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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2673/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2673/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cassino, Corso della Repubblica, n. 183, presso lo studio dell'Avv.
FA RT che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in Cassino, Piazza Labriola n. 19, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pascarella, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
1 La ricorrente conclude come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 29/10/2017 con , deducendo che era CP_1 nata la figlia in data 4 febbraio 2017; che la convivenza era divenuta intollerabile Per_1
e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Il convenuto non si costituiva.
All'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. compariva solo la ricorrente e il giudice delegato con ordinanza del 31.3.2025 disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa, regolamentando le visite paterne in modalità protetta e ponendo a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di euro 250,00 oltre rivalutazione istat a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante incarico ai Servizi Sociali e al Consultorio familiare ASL.
Con comparsa depositata in data 25.11.2025 si costituiva il convenuto e all'udienza del 17.12.2025, revocata la contumacia del convenuto, la causa veniva rimessa in decisione sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto sulla base delle risultanze processuali può ritenersi provato che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
tanto emerge dalle prospettazioni contenute negli atti introduttivi nonché dalla condotta tenuta dai coniugi nel corso del giudizio che denota l'attuale impossibilità della ricomposizione dell'unione coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2 Deve, conseguentemente, ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed incombenze ai sensi di legge.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse. La domanda di divorzio proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. diverrà procedibile trascorsi dodici mesi dalla comparizione dinanzi al giudice relatore e dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata in Parte_1
NO (FR) il 30/12/1995, e , nato in [...] il CP_1
17/06/1992 unitisi in matrimonio con rito concordatario celebrato in data 29 ottobre
2017 in San Vittore del Lazio (FR), trascritto negli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, parte I Anno 2017;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze ai sensi di legge;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone con separata ordinanza emessa in pari data sulla prosecuzione del giudizio;
5) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Cassino, 17/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2673/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cassino, Corso della Repubblica, n. 183, presso lo studio dell'Avv.
FA RT che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in Cassino, Piazza Labriola n. 19, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pascarella, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
1 La ricorrente conclude come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 29/10/2017 con , deducendo che era CP_1 nata la figlia in data 4 febbraio 2017; che la convivenza era divenuta intollerabile Per_1
e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Il convenuto non si costituiva.
All'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. compariva solo la ricorrente e il giudice delegato con ordinanza del 31.3.2025 disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa, regolamentando le visite paterne in modalità protetta e ponendo a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di euro 250,00 oltre rivalutazione istat a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante incarico ai Servizi Sociali e al Consultorio familiare ASL.
Con comparsa depositata in data 25.11.2025 si costituiva il convenuto e all'udienza del 17.12.2025, revocata la contumacia del convenuto, la causa veniva rimessa in decisione sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto sulla base delle risultanze processuali può ritenersi provato che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
tanto emerge dalle prospettazioni contenute negli atti introduttivi nonché dalla condotta tenuta dai coniugi nel corso del giudizio che denota l'attuale impossibilità della ricomposizione dell'unione coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2 Deve, conseguentemente, ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed incombenze ai sensi di legge.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse. La domanda di divorzio proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. diverrà procedibile trascorsi dodici mesi dalla comparizione dinanzi al giudice relatore e dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata in Parte_1
NO (FR) il 30/12/1995, e , nato in [...] il CP_1
17/06/1992 unitisi in matrimonio con rito concordatario celebrato in data 29 ottobre
2017 in San Vittore del Lazio (FR), trascritto negli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, parte I Anno 2017;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze ai sensi di legge;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone con separata ordinanza emessa in pari data sulla prosecuzione del giudizio;
5) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Cassino, 17/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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