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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato ND
EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6301/2022 promossa da:
(avv.ti Scofone Lorenzo, Moraschi Renato) Parte_1 contro
(avv. Azzini Augusto) CP_1
(avv. SARRA ROBERTO e avv. GORIO ROBERTO) CP_2
All'udienza dell'11.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia l'8 aprile 2022 e notificato in data 12 aprile 2022 per la somma di €
135.789,97 oltre interessi e spese richiesto da CP_1
Emerge dagli atti che:
- in data 31 marzo 2017 ha sottoscritto con la società un contratto CP_1 Parte_2
di appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione delle parti comuni del Centro
Commerciale e del Centro Divertimenti Fiumara di Genova;
- in data 8 maggio 2017 stipulava il contratto di subappalto N9623 con la società CP_1
a cui affidava l'esecuzione di parte delle opere oggetto del predetto contratto CP_3
d'appalto;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto di subappalto, IMP.EL srl consegnava a quale beneficiaria, la polizza fideiussoria N00734/109761035 sottoscritta da CP_1 Pt_1
per una somma di euro 135.789,97, quale “garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto di subappalto N9623 dell' 8 maggio 2017, ivi compresi i rischi pagina 1 di 5 derivanti da difetti costruttivi e/o vizi imputabili ai materiali impiegati dalla subappaltatrice medesima”;
- la polizza fideiussoria in appendice riportava una modifica, sottoscritta da che Pt_1 assumeva il seguente obbligo: “a parziale deroga di quanto previsto alla Condizioni generali di
Assicurazione il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario”;
- a fronte della non corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti nel contratto di subappalto ed il conseguente danno patito, escuteva integralmente la polizza fideiussoria CP_1
allegando idonea comunicazione come previsto dalle condizioni particolari della stessa Polizza;
- non avendo ottenuto il pagamento spontaneo del dovuto, chiedeva ed otteneva dal CP_1
Tribunale di Brescia l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1490/2022 oggetto di opposizione.
Parte opponente ha invocato la natura accessoria della polizza con conseguente opponibilità di tutte le eccezioni inerenti il rapporto garantito.
Sollevava, altresì, l'exceptio dolis e deduceva che non era documentalmente giustificata la pretesa creditoria eccedente la somma di Euro 39.551,66, richiesta dal committente Parte_2
Aggiungeva che mancava il nesso di causalità tra i vizi denunciati e la prestazione di MP srl con la conseguenza che l'intera pretesa di era infondata. CP_1
Chiedeva autorizzazione alla chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di MP S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e di per accertare: Controparte_4
la natura accessoria della polizza n. 109761035 e la conseguente proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto principale garantito;
in via subordinata comunque accertare la sussistenza di exceptio doli generalis a fronte dell'abusività e contrarietà a buona fede delle pretese di nonchè l'abusività CP_1 della pretesa dell'intero massimale stante l'assenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. del credito eccedente l'importo di € 39.551,66, atteso che alcuna richiesta è mai pervenuta a dalla CP_1
Committente per tali ulteriori importi;
l'inesigibilità della polizza fideiussoria n. 109761035 per gli importi eccedenti la somma di € 39.551,66; l'integrale abusività dell'escussione della polizza fideiussoria n. 109761035 in ragione del fatto che i danni lamentati dalla Committente sino alla concorrenza di € 39.551,66 risultano innanzitutto sproporzionati, comunque generatisi in conseguenza delle condotte delle ditte intervenute sul cantiere successivamente alla realizzazione delle opere da parte di MP e in definitiva già compensati a per effetto dello sconto operato da MP CP_1
tramite nota di credito sul SAL finale;
che nulla deve a in forza della polizza Pt_1 CP_1
fideiussoria n. 109761035.
pagina 2 di 5 Chiedeva, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'obbligo di MP ed in Controparte_4
via tra loro solidale a manlevare e tenere indenne per le somme che questa fosse chiamata a Pt_1
versare in forza della polizza n. 109761035 nonché a rimborsare le some eventualmente Pt_1 sborsate in forza della medesima polizza e per l'effetto condanni MP ed a Controparte_4
manlevare e tenere indenne e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente Pt_1
sborsate in forza della polizza n. 109761035 per capitale, interessi e spese
Si costituiva, come interventrice, MP, aderendo alle conclusioni rassegnate da Pt_1
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il rigetto. CP_1
L'opposizione non può essere accolta.
Il contratto di subappalto, intervenuto tra e MP, ha ad oggetto opere di adattamento CP_1
dell'impiantistica elettrica e meccanica esistente al nuovo lay out del Centro commerciale Fiumara oggetto del principale contratto di appalto.
