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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8951/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC GG, in esito all'udienza del 12 dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8951/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il giorno 22.05.1951, C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania,
[...] presso lo studio dell'Avv. Antonio Spina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 7 11572/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “In via principale accertare e dichiarare che il ricorrente è portatore di infermità tali da determinare una condizione di totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con l'impossibilità dello stesso di deambulare e di compie1re gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- In via principale accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ri1corrente a percepire l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n.18/80 e n.509/88 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (14/05/2024), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata;
Si chiede disporsi nuova consulenza medico-legale sulla persona del ricor1rente con altro C.T.U. al fine di accertare il requisito sanitario”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 2 ottobre 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 16 settembre 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 18 agosto 2025, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 23 luglio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
pagina 3 di 7 Parte ricorrente si è limitata a rinnovare i rilievi già formulati in esito all'invio della bozza, richiamando la documentazione già esaminata dal consulente tecnico.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, in data 19 marzo 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ivi compresi i certificati menzionati nell'atto introduttivo, ha ritenuto che sia affetta da “Diabete mellito complicato in terapia mista in soggetto lievemente ipoacusico con spondilodiscoartrosi associata a sfumata incidenza funzionale ed iniziale involuzione cognitiva età relata”, ritenendolo inabile, non in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha risposto in modo esaustivo anche alle osservazioni formulate dal ctu, integralmente riportate nella relazione peritale e in tutto analoghe alle contestazioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio, confermando le conclusioni già rassegnate nella bozza.
Ha osservato “In estrema sintesi il CTP suddetto lamenta il mancato riconoscimento dei requisiti posti alla base della concessione dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento. In primo luogo, appare utile ricordare che lo scopo del presente accertamento è quello sì di verificare la sussistenza di detti requisiti ma non solo “… sulla scorta della documentazione medica allegata” come erroneamente e riduttivamente affermato dalla CT ma altresì sottoponendo l'istante ad esame obiettivo al fine di una valutazione congrua ed aderente all'attualità delle condizioni del soggetto. (…). Tra le patologie che possono incidere sull'autosufficienza vi sono da annoverare, a mente il caso che ci occupa, quelle malattie che - per il grado di gravità espresso - comportano una consistente degenerazione delle facoltà cognitive o patologie che riflettono marcatamente i loro effetti sull'apparato motorio (ad es.: poliartropatie ad elevata incidenza funzionale, patologie neurologiche, etc). Rimandando alla lettura dell'esame obiettivo, raccolto in presenza della Collega, qui preme ribadire che il soggetto presentava all'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare la normotonotroficità delle masse muscolari - nello specifico degli arti inferiori - elemento questo che depone per una “normale” attività deambulatoria e motoria in genere. A riprova delle sufficienti autonomie “motorie”, anche i cambi posturali avvenivano in autonomia. Parimenti, per ciò che attiene le capacità cognitive, il ricorrente
è risultato essere lucido, collaborante ed orientato, con capacità di comprensione, critica e pagina 4 di 7 giudizio nella norma ed in assenza di deficit mnesici se non per eventi remoti. Superflua appare ogni considerazione circa l'unico elemento “non nella norma” che è risultato essere l'improvviso cedimento delle ginocchia dopo che il soggetto ha raggiunto (autonomamente) la stazione eretta, partendo da quella assisa su lettiga, e dopo averla mantenuta fin quando impegnato a rispondere alle domande poste dal sottoscritto. In estrema sintesi il quadro clinico-obiettivo rilevato in capo al consentirebbe allo stesso una deambulazione Pt_1 autonoma e la possibilità di compiere gli atti quotidiani essenziali senza la necessità di un'assistenza continua. In base alle suesposte considerazioni, in merito a quanto dogliato da parte ricorrente a mezzo della CT, si può serenamente asserire che le note critiche in parola non contengono nessuna rilevante considerazione di natura medico-legale. In esse la CT si limita esclusivamente ad elencare la documentazione già attentamente e criticamente disaminata dal sottoscritto senza ulteriori argomentazioni se non la detta certificazione che, come dimostrato obiettivamente, stride fortemente con le condizioni attuali del . Pt_1
Concludendo, “alla luce di un'adeguata, ed equa” valutazione medico-legale (e non solo documentale!), si ribadisce il contenuto dell'elaborato di consulenza, non emergendo nelle note a firma della dott.ssa valide argomentazioni onde poter giungere a Persona_1 conclusioni diverse rispetto a quelle già rassegnate”.
