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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14490 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 52950/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 52950 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 marzo 2025
TRA
(P. IV;
(P. IV Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(P. IV;
(P. IV ); P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P. IV ), (P. IV ), Parte_2 P.IVA_4 Controparte_3 P.IVA_5
(P. IV , (P. IV ), Controparte_4 P.IVA_6 Controparte_5 P.IVA_7
(P. IV ), (P. IV ), Controparte_6 P.IVA_8 Controparte_7 P.IVA_9 [...]
(P. IV ), (P. IV , (P. Controparte_8 P.IVA_10 Controparte_9 P.IVA_11 CP_10
IV , (P. IV , (P. IV P.IVA_12 CP_11 P.IVA_13 Controparte_12
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutte rappresentate e P.IVA_14 difese dall'Avv. Sergio Calvetti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Federico
Hernandez in Roma, via Gramsci n. 14;
- parti appellanti
E
1 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, (C.F. Controparte_13
e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale P.IVA_15 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Malavasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Barozzi n. 1;
- appellata nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza 5 marzo 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le società attrici, convenendo in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma la , proponevano appello avverso la sentenza Controparte_13 del Giudie di Pace di Roma n. 11269/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022, per sentir “…Nel merito, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che le appellanti hanno indebitamente versato le addizionali alle accise per l'energia elettrica e la relativa imposta IVA a nelle misure specificate in narrativa e, Controparte_13 per l'effetto, condannare parte appellata alla ripetizione delle somme indebitamente versate dalle appellanti, nelle seguenti misure…, oltre interessi legali dal dì della costituzione in mora al saldo effettivo. Nel merito, in via subordinata, … accertare e dichiarare che le società appellanti hanno indebitamente versato le addizionali alle accise per l'energia elettrica e la relativa imposta IVA a
e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione delle Controparte_13 somme indebitamente versate dalle appellanti, nella misura che verrà ritenuta di giustizia nei confronti di ciascuna. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per doppio procedimento a favore del procuratore antistatario”.
Premettevano le appellanti di avere convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma la società chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in suo Controparte_13 favore a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica relativamente agli anni 2010 - 2011, e al primo trimestre dell'anno 2012 nella misura rispettivamente indicata;
che la parte convenuta si era costituita in giudizio concludendo per il rigetto della domanda;
che quest'ultima era stata respinta dal Giudice di Pace, sul presupposto che non fosse dato da parte sua procedere alla disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva comunitaria nel rapporto tra le parti, attesa la natura c.d. 'orizzontale' di quest'ultimo, in quanto tra privati.
2 Nel proporre impugnazione avverso la pronuncia, le appellanti censuravano la correttezza della motivazione di essa nella parte in cui aveva escluso il potere del Giudice di dare corso alla disapplicazione della norma interna nel contesto dei rapporti per cui è causa e chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza sul punto, con accoglimento delle conclusioni formulate.
Si costituiva la parte appellata, chiedendo al Tribunale: “…previa all'occorrenza rimessione alla
CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra …: respingere integralmente l'appello proposto da
, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e e per l'effetto Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 confermare la sentenza ….”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini loro assegnati.
*********
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Giova premettere un breve excursus dell'evoluzione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”: quali soggetti passivi dell'imposta, ex artt. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) sono stati individuati i fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
3 In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della stessa, è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa CP_4 armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992,
è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volto alla definizione di un regime comune riguardante alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE. Alla procedura d'infrazione ha fatto seguito l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni
a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva
(01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
4 Orbene, la complessità della questione esaminata, ha determinato un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo, nel corso degli ultimi anni, a pronunce contrastanti, anche da parte di questo Tribunale.
Allo stato, deve tenersi conto del recente pronunciamento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 43 del 2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc; tale declaratoria deve ritenersi preclusiva dell'applicazione dell'imposta addizionale sull'accisa sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione si è poi espressa nel senso che il consumatore finale possa agire nei confronti del fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito dell'imposta (Cfr. tra le altre Sent. Cass. Civ. n. 16992/2025).