Emerge dagli atti che ha emesso, nell'interesse di IMP.EL. S.r.l. ed in Parte_1
favore di polizza fideiussoria n. 109761035, sino alla concorrenza di € 135.789,97 a Parte_3
garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto di subappalto N9623 del 08.05.2017, ivi compresi i rischi derivanti da difetti costruttivi e/o vizi imputabili ai materiali impiegati dalla Subappaltatrice medesima intercorso tra le parti del rapporto principale
Dalla nota di diffida e messa in mora del 28.01.2021 si evince che i difetti riscontrati riguardano l'impianto rilevazione incendi nonché ulteriori anomalie relative alla non corretta installazione degli ancoraggi delle griglie appese al soffitto dell'area “food court”
La Committente ha quantificato i danni derivanti dalle “gravissime carenze Parte_2 dell'impianto antincendio” in complessivi € 29.926,62 pari all'importo necessario per le opere di ripristino dell'impianto stesso.
sul presupposto dell'accessorietà della garanzia rilasciata rispetto all'obbligazione Pt_1
principale, ha contestato l'imputabilità ad MP dei vizi riscontrati da sollevando in Parte_2 ogni caso l'exceptio doli.
Ciò posto, deve essere preliminarmente qualificata come autonoma la garanzia prestata da Pt_1 attesa l'appendice allegata con cui l'opponente ha assunto il seguente obbligo: “a parziale deroga di quanto previsto alla Condizioni generali di Assicurazione il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario”.
pagina 3 di 5 Il tenore della garanzia è chiaro e prevede l'impegno di ad una prestazione diversa da Pt_1
quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui, invece, il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/2020).
Ed infatti, la polizza fideiussoria si caratterizza per l'assunzione dell'impegno, da parte di un assicuratore, di pagare un determinato importo in favore del beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo.
Nella polizza fideiussoria de qua si rinvengono gli elementi tipici della cd. garanzia autonoma che reca l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda in quanto volta non al pagamento del debito principale bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro sostitutiva della mancata e/o inesatta prestazione del debitore principale.
Nella specie, la fideiussione rilasciata da non ha ad oggetto l'esecuzione delle opere relative Pt_1
all'impianto antincendio bensì una prestazione risarcitoria conseguente all'eventuale inadempimento di
MP effettuata dopo soli 15 gg dalla richiesta.
Proprio tale specificazione cronologica vale a qualificare il negozio come autonomo il che esclude conseguentemente l'opponibilità delle eccezioni afferenti il rapporto principale.
Quanto all'exceptio doli, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia deve risultare “prima facie” o, comunque, da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezioni di merito opponibili dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. 30509/19).
Ed ancora, al garante è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento […]”(Cass. n. 32720 pubblicata in data 07.11.2022).
pagina 4 di 5 Orbene, nel caso di specie, fonda la sua opposizione non già sull'estinzione del rapporto Pt_1
garantito o sul venir meno dello stesso per altra causa, bensì su eccezioni di merito che attengono al rapporto garantito, ossia quello tra e MP che non è legittimata ad opporre. CP_1
Peraltro, la società opponente ha prodotto in atti perizia redatta da Sicurezza Attiva S.r.L. e commissionata da contenente un elenco di due pagine di vizi dell'impianto realizzato Parte_2
da MP.
Il che esclude, a priori, che l'escussione della fideiussione possa intendersi dolosa
Per il resto ha documentato di aver sostenuto maggiori costi (rispetto all'importo oggetto CP_1
di ingiunzione) come si evince dalle fatture prodotte in atti.
L'eccezione relative alla carenza di nesso di causalità riguarda il rapporto principale garantito e, pertanto, non può essere opposta da per le ragione sopra esposte. Pt_1
In ogni caso si osserva, in primo luogo, che Sicurezza Attiva S.r.l., dopo aver esaminato a campione l'opera eseguita da MP (segnatamente le 17 linee che componevano l'impianto antincendio e le lame d'aria), ha rilevato un elenco di vizi, subordinando la presa in gestione dell'impianto all'esecuzione delle attività meglio descritte nella relazione prodotta
In ordine alla somma di Euro 30.000,00 che, secondo l'opponente, sarebbe stata da decurtata dal corrispettivo richiesto a in ragione dei danni relativi all'impianto antincendio, è stato prodotto CP_1
Part il finale da cui si evince che tale somma era stata “scontata” in ragione di costi di guardianie notturne sostenuti da che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del presente giudizio. CP_1
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
135.789,97) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per sostanziale assenza di istruttoria).
Spese compensate nei rapporti tra e MP srl Pt_1
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 11.268,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge. CP_1
Compensa le spese nei rapporti tra l'opponente e MP srl.
