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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5537/2020
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5537/2020 promossa da:
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario D'Amico, presso il cui studio sito in Macerata Campania (CE) alla via Matteotti n. 94, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
- (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Del Vecchio, presso il cui studio sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Matteotti n. 7, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché
– (C.F. Controparte_3
) C.F._2
APPELLATO CONTUMACE pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 298/2020 con la quale il
[...]
Giudice di Pace di Sessa Aurunca aveva accolto la domanda proposta da condannando in solido e la Controparte_2 Controparte_3 società assicurativa appellante al ristoro di tutti i danni patiti dall'attrice in seguito al sinistro stradale, occorso in data 25.01.2017, in San Cipriano
d'Aversa (CE), allorquando l'istante, mentre percorreva la Via Leopardi in sella alla propria bicicletta, era stata tamponata dall'autovettura Renault Clio, tg. CG992XG, di proprietà e condotta dal riportando lesioni CP_3 personali.
In particolare, la ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado sulla scorta delle seguenti censure: errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, in ordine all'attendibilità dell'unico testimone escusso - nonostante dai registri IVASS egli risultasse coinvolto in altri quattro sinistri - nonché della certificazione medico-sanitaria allegata, proveniente da un centro medico di dubbia esistenza;
difetto di motivazione circa le contestazioni mosse dal proprio CTP alle valutazioni del CTU incaricato;
la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente della appellata nella causazione del sinistro;
il riconoscimento del danno CP_2
morale. Ha chiesto inoltre di disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 298/2020.
Si è costituita sostenendo la correttezza della gravata Controparte_2
sentenza e concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
pagina 3 di 8 Nonostante la regolarità delle notifiche, Controparte_3
è rimasto contumace.
All'udienza del 10.12.2020, il precedente giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
La causa veniva assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna.
*
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento in ordine ai motivi di seguito esposti.
1. In merito alle allegazioni dell'odierno appellante, dall'esame dell'istruttoria condotta nel primo grado di giudizio, non può ritenersi dimostrata la verosimiglianza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria di Controparte_2
Invero, per quanto la documentazione medica tradotta agli atti dalla odierna appellata sia idonea ad attestare la sussistenza di lesioni sulla persona dell'attrice, il corredo probatorio offerto in giudizio appare del tutto insufficiente al fine di correlare con ragionevole certezza i danni patiti dalla attrice alla responsabilità di . CP_2 Controparte_3
Innanzitutto, va evidenziato che non risulta intervenuta alcuna autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro e difettano agli atti rilievi fotografici che immortalino lo stato dei luoghi o altri rilevamenti tecnici e ambientali che sicuramente avrebbero potuto confortare quanto assunto dall'appellata.
Inoltre, non sono mai state depositate immagini né del veicolo Renault Clio del né del velocipede in sella al quale si sarebbe trovata CP_3 [...]
al momento dell'investimento: ciò comporta l'impossibilità di CP_2
accertare la dinamica degli eventi proposta in citazione, impedendo una comparazione delle tracce sui veicoli rispetto ai punti di urto, utile sia al fine di valutare la compatibilità delle lesioni dell'istante sia al fine di accertare i pagina 4 di 8 profili di responsabilità nella condotta di guida dell'uno e dell'altro protagonista dell'incidente.
A tal proposito, non può che destare perplessità la mancata rilevazione di alcun evento 'crash' da parte della scatola nera istallata sul veicolo dell'appellato per la data del sinistro, ossia 25.01.2017, sebbene CP_3
il dispositivo abbia invece registrato tre “mini crash” in giorni molto vicini a quello indicato (20.01.2017 – 21.01.2017 – 26.01.2017).
Quantunque il caso non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 145 bis del Codice delle Assicurazioni che ha attribuito valore di prova legale al dispositivo elettronico satellitare – disposizione introdotta dalla L. 124/2017, entrata in vigore nell'agosto dell'anno 2017, dunque qualche mese dopo il sinistro - la circostanza rappresenta senz'altro un indizio da valutare insieme agli altri elementi probatori e sicuramente contribuisce ad accrescere la generale incertezza rispetto alla dinamica del sinistro (ad esempio, non potendo attribuirsi in via esclusiva eventuali danni sull'autoveicolo del allo scontro ipoteticamente avvenuto con CP_3 Controparte_2 piuttosto che agli altri eventi mini crash rilevati dalla scatola nera).
