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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/12/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 3579 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
Parte_1
- opponente - con gli avv. Michele Ometto e Samantha Girardi
contro
(con la mandataria Controparte_1 CP_2
- convenuta - con l'avv. Lorenzo Sternini
Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop.
- convenuta - con gli avv. Gianni Solinas e Liana Falcon
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1
Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop., proponendo opposizione al precetto Cont intimatole dalla quale mandataria della per la somma di € CP_2
- dr. Lucio Munaro - 2
467.654,20; ha allegato (tra l'altro) che:
il precetto si fonda su titoli esecutivi costituiti da due mutui bancari conclusi rispettivamente il 15.5.07 e il 29.7.09 da , cui l'opponente Parte_2 succedette mortis causa con accettazione beneficiata;
i mutui furono conclusi in violazione dell'art. 117 TUB e sono nulli (tra l'altro) sia per mancata univocità del piano di ammortamento, sia per indeterminatezza del tasso da applicare;
la non è iscritta all'albo ex art. 106 TUB. CP_2
Pertanto, l'opponente ha così concluso: in via preliminare: Si eccepisce la nullità dell'atto di pignoramento, in quanto CP_2 non è iscritta all'albo ex art. 106 Tub, come prevede la L. 130/99 né all'albo ex art.
[...]
114.5 TUB. Si eccepisce, inoltre, la carenza di titolarità del rapporto in capo
[...]
(carenza di legittimazione), in quanto, in ragione delle contestazioni di cui al CP_1 presente atto, non è data prova né dell'esistenza del contratto di cessione dei crediti, né, in subordine, che i crediti azionati facciano parte di tale cessione. Nel merito: Accertarsi e dichiararsi, in ragione delle contestazioni di cui al presente atto ed in particolare delle compensazioni tra , con sede a Orsago Controparte_3
(TV), Piazza Garibaldi n. 46, CF e l'arch. , dante causa di P.IVA_1 Parte_2
come in atto di opposizione descritte, che quale mandataria di Parte_1 CP_2 non può agire esecutivamente nei confronti di quale Controparte_1 Parte_1 erede di , vantando il credito indicato nell'atto di precetto, ovvero € 467.654,20 Parte_2 oltre interessi dal 01.07.2021 al saldo, per i motivi in atto di citazione e nelle memorie ex art.
171 ter c.p.c. indicati. In via istruttoria: Disporsi CTU
1.1. La Banca ha resistito all'opposizione, eccependo preliminarmente che la aveva già proposto un'opposizione ex art. 615.1 cpc contro lo stesso Pt_1 precetto, poi decisa con sentenza di rigetto;
e che dunque è inammissibile la reiterazione dell'opposizione esecutiva, perchè non fondata su sopravvenienze.
Pertanto, la Banca ha così concluso: in rito: - rigettare ogni domanda dell'Opponente perché irrituale /inammissibile; - dichiara la nullità della citazione ex art. 164, 4° comma cpc per totale incertezza del requisito ex art. 163 n. 3 c.p.c.; nel merito: rigettare le domande tutte avanzate dall'Opponente (nessuna esclusa) in quanto, inammissibili, irrituali, e/o per intervenuta prescrizione, carenza di legittimazione passiva della Banca e, in ogni caso, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: si oppone all'ammissione della CTU contabile richiesta dall'Opponente in quanto
- dr. Lucio Munaro - 3
inammissibile perché esplorativa, ed addirittura superflua, come evidenziato nei precedenti atti ed in particolare in sede di terza memoria ex art. art. 171 ter c.p.c. In ogni caso: Con rifusione delle spese e le competenze di lite. Cont 1.2. La ha resistito all'opposizione così concludendo: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della cessionaria in merito a qualsivoglia avversaria doglianza che abbia origine da fatti precedenti l'intervenuta cessione. Nel merito: respingersi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
2. L'opposizione è inammissibile, sicchè viene accolta l'eccezione sollevata dalla CP_4
[...