Alla luce di tali principi, deve concludersi per la fondatezza della domanda di ripetizione formulata dalle parti attrici nei confronti della convenuta: invero, non risulta neppure contestata la circostanza che le parti attrici avessero corrisposto al fornitore, nei periodi rispettivamente indicati, le somme allegate, a titolo di rimborso dell'addizionale sull'accisa che il fornitore stesso aveva a sua volta versato all'Erario, oltre IVA, cosicché debba, in riforma della sentenza di primo grado, disporsi condanna della convenuta alla restituzione degli importi richiesti in favore di ciascuna delle parti attrici;
segnatamente in favore di di € 4.321,57; di Parte_1 [...]
di € 2.192,63; di di euro € Controparte_1 Controparte_2
585,81; di di € 164,62; di € 349,62, di Parte_2 Controparte_3 di € 739,67; di di € 2.072,98, di di € Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
413,70, di di € 3.158,63, di di € 328,50, di Controparte_7 Controparte_8
di € 1.565,45, di € 1.162,86, di di € 697,17, di Controparte_9 CP_10 CP_11 [...] di € 362,31. Controparte_12
Su tali somme sono, altresì, dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. da computarsi per ciascuna delle parti attrici, dalla data di inoltro della domanda di restituzione al saldo.
Si dispone, infine, compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali registrati sul punto e della sopravvenienza delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione rispetto alla domanda di proposizione della domanda.
5
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al pagamento delle somme di seguito rispettivamente riportate nei Controparte_13 confronti di ciascuna delle parti attrici: di di € Parte_1
4.321,57; di di € 2.192,63; di Controparte_1 Controparte_2 [...]
[...
di euro € 585,81; di di € 164,62; CP_2 Pt_2 Parte_2
€ 349,62, di di € 739,67; di Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 di € 2.072,98, di di € 413,70, di di € 3.158,63, di Controparte_6 Controparte_7 di € 328,50, di di € 1.565,45, di Controparte_8 Controparte_9 CP_10
€ 1.162,86, di di € 697,17, di di € 362,31,
[...] CP_11 Controparte_12 oltre interessi sulle somme, come liquidati in motivazione;
- dispone compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Roma, il 17 ottobre 2025
Il Giudice
RA CE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 52950 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 marzo 2025
TRA
(P. IV;
(P. IV Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(P. IV;
(P. IV ); P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P. IV ), (P. IV ), Parte_2 P.IVA_4 Controparte_3 P.IVA_5
(P. IV , (P. IV ), Controparte_4 P.IVA_6 Controparte_5 P.IVA_7
(P. IV ), (P. IV ), Controparte_6 P.IVA_8 Controparte_7 P.IVA_9 [...]
(P. IV ), (P. IV , (P. Controparte_8 P.IVA_10 Controparte_9 P.IVA_11 CP_10
IV , (P. IV , (P. IV P.IVA_12 CP_11 P.IVA_13 Controparte_12
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutte rappresentate e P.IVA_14 difese dall'Avv. Sergio Calvetti ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Federico
Hernandez in Roma, via Gramsci n. 14;
- parti appellanti
E
1 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, (C.F. Controparte_13
e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale P.IVA_15 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Malavasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Barozzi n. 1;
- appellata nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza 5 marzo 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le società attrici, convenendo in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma la , proponevano appello avverso la sentenza Controparte_13 del Giudie di Pace di Roma n. 11269/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022, per sentir “…Nel merito, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che le appellanti hanno indebitamente versato le addizionali alle accise per l'energia elettrica e la relativa imposta IVA a nelle misure specificate in narrativa e, Controparte_13 per l'effetto, condannare parte appellata alla ripetizione delle somme indebitamente versate dalle appellanti, nelle seguenti misure…, oltre interessi legali dal dì della costituzione in mora al saldo effettivo. Nel merito, in via subordinata, … accertare e dichiarare che le società appellanti hanno indebitamente versato le addizionali alle accise per l'energia elettrica e la relativa imposta IVA a
e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione delle Controparte_13 somme indebitamente versate dalle appellanti, nella misura che verrà ritenuta di giustizia nei confronti di ciascuna. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per doppio procedimento a favore del procuratore antistatario”.
