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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8900/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00625283 09 000 QUOTA CONS. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - OS in relazione a somme richieste per conto del Società_1 a titolo di quota consortile in relazione all'anno d'imposta 2021.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che la cartella di pagamento doveva considerarsi illegittima e nulla in ragione:
1) del difetto di motivazione, anche in ragione della mancata notifica di un avviso di accertamento;
2) dell'illegittimità del piano di classifica;
3) della mancanza di beneficio in favore del fondo del ricorrente;
4) dell'eccessivo e sproporzionato aumento degli importi a carico dei consorziati negli anni dal 2011 al 2019.
L'Agenzia delle Entrate – OS si costituiva in giudizio.
Il Consorzio di Bonifica non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero risulta, ormai, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 del codice civile.
Viceversa, qualora il consorziato non abbia impugnato il piano di classifica, la presunzione di vantaggiosità
(di natura non assoluta), deve essere superata dal consorziato (cfr. SS.UU. n. 11722 del 14/05/2010, Cass.
n. 3365/2017, Cass. n. 9511 del 2018, Cass. n. 21495 del 2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente contestato il piano di classifica, chiedendone la disapplicazione, tanto per motivi di legittimità, quanto in ragione del contenuto (mancanza di precisa indicazione degli immobili interessati e dei vantaggi).
A fronte di ciò, tenuto conto della giurisprudenza sopra indicata, la vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio avrebbe dovuto essere provata da quest'ultimo, senza che ciò sia accaduto, non risultando il Consorzio nemmeno costituito.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante le peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8900/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2024 00625283 09 000 QUOTA CONS. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - OS in relazione a somme richieste per conto del Società_1 a titolo di quota consortile in relazione all'anno d'imposta 2021.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che la cartella di pagamento doveva considerarsi illegittima e nulla in ragione:
1) del difetto di motivazione, anche in ragione della mancata notifica di un avviso di accertamento;
2) dell'illegittimità del piano di classifica;
3) della mancanza di beneficio in favore del fondo del ricorrente;
4) dell'eccessivo e sproporzionato aumento degli importi a carico dei consorziati negli anni dal 2011 al 2019.
L'Agenzia delle Entrate – OS si costituiva in giudizio.
Il Consorzio di Bonifica non si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero risulta, ormai, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 del codice civile.
Viceversa, qualora il consorziato non abbia impugnato il piano di classifica, la presunzione di vantaggiosità
(di natura non assoluta), deve essere superata dal consorziato (cfr. SS.UU. n. 11722 del 14/05/2010, Cass.
n. 3365/2017, Cass. n. 9511 del 2018, Cass. n. 21495 del 2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente contestato il piano di classifica, chiedendone la disapplicazione, tanto per motivi di legittimità, quanto in ragione del contenuto (mancanza di precisa indicazione degli immobili interessati e dei vantaggi).
A fronte di ciò, tenuto conto della giurisprudenza sopra indicata, la vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio avrebbe dovuto essere provata da quest'ultimo, senza che ciò sia accaduto, non risultando il Consorzio nemmeno costituito.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante le peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)