Altresì per ciò che concerne il modello CAI prodotto in giudizio, secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ.” (Cass. civ. sent. n.
25770/2019; Cass. civ. sent. n. 3567/2013).
2. Vero è che la CTU medico-legale realizzata su ha Controparte_2
confortato la compatibilità delle lesioni, tuttavia si tratta sempre di una compatibilità astratta, riconosciuta dal consulente designato sulla base della dinamica rappresentata unilateralmente dalla interessata: tanto le conclusioni del Dott. quanto, in generale, la certificazione medica tradotta Persona_1
pagina 5 di 8 in giudizio da parte istante comprovano il patimento di lesioni personali a carico di plausibilmente provocate da una caduta dalla Controparte_2 bicicletta, tuttavia non si ritengono sufficienti al fine di ricollegarle alla responsabilità esclusiva dell'appellato secondo la successione CP_3 degli eventi narrata.
Allo stesso modo, l'unica testimonianza tradotta da parte istante – appartenente a – sprovvista di qualsivoglia conforto Testimone_1 probatorio, non è in grado di per sé sola di corroborare la pretesa attorea.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto. Nel caso di specie, la lacunosità delle allegazioni offerte da
[...]
unitamente alla mancanza di documenti ufficiali che comprovino CP_2 la presenza del teste sul luogo dell'incidente, indebolisce Tes_1 inevitabilmente la forza probatoria delle sue dichiarazioni.
3. Le argomentazioni esposte inducono ad accogliere l'appello, anche senza voler considerare, in quanto tardivamente prodotti (senza che sia stata data prova del loro carattere sopravvenuto) da in primo grado, i CP_1 documenti tesi a minare del tutto l'attendibilità della ricostruzione attorea – nella specie, copia di una consultazione della Banca Dati IVASS dal quale emerge che l'unico testimone di parte attrice, , risulta aver Testimone_1 reso testimonianza in occasione di altri quattro sinistri stradali negli ultimi cinque anni ed il report delle indagini effettuate privatamente dalla compagnia assicurativa, a dimostrazione dell'inesistenza del centro medico- specialistico ove avrebbe eseguito la risonanza Per_2 Controparte_2 magnetica al ginocchio lesionato.
Per la gravità dei fatti addotti è necessario tuttavia disporre la trasmissione degli atti al PM in sede per le eventuali valutazioni di competenza.
pagina 6 di 8 4. Le considerazioni che precedono, in merito alla mancata prova del sinistro e del nesso causale con i lamentati danni, assorbono l'esame del terzo ed ultimo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento, in via subordinata, di un concorso di colpa, pacifico essendo che la norma dell'art. 2054, comma II c.p.c. operi solo ove sia impossibile determinare la concreta misura delle responsabilità e non quando, come nel caso di specie, non sia stata raggiunta neppure la prova dell'aspetto oggettivo.
5. Sulla scorta delle risultanze istruttorie complessivamente analizzate, il nesso eziologico tra le lesioni lamentate da e la Controparte_2 responsabilità dell'appellato non può ritenersi Controparte_3
adeguatamente dimostrato.
Ciò comporta l'accoglimento dell'appello, imponendosi, per l'effetto, una pronunzia di riforma della sentenza di primo grado.
6. L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di un nuovo regolamento di dette spese tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n.
28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio - comprese le spese per la CTU medico-legale – seguono dunque la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 5537/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione da ritenersi disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
pagina 7 di 8 - accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 298/2020, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, rigetta la domanda proposta da con conseguente condanna della stessa alla Controparte_2
restituzione in favore di delle somme eventualmente ricevute in CP_1 forza della sentenza di I grado oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado Controparte_2 di giudizio, in favore della che si liquidano per il I Controparte_4
grado in € 1.046, 00, mentre per il presente grado di appello in complessivi
€ 2.930,00 per compensi, di cui € 390,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- - pone le spese di CTU a carico della soccombente, così come liquidate nel precedente grado di giudizio.
- Dispone trasmettersi gli atti al P.M in sede per le valutazioni di competenza in ordine al punto 3 della parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa Ambra ALVANO
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