Tali conclusioni risultano coerenti con l'esame obiettivo in atti da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né vale a mutare dette conclusioni il documento relativo al collaudo e alla consegna della carrozzina prescritta al ricorrente nel gennaio 2025, prima della visita peritale (documento allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositato in data 10 dicembre
2025)
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con pagina 5 di 7 difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 16 settembre 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso pagina 6 di 7 - esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
NC GG
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC GG, in esito all'udienza del 12 dicembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8951/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il giorno 22.05.1951, C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania,
[...] presso lo studio dell'Avv. Antonio Spina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 7 11572/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “In via principale accertare e dichiarare che il ricorrente è portatore di infermità tali da determinare una condizione di totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con l'impossibilità dello stesso di deambulare e di compie1re gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- In via principale accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ri1corrente a percepire l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n.18/80 e n.509/88 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (14/05/2024), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata;
Si chiede disporsi nuova consulenza medico-legale sulla persona del ricor1rente con altro C.T.U. al fine di accertare il requisito sanitario”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 2 ottobre 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 16 settembre 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 18 agosto 2025, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 23 luglio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
pagina 3 di 7 Parte ricorrente si è limitata a rinnovare i rilievi già formulati in esito all'invio della bozza, richiamando la documentazione già esaminata dal consulente tecnico.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, in data 19 marzo 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ivi compresi i certificati menzionati nell'atto introduttivo, ha ritenuto che sia affetta da “Diabete mellito complicato in terapia mista in soggetto lievemente ipoacusico con spondilodiscoartrosi associata a sfumata incidenza funzionale ed iniziale involuzione cognitiva età relata”, ritenendolo inabile, non in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha risposto in modo esaustivo anche alle osservazioni formulate dal ctu, integralmente riportate nella relazione peritale e in tutto analoghe alle contestazioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio, confermando le conclusioni già rassegnate nella bozza.
Ha osservato “In estrema sintesi il CTP suddetto lamenta il mancato riconoscimento dei requisiti posti alla base della concessione dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento. In primo luogo, appare utile ricordare che lo scopo del presente accertamento è quello sì di verificare la sussistenza di detti requisiti ma non solo “… sulla scorta della documentazione medica allegata” come erroneamente e riduttivamente affermato dalla CT ma altresì sottoponendo l'istante ad esame obiettivo al fine di una valutazione congrua ed aderente all'attualità delle condizioni del soggetto. (…). Tra le patologie che possono incidere sull'autosufficienza vi sono da annoverare, a mente il caso che ci occupa, quelle malattie che - per il grado di gravità espresso - comportano una consistente degenerazione delle facoltà cognitive o patologie che riflettono marcatamente i loro effetti sull'apparato motorio (ad es.: poliartropatie ad elevata incidenza funzionale, patologie neurologiche, etc). Rimandando alla lettura dell'esame obiettivo, raccolto in presenza della Collega, qui preme ribadire che il soggetto presentava all'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare la normotonotroficità delle masse muscolari - nello specifico degli arti inferiori - elemento questo che depone per una “normale” attività deambulatoria e motoria in genere. A riprova delle sufficienti autonomie “motorie”, anche i cambi posturali avvenivano in autonomia. Parimenti, per ciò che attiene le capacità cognitive, il ricorrente
è risultato essere lucido, collaborante ed orientato, con capacità di comprensione, critica e pagina 4 di 7 giudizio nella norma ed in assenza di deficit mnesici se non per eventi remoti. Superflua appare ogni considerazione circa l'unico elemento “non nella norma” che è risultato essere l'improvviso cedimento delle ginocchia dopo che il soggetto ha raggiunto (autonomamente) la stazione eretta, partendo da quella assisa su lettiga, e dopo averla mantenuta fin quando impegnato a rispondere alle domande poste dal sottoscritto. In estrema sintesi il quadro clinico-obiettivo rilevato in capo al consentirebbe allo stesso una deambulazione Pt_1 autonoma e la possibilità di compiere gli atti quotidiani essenziali senza la necessità di un'assistenza continua. In base alle suesposte considerazioni, in merito a quanto dogliato da parte ricorrente a mezzo della CT, si può serenamente asserire che le note critiche in parola non contengono nessuna rilevante considerazione di natura medico-legale. In esse la CT si limita esclusivamente ad elencare la documentazione già attentamente e criticamente disaminata dal sottoscritto senza ulteriori argomentazioni se non la detta certificazione che, come dimostrato obiettivamente, stride fortemente con le condizioni attuali del . Pt_1
Concludendo, “alla luce di un'adeguata, ed equa” valutazione medico-legale (e non solo documentale!), si ribadisce il contenuto dell'elaborato di consulenza, non emergendo nelle note a firma della dott.ssa valide argomentazioni onde poter giungere a Persona_1 conclusioni diverse rispetto a quelle già rassegnate”.
Tali conclusioni risultano coerenti con l'esame obiettivo in atti da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né vale a mutare dette conclusioni il documento relativo al collaudo e alla consegna della carrozzina prescritta al ricorrente nel gennaio 2025, prima della visita peritale (documento allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositato in data 10 dicembre
2025)
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con pagina 5 di 7 difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 16 settembre 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso pagina 6 di 7 - esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 16 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
NC GG
pagina 7 di 7