. Con la sentenza emessa nella causa n. 7069/2023, e poi appellata, il tribunale di Treviso rigettò l'opposizione proposta dalla contro il precetto Pt_1 intimato per la stessa somma cit. e sulla base dei due mutui cit. E sancì la sussistenza del diritto di credito precettato, rigettando motivatamente, nel merito,
l'opposizione tramite cui la aveva dedotto (tra l'altro): Pt_1
il difetto di autorizzazione della a svolgere in via stragiudiziale CP_2
l'attività di recupero del credito oggetto di cartolarizzazione;
il difetto di iscrizione della nell'apposito albo ex d.lgs. n. CP_2
385/1993; Cont
il difetto di legittimazione attiva della;
Cont
il difetto di titolarità del credito in capo alla;
la mancanza di una valido titolo esecutivo;
la mancanza dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del titolo esecutivo.
Come correttamente osservato da autorevole dottrina processualistica, quando (come nel caso di specie) l'azione esecutiva si fondi su un titolo esecutivo stragiudiziale, la sentenza emessa a norma dell'art. 615 cpc racchiude un accertamento pieno sul rapporto sostanziale sottostante. Il giudizio di opposizione cioè si configura come un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione in esame non rimandano ad alcuna sopravvenienza rispetto al quadro fattuale e normativo esistente all'epoca dello svolgimento del precedente giudizio cit., sicchè la portata del (futuro) giudicato conseguente a quel giudizio è tale da precludere la disamina
- dr. Lucio Munaro - 4
dell'opposizione proposta in questa sede. Quel giudizio infatti presenta le caratteristiche evocate dalla dottrina cit., trattandosi di opposizione esecutiva sfociata in una sentenza che reca un accertamento pieno sul diritto soggettivo azionato in via esecutiva. E siccome con la presente opposizione non sono state allegate circostanze sopravvenute, né sono state dedotte ragioni logico-giuridiche che non fossero deducibili nel precedente giudizio, la cognizione del merito – attualmente devoluta al giudice d'appello – è preclusa in questa sede, alla luce dei principi di diritto processuale civile in tema di (portata oggettiva del) giudicato e di litispendenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato, ex d.m. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e quella introduttiva, e minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, per il carattere documentale dell'istruzione probatoria e per l'adozione del modello decisorio ex art. 281 sexies cpc.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando dichiara l'opposizione inammissibile;
condanna l'opponente a rimborsare alle due convenute le spese di lite, liquidate in € 14.170,00 per compenso professionale per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Treviso, 27.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 3579 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
Parte_1
- opponente - con gli avv. Michele Ometto e Samantha Girardi
contro
(con la mandataria Controparte_1 CP_2
- convenuta - con l'avv. Lorenzo Sternini
Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop.
- convenuta - con gli avv. Gianni Solinas e Liana Falcon
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1
Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop., proponendo opposizione al precetto Cont intimatole dalla quale mandataria della per la somma di € CP_2
- dr. Lucio Munaro - 2
467.654,20; ha allegato (tra l'altro) che:
il precetto si fonda su titoli esecutivi costituiti da due mutui bancari conclusi rispettivamente il 15.5.07 e il 29.7.09 da , cui l'opponente Parte_2 succedette mortis causa con accettazione beneficiata;
i mutui furono conclusi in violazione dell'art. 117 TUB e sono nulli (tra l'altro) sia per mancata univocità del piano di ammortamento, sia per indeterminatezza del tasso da applicare;
la non è iscritta all'albo ex art. 106 TUB. CP_2
Pertanto, l'opponente ha così concluso: in via preliminare: Si eccepisce la nullità dell'atto di pignoramento, in quanto CP_2 non è iscritta all'albo ex art. 106 Tub, come prevede la L. 130/99 né all'albo ex art.
[...]
114.5 TUB. Si eccepisce, inoltre, la carenza di titolarità del rapporto in capo
[...]
(carenza di legittimazione), in quanto, in ragione delle contestazioni di cui al CP_1 presente atto, non è data prova né dell'esistenza del contratto di cessione dei crediti, né, in subordine, che i crediti azionati facciano parte di tale cessione. Nel merito: Accertarsi e dichiararsi, in ragione delle contestazioni di cui al presente atto ed in particolare delle compensazioni tra , con sede a Orsago Controparte_3
(TV), Piazza Garibaldi n. 46, CF e l'arch. , dante causa di P.IVA_1 Parte_2
come in atto di opposizione descritte, che quale mandataria di Parte_1 CP_2 non può agire esecutivamente nei confronti di quale Controparte_1 Parte_1 erede di , vantando il credito indicato nell'atto di precetto, ovvero € 467.654,20 Parte_2 oltre interessi dal 01.07.2021 al saldo, per i motivi in atto di citazione e nelle memorie ex art.