Brescia, 23.12.2025
Il giudice
ND EG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato ND
EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6301/2022 promossa da:
(avv.ti Scofone Lorenzo, Moraschi Renato) Parte_1 contro
(avv. Azzini Augusto) CP_1
(avv. SARRA ROBERTO e avv. GORIO ROBERTO) CP_2
All'udienza dell'11.12.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Brescia l'8 aprile 2022 e notificato in data 12 aprile 2022 per la somma di €
135.789,97 oltre interessi e spese richiesto da CP_1
Emerge dagli atti che:
- in data 31 marzo 2017 ha sottoscritto con la società un contratto CP_1 Parte_2
di appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione delle parti comuni del Centro
Commerciale e del Centro Divertimenti Fiumara di Genova;
- in data 8 maggio 2017 stipulava il contratto di subappalto N9623 con la società CP_1
a cui affidava l'esecuzione di parte delle opere oggetto del predetto contratto CP_3
d'appalto;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto di subappalto, IMP.EL srl consegnava a quale beneficiaria, la polizza fideiussoria N00734/109761035 sottoscritta da CP_1 Pt_1
per una somma di euro 135.789,97, quale “garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto di subappalto N9623 dell' 8 maggio 2017, ivi compresi i rischi pagina 1 di 5 derivanti da difetti costruttivi e/o vizi imputabili ai materiali impiegati dalla subappaltatrice medesima”;
- la polizza fideiussoria in appendice riportava una modifica, sottoscritta da che Pt_1 assumeva il seguente obbligo: “a parziale deroga di quanto previsto alla Condizioni generali di
Assicurazione il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario”;
- a fronte della non corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti nel contratto di subappalto ed il conseguente danno patito, escuteva integralmente la polizza fideiussoria CP_1
allegando idonea comunicazione come previsto dalle condizioni particolari della stessa Polizza;
- non avendo ottenuto il pagamento spontaneo del dovuto, chiedeva ed otteneva dal CP_1
Tribunale di Brescia l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1490/2022 oggetto di opposizione.
Parte opponente ha invocato la natura accessoria della polizza con conseguente opponibilità di tutte le eccezioni inerenti il rapporto garantito.
Sollevava, altresì, l'exceptio dolis e deduceva che non era documentalmente giustificata la pretesa creditoria eccedente la somma di Euro 39.551,66, richiesta dal committente Parte_2
Aggiungeva che mancava il nesso di causalità tra i vizi denunciati e la prestazione di MP srl con la conseguenza che l'intera pretesa di era infondata. CP_1
Chiedeva autorizzazione alla chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di MP S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e di per accertare: Controparte_4
la natura accessoria della polizza n. 109761035 e la conseguente proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto principale garantito;
in via subordinata comunque accertare la sussistenza di exceptio doli generalis a fronte dell'abusività e contrarietà a buona fede delle pretese di nonchè l'abusività CP_1 della pretesa dell'intero massimale stante l'assenza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. del credito eccedente l'importo di € 39.551,66, atteso che alcuna richiesta è mai pervenuta a dalla CP_1
Committente per tali ulteriori importi;
l'inesigibilità della polizza fideiussoria n. 109761035 per gli importi eccedenti la somma di € 39.551,66; l'integrale abusività dell'escussione della polizza fideiussoria n. 109761035 in ragione del fatto che i danni lamentati dalla Committente sino alla concorrenza di € 39.551,66 risultano innanzitutto sproporzionati, comunque generatisi in conseguenza delle condotte delle ditte intervenute sul cantiere successivamente alla realizzazione delle opere da parte di MP e in definitiva già compensati a per effetto dello sconto operato da MP CP_1
tramite nota di credito sul SAL finale;
che nulla deve a in forza della polizza Pt_1 CP_1
fideiussoria n. 109761035.
pagina 2 di 5 Chiedeva, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'obbligo di MP ed in Controparte_4
via tra loro solidale a manlevare e tenere indenne per le somme che questa fosse chiamata a Pt_1
versare in forza della polizza n. 109761035 nonché a rimborsare le some eventualmente Pt_1 sborsate in forza della medesima polizza e per l'effetto condanni MP ed a Controparte_4
manlevare e tenere indenne e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente Pt_1
sborsate in forza della polizza n. 109761035 per capitale, interessi e spese
Si costituiva, come interventrice, MP, aderendo alle conclusioni rassegnate da Pt_1
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il rigetto. CP_1
L'opposizione non può essere accolta.
Il contratto di subappalto, intervenuto tra e MP, ha ad oggetto opere di adattamento CP_1
dell'impiantistica elettrica e meccanica esistente al nuovo lay out del Centro commerciale Fiumara oggetto del principale contratto di appalto.
Emerge dagli atti che ha emesso, nell'interesse di IMP.EL. S.r.l. ed in Parte_1
favore di polizza fideiussoria n. 109761035, sino alla concorrenza di € 135.789,97 a Parte_3
garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto di subappalto N9623 del 08.05.2017, ivi compresi i rischi derivanti da difetti costruttivi e/o vizi imputabili ai materiali impiegati dalla Subappaltatrice medesima intercorso tra le parti del rapporto principale
Dalla nota di diffida e messa in mora del 28.01.2021 si evince che i difetti riscontrati riguardano l'impianto rilevazione incendi nonché ulteriori anomalie relative alla non corretta installazione degli ancoraggi delle griglie appese al soffitto dell'area “food court”
La Committente ha quantificato i danni derivanti dalle “gravissime carenze Parte_2 dell'impianto antincendio” in complessivi € 29.926,62 pari all'importo necessario per le opere di ripristino dell'impianto stesso.
sul presupposto dell'accessorietà della garanzia rilasciata rispetto all'obbligazione Pt_1
principale, ha contestato l'imputabilità ad MP dei vizi riscontrati da sollevando in Parte_2 ogni caso l'exceptio doli.
Ciò posto, deve essere preliminarmente qualificata come autonoma la garanzia prestata da Pt_1 attesa l'appendice allegata con cui l'opponente ha assunto il seguente obbligo: “a parziale deroga di quanto previsto alla Condizioni generali di Assicurazione il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario”.
pagina 3 di 5 Il tenore della garanzia è chiaro e prevede l'impegno di ad una prestazione diversa da Pt_1
quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui, invece, il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/2020).
Ed infatti, la polizza fideiussoria si caratterizza per l'assunzione dell'impegno, da parte di un assicuratore, di pagare un determinato importo in favore del beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo.
Nella polizza fideiussoria de qua si rinvengono gli elementi tipici della cd. garanzia autonoma che reca l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda in quanto volta non al pagamento del debito principale bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro sostitutiva della mancata e/o inesatta prestazione del debitore principale.
Nella specie, la fideiussione rilasciata da non ha ad oggetto l'esecuzione delle opere relative Pt_1
all'impianto antincendio bensì una prestazione risarcitoria conseguente all'eventuale inadempimento di
MP effettuata dopo soli 15 gg dalla richiesta.
Proprio tale specificazione cronologica vale a qualificare il negozio come autonomo il che esclude conseguentemente l'opponibilità delle eccezioni afferenti il rapporto principale.
Quanto all'exceptio doli, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia deve risultare “prima facie” o, comunque, da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezioni di merito opponibili dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. 30509/19).
Ed ancora, al garante è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento […]”(Cass. n. 32720 pubblicata in data 07.11.2022).
pagina 4 di 5 Orbene, nel caso di specie, fonda la sua opposizione non già sull'estinzione del rapporto Pt_1
garantito o sul venir meno dello stesso per altra causa, bensì su eccezioni di merito che attengono al rapporto garantito, ossia quello tra e MP che non è legittimata ad opporre. CP_1
Peraltro, la società opponente ha prodotto in atti perizia redatta da Sicurezza Attiva S.r.L. e commissionata da contenente un elenco di due pagine di vizi dell'impianto realizzato Parte_2
da MP.
Il che esclude, a priori, che l'escussione della fideiussione possa intendersi dolosa
Per il resto ha documentato di aver sostenuto maggiori costi (rispetto all'importo oggetto CP_1
di ingiunzione) come si evince dalle fatture prodotte in atti.
L'eccezione relative alla carenza di nesso di causalità riguarda il rapporto principale garantito e, pertanto, non può essere opposta da per le ragione sopra esposte. Pt_1
In ogni caso si osserva, in primo luogo, che Sicurezza Attiva S.r.l., dopo aver esaminato a campione l'opera eseguita da MP (segnatamente le 17 linee che componevano l'impianto antincendio e le lame d'aria), ha rilevato un elenco di vizi, subordinando la presa in gestione dell'impianto all'esecuzione delle attività meglio descritte nella relazione prodotta
In ordine alla somma di Euro 30.000,00 che, secondo l'opponente, sarebbe stata da decurtata dal corrispettivo richiesto a in ragione dei danni relativi all'impianto antincendio, è stato prodotto CP_1
Part il finale da cui si evince che tale somma era stata “scontata” in ragione di costi di guardianie notturne sostenuti da che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del presente giudizio. CP_1
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
135.789,97) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per sostanziale assenza di istruttoria).
Spese compensate nei rapporti tra e MP srl Pt_1
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 11.268,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge. CP_1
Compensa le spese nei rapporti tra l'opponente e MP srl.
Brescia, 23.12.2025
Il giudice
ND EG
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