante per i periodi di ferie annuali, l'indennità di utilizzazione professionale (per la parte variabile) e il compenso per assenza dalla residenza, trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto;
16.
la retribuzione media da riconoscere per ciascuna giornata di ferie dovrà essere determinata prendendo a riferimento la sommatoria dei compensi effettivamente percepiti a tali titoli nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie, rapportata al numero delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo, con detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50 già corrisposto e il divisore da utilizzare è costituito dal numero delle presenze effettive in servizio, non ritenendosi corretto il criterio prospettato dalla convenuta, che pretende di applicare il divisore convenzionale di 26 previsto dall'art. 68 CCNL: come chiarito da numerose decisioni di merito (App. Milano, 28 gennaio 2025, n. 946; App. Milano, 24 giugno 2025, n.
535; App. Venezia, 28 febbraio 2025, n. 47; App. Torino, 9 dicembre 2024, n. 463), infatti, tale divisore riguarda la sola retribuzione fissa (minimo contrattuale, aumenti
8 di anzianità, assegni ad personam, salario professionale) e non può estendersi agli elementi variabili, i quali maturano esclusivamente in caso di effettiva prestazione;
17.
i conteggi depositati dal ricorrente su odine del Tribunale, non contestati dalla convenuta, risultano conformi ai principi e ai criteri sopra illustrati e pertanto possono essere posti a base della presente decisione;
18. le spese di lite debbono essere poste a carico della società convenuta in considerazione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza e del fatto che l'importo riconosciuto è prossimo al valore più basso dello scaglione di riferimento;
deve essere accordata, infine, la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, nei termini sopra precisati;
condanna parte convenuta a pagare al ricorrente euro 7141, 85 Controparte_1 lordi per il periodo agosto 2007-dicembre 2024 oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4000 oltre al 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 26 settembre 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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