171 ter c.p.c. indicati. In via istruttoria: Disporsi CTU
1.1. La Banca ha resistito all'opposizione, eccependo preliminarmente che la aveva già proposto un'opposizione ex art. 615.1 cpc contro lo stesso Pt_1 precetto, poi decisa con sentenza di rigetto;
e che dunque è inammissibile la reiterazione dell'opposizione esecutiva, perchè non fondata su sopravvenienze.
Pertanto, la Banca ha così concluso: in rito: - rigettare ogni domanda dell'Opponente perché irrituale /inammissibile; - dichiara la nullità della citazione ex art. 164, 4° comma cpc per totale incertezza del requisito ex art. 163 n. 3 c.p.c.; nel merito: rigettare le domande tutte avanzate dall'Opponente (nessuna esclusa) in quanto, inammissibili, irrituali, e/o per intervenuta prescrizione, carenza di legittimazione passiva della Banca e, in ogni caso, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: si oppone all'ammissione della CTU contabile richiesta dall'Opponente in quanto
- dr. Lucio Munaro - 3
inammissibile perché esplorativa, ed addirittura superflua, come evidenziato nei precedenti atti ed in particolare in sede di terza memoria ex art. art. 171 ter c.p.c. In ogni caso: Con rifusione delle spese e le competenze di lite. Cont 1.2. La ha resistito all'opposizione così concludendo: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della cessionaria in merito a qualsivoglia avversaria doglianza che abbia origine da fatti precedenti l'intervenuta cessione. Nel merito: respingersi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
2. L'opposizione è inammissibile, sicchè viene accolta l'eccezione sollevata dalla CP_4
[...
. Con la sentenza emessa nella causa n. 7069/2023, e poi appellata, il tribunale di Treviso rigettò l'opposizione proposta dalla contro il precetto Pt_1 intimato per la stessa somma cit. e sulla base dei due mutui cit. E sancì la sussistenza del diritto di credito precettato, rigettando motivatamente, nel merito,
l'opposizione tramite cui la aveva dedotto (tra l'altro): Pt_1
il difetto di autorizzazione della a svolgere in via stragiudiziale CP_2
l'attività di recupero del credito oggetto di cartolarizzazione;
il difetto di iscrizione della nell'apposito albo ex d.lgs. n. CP_2
385/1993; Cont
il difetto di legittimazione attiva della;
Cont
il difetto di titolarità del credito in capo alla;
la mancanza di una valido titolo esecutivo;
la mancanza dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del titolo esecutivo.
Come correttamente osservato da autorevole dottrina processualistica, quando (come nel caso di specie) l'azione esecutiva si fondi su un titolo esecutivo stragiudiziale, la sentenza emessa a norma dell'art. 615 cpc racchiude un accertamento pieno sul rapporto sostanziale sottostante. Il giudizio di opposizione cioè si configura come un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso.
I motivi posti a fondamento dell'opposizione in esame non rimandano ad alcuna sopravvenienza rispetto al quadro fattuale e normativo esistente all'epoca dello svolgimento del precedente giudizio cit., sicchè la portata del (futuro) giudicato conseguente a quel giudizio è tale da precludere la disamina
- dr. Lucio Munaro - 4
dell'opposizione proposta in questa sede. Quel giudizio infatti presenta le caratteristiche evocate dalla dottrina cit., trattandosi di opposizione esecutiva sfociata in una sentenza che reca un accertamento pieno sul diritto soggettivo azionato in via esecutiva. E siccome con la presente opposizione non sono state allegate circostanze sopravvenute, né sono state dedotte ragioni logico-giuridiche che non fossero deducibili nel precedente giudizio, la cognizione del merito – attualmente devoluta al giudice d'appello – è preclusa in questa sede, alla luce dei principi di diritto processuale civile in tema di (portata oggettiva del) giudicato e di litispendenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato, ex d.m. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e quella introduttiva, e minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, per il carattere documentale dell'istruzione probatoria e per l'adozione del modello decisorio ex art. 281 sexies cpc.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando dichiara l'opposizione inammissibile;
condanna l'opponente a rimborsare alle due convenute le spese di lite, liquidate in € 14.170,00 per compenso professionale per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Treviso, 27.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -