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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 8634 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 11/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti Brighenti Olga e Filippini Luca, il secondo dagli Avv.ti Ghirotto Simone e Stefanello Andrea, come da mandati in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 02/01/2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TAURISANO al
Num.
1 - PARTE II - SERIE C - ANNO2013 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Affidarsi i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, che pertanto Persona_1 Per_2
assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi ultimi, con domicilio prevalente dei minori presso il padre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà, per il proprio ramo di parentela, di garantire ai figli minori di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
3) Darsi atto che la sig.ra avrà il diritto/ dovere di vedere e tenere con sé i figli e Parte_1
secondo il seguente calendario: Per_2
• ogni fine settimana dispari dal venerdì all'uscita di scuola o centro estivo sino alla domenica alle ore 20.00, quando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre;
• il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola o centro estivo sino alle ore 20.00 presso l'abitazione del signor , fermo restando che detto orario potrà essere esteso anche ad Pt_2
altri giorni durante l'estate qualora si rendesse necessario per problematiche lavorative del padre e in ogni caso per accordo tra i genitori;
• per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 alle ore 20.30 con quello dal 30.12 alle 20.30 sino al termine delle vacanze (secondo il calendario delle vacanze scolastiche). Si precisa che i minori rimarranno con la madre il primo periodo negli anni dispari e con il padre il primo periodo negli anni pari;
• durante le vacanze pasquali alternando il periodo dall'inizio delle vacanze (secondo il calendario scolastico) sino al giorno di Pasqua alle ore 18.00 con quello dal giorno di Pasqua alle 18.00 sino al termine delle vacanze, precisandosi che i minori rimarranno con il padre nel primo periodo negli anni pari e con la madre nel primo periodo negli anni dispari;
• tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con il padre entro il 31.03 di ciascun anno. Ciascun genitore avrà il dovere reciproco di comunicare entro la predetta data il periodo ed il luogo preciso di
• periodi in cui sarà in vacanza dalle ore 20.00 alle ore 20.30;
• Fermo restando che il suddetto calendario potrà subire modiche concordate tra le parti.
• Gli altri ponti e festività annuali quali vacanze di carnevale, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre saranno trascorsi dai minori alternativamente con la madre o con il padre, precisandosi che negli anni dispari il primo ponte utile sarà di pertinenza della madre e via via alternativamente gli altri, mentre negli anni pari il primo ponte sarà di pertinenza del padre e così alternativamente i successivi.
4) In considerazione della diversa capacità reddituale delle parti le stesse concordano che non venga previsto alcun contributo al mantenimento dei figli da parte della madre, pertanto i minori saranno interamente a carico del signor , mentre saranno a carico al 50% le spese accessorie Parte_2
previste dal Protocollo Famiglia in vigore presso questo Tribunale. 5) L'assegno unico per i figli minori sarà erogato al 100% al signor , in ragione del fatto che Parte_2
la madre non contribuisce in alcuna misura al mantenimento dei figli e gli stessi sono completamente a carico del padre.
6) Le parti riconoscono altresì di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile, avendo già regolato tra loro ogni pendenza economica sorta in conseguenza del matrimonio.
7) Le parti prestano acquiescenza alla emananda sentenza.
8) Spese legali interamente compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/12/2025
Il Presidente
RN D'CO
N. 8634 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 11/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti Brighenti Olga e Filippini Luca, il secondo dagli Avv.ti Ghirotto Simone e Stefanello Andrea, come da mandati in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 celebrato il 02/01/2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TAURISANO al
Num.
1 - PARTE II - SERIE C - ANNO2013 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Affidarsi i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, che pertanto Persona_1 Per_2
assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi ultimi, con domicilio prevalente dei minori presso il padre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà, per il proprio ramo di parentela, di garantire ai figli minori di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
3) Darsi atto che la sig.ra avrà il diritto/ dovere di vedere e tenere con sé i figli e Parte_1
secondo il seguente calendario: Per_2
• ogni fine settimana dispari dal venerdì all'uscita di scuola o centro estivo sino alla domenica alle ore 20.00, quando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre;
• il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola o centro estivo sino alle ore 20.00 presso l'abitazione del signor , fermo restando che detto orario potrà essere esteso anche ad Pt_2
altri giorni durante l'estate qualora si rendesse necessario per problematiche lavorative del padre e in ogni caso per accordo tra i genitori;
• per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 alle ore 20.30 con quello dal 30.12 alle 20.30 sino al termine delle vacanze (secondo il calendario delle vacanze scolastiche). Si precisa che i minori rimarranno con la madre il primo periodo negli anni dispari e con il padre il primo periodo negli anni pari;
• durante le vacanze pasquali alternando il periodo dall'inizio delle vacanze (secondo il calendario scolastico) sino al giorno di Pasqua alle ore 18.00 con quello dal giorno di Pasqua alle 18.00 sino al termine delle vacanze, precisandosi che i minori rimarranno con il padre nel primo periodo negli anni pari e con la madre nel primo periodo negli anni dispari;
• tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con il padre entro il 31.03 di ciascun anno. Ciascun genitore avrà il dovere reciproco di comunicare entro la predetta data il periodo ed il luogo preciso di
• periodi in cui sarà in vacanza dalle ore 20.00 alle ore 20.30;
• Fermo restando che il suddetto calendario potrà subire modiche concordate tra le parti.
• Gli altri ponti e festività annuali quali vacanze di carnevale, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre saranno trascorsi dai minori alternativamente con la madre o con il padre, precisandosi che negli anni dispari il primo ponte utile sarà di pertinenza della madre e via via alternativamente gli altri, mentre negli anni pari il primo ponte sarà di pertinenza del padre e così alternativamente i successivi.
4) In considerazione della diversa capacità reddituale delle parti le stesse concordano che non venga previsto alcun contributo al mantenimento dei figli da parte della madre, pertanto i minori saranno interamente a carico del signor , mentre saranno a carico al 50% le spese accessorie Parte_2
previste dal Protocollo Famiglia in vigore presso questo Tribunale. 5) L'assegno unico per i figli minori sarà erogato al 100% al signor , in ragione del fatto che Parte_2
la madre non contribuisce in alcuna misura al mantenimento dei figli e gli stessi sono completamente a carico del padre.
6) Le parti riconoscono altresì di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile, avendo già regolato tra loro ogni pendenza economica sorta in conseguenza del matrimonio.
7) Le parti prestano acquiescenza alla emananda sentenza.
8) Spese legali interamente compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/12/2025
Il Presidente
RN D'CO