Decreto cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2025, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gerardo Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff. Scolastico Reg Campania Ambito Terr. per la Provincia di Salerno, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la mancata assegnazione del sostegno didattico a tempo pieno (40 h) per il minore -OMISSIS-
-OMISSIS- frequentante l’I.C. “-OMISSIS-” in -OMISSIS- (Sa) da parte del Dirigente dell’AT per la
Provincia di Salerno – Decreto per le dotazioni Organiche del personale Docente n. 9371 del
02/05/2025 e Decreto assegnazione posti in deroga sostegno n.17840 del 30/07/2025 con
dell’I.C. “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- (Sa), alla-OMISSIS- presupposti, preparatori e
connessi, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti - DECRETO di assegnazione, per l’a. s.
2025-2026, dei docenti ai plessi, alle sezioni di scuola dell’infanzia – -OMISSIS- - Estratto
Decreto Dirigenziale del 04/09/2025, prot. n. 3233 - (comunicazione Dirigente Scolastico del
22/09/2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente impugna il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno in favore del minore di che trattasi e che la stessa Amministrazione scolastica rappresenta che, per l’a.s. 2025/2026, la docente di sostegno -OMISSIS-è assegnata per n. 22 ore settimanali alla classe 2^A di scuola primaria del plesso -OMISSIS-, cui risulta iscritto il minore;
Rilevato che la classe 2^A frequentata dall’alunno è a tempo pieno e che l’alunno medesimo frequenta le lezioni per n. 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per n. 8 ore al giorno;
Considerato che il gruppo di lavoro operativo aveva valutato il “fabbisogno di un numero necessario pari a 40 ore di sostegno essendo l’allievo iscritto al tempo pieno in quanto reputa insufficiente n. 22 ore di assistenza”.
Ritenuto palesemente fondato e assorbente il motivo di ricorso con cui parte ricorrente censura, per difetto di motivazione, il provvedimento di assegnazione del sostegno scolastico in misura inferiore a quella suggerita dal G.L.O.;
Ritenuto che la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili al minore deve essere contenuta nel P.E.I., alla cui redazione l’Amministrazione è obbligata, con attribuzione al minore di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate, che andranno parametrate alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del disabile;
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso, con l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell'Amministrazione scolastica alla tempestiva redazione del P.E.I. e alla sua esecuzione;
Ritenuto, peraltro, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, di ravvisare i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA PO, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.