Premettevano le appellanti di avere convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma la società chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in suo Controparte_13 favore a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica relativamente agli anni 2010 - 2011, e al primo trimestre dell'anno 2012 nella misura rispettivamente indicata;
che la parte convenuta si era costituita in giudizio concludendo per il rigetto della domanda;
che quest'ultima era stata respinta dal Giudice di Pace, sul presupposto che non fosse dato da parte sua procedere alla disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva comunitaria nel rapporto tra le parti, attesa la natura c.d. 'orizzontale' di quest'ultimo, in quanto tra privati.
2 Nel proporre impugnazione avverso la pronuncia, le appellanti censuravano la correttezza della motivazione di essa nella parte in cui aveva escluso il potere del Giudice di dare corso alla disapplicazione della norma interna nel contesto dei rapporti per cui è causa e chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza sul punto, con accoglimento delle conclusioni formulate.
Si costituiva la parte appellata, chiedendo al Tribunale: “…previa all'occorrenza rimessione alla
CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra …: respingere integralmente l'appello proposto da
, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e e per l'effetto Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 confermare la sentenza ….”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini loro assegnati.
*********
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Giova premettere un breve excursus dell'evoluzione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”: quali soggetti passivi dell'imposta, ex artt. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) sono stati individuati i fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
3 In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della stessa, è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa CP_4 armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992,
è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volto alla definizione di un regime comune riguardante alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE. Alla procedura d'infrazione ha fatto seguito l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni
a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva
(01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
4 Orbene, la complessità della questione esaminata, ha determinato un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo, nel corso degli ultimi anni, a pronunce contrastanti, anche da parte di questo Tribunale.
Allo stato, deve tenersi conto del recente pronunciamento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 43 del 2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc; tale declaratoria deve ritenersi preclusiva dell'applicazione dell'imposta addizionale sull'accisa sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione si è poi espressa nel senso che il consumatore finale possa agire nei confronti del fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito dell'imposta (Cfr. tra le altre Sent. Cass. Civ. n. 16992/2025).
Alla luce di tali principi, deve concludersi per la fondatezza della domanda di ripetizione formulata dalle parti attrici nei confronti della convenuta: invero, non risulta neppure contestata la circostanza che le parti attrici avessero corrisposto al fornitore, nei periodi rispettivamente indicati, le somme allegate, a titolo di rimborso dell'addizionale sull'accisa che il fornitore stesso aveva a sua volta versato all'Erario, oltre IVA, cosicché debba, in riforma della sentenza di primo grado, disporsi condanna della convenuta alla restituzione degli importi richiesti in favore di ciascuna delle parti attrici;
segnatamente in favore di di € 4.321,57; di Parte_1 [...]
di € 2.192,63; di di euro € Controparte_1 Controparte_2
585,81; di di € 164,62; di € 349,62, di Parte_2 Controparte_3 di € 739,67; di di € 2.072,98, di di € Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
413,70, di di € 3.158,63, di di € 328,50, di Controparte_7 Controparte_8
di € 1.565,45, di € 1.162,86, di di € 697,17, di Controparte_9 CP_10 CP_11 [...] di € 362,31. Controparte_12
Su tali somme sono, altresì, dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. da computarsi per ciascuna delle parti attrici, dalla data di inoltro della domanda di restituzione al saldo.
Si dispone, infine, compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali registrati sul punto e della sopravvenienza delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione rispetto alla domanda di proposizione della domanda.
5
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al pagamento delle somme di seguito rispettivamente riportate nei Controparte_13 confronti di ciascuna delle parti attrici: di di € Parte_1
4.321,57; di di € 2.192,63; di Controparte_1 Controparte_2 [...]
[...
di euro € 585,81; di di € 164,62; CP_2 Pt_2 Parte_2
€ 349,62, di di € 739,67; di Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 di € 2.072,98, di di € 413,70, di di € 3.158,63, di Controparte_6 Controparte_7 di € 328,50, di di € 1.565,45, di Controparte_8 Controparte_9 CP_10
€ 1.162,86, di di € 697,17, di di € 362,31,
[...] CP_11 Controparte_12 oltre interessi sulle somme, come liquidati in motivazione;
- dispone compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Roma, il 17 ottobre 2025
Il Giudice
RA CE
6