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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1922/2024 R.G.
PROMOSSA DA
avente codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Minutillo;
NEI CONFRONTI DI
Liquidazione giudiziale di con il patrocinio dell'Avv. Isabella Controparte_1
Venturelli;
E NEI CONFRONTI DI
, avente c.f. , nato in [...] il Controparte_2 C.F._1
22/05/1989, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Velca Artusi e Matteo Turci;
1
Con sentenza n. 109/2024, pubblicata il 22 novembre 2024, il Tribunale di Forlì, su istanza di , ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti Parte_1
dimensionali e dello stato d'insolvenza.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 21.12.2024, la suindicata società proponeva reclamo, deducendo la nullità della suindicata sentenza, conseguente alla nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza.
Chiedeva, in subordine, revocarsi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, per carenza del presupposto dell'insolvenza e per difetto di legittimazione di
. Controparte_2
*
Resistevano la liquidazione giudiziale e . Controparte_2
*
In relazione all'udienza cartolare del 28.3.2025, tutte le parti trasmettevano note, inistendo nelle originarie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte reclamante contesta, diffusamente, quanto confusamente, argomentando, la nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, dilungandosi sull'argomento da pag. 6 a pag. 24 del reclamo.
2) Il motivo in esame è palesemente infondato, risultando la notifica conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 C.C.I.I., di cui è opportuno, per esigenze di chiarezza, scaturenti dall'estrema confusione del reclamo, riportare il testo del comma ottavo come segue:
<quando la notificazione non risulta possibile o ha esito positivo per cause>
imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle
2 imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.
Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento> .
Orbene, la notifica in esame, esattamente come previsto dal citato articolo, è stata tentata presso la sede della società.
Ivi non è stata effettuata, a causa del rifiuto opposto dal soggetto ivi rinvenuto, già consulente fiscale della società.
Conseguentemente è stata eseguita con il deposito dell'atto presso la sede comunale.
A fronte della limpida regolarità di tale notifica, resta solo da evidenziare, senza perdersi nelle argomentazioni del reclamo, riferite ad altra tipologia di notifica:
-che la circostanza che la notifica sia stata rifiutata da un soggetto, rinvenuto presso la sede della società, è del tutto irrilevante a fronte della seguente chiarissima, previsione dell'art. 40 comma ottavo: “Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità “;
-che al susseguente deposito presso la casa comunale non doveva far seguito nessun ulteriore inadempimento, non essendone destinataria una persona fisica, ma una società iscritta nel registro delle imprese.
Per mera esigenza di completezza, è opportuno richiamare la giurisprudenza formatasi nel vigore dell'art. 15 L. Fall., che prevedeva disposizioni analoghe al citato comma ottavo dell'art. 40 CCII, secondo cui L'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif. in l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che, coniugando la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude l'applicabilità della disciplina
3 ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica> (cfr. ex plurimis Cass. n. 17/19688).
3)Egualmente prolisso e confusionario è anche il secondo motivo del reclamo, col quale si contesta la sussistenza del presupposto dell'insolvenza, da pag 24 a pag 39.
Un'efficace sintesi di tale motivo è effettuata dalla stessa parte reclamante, nelle sue note conclusive, ove nega che si sia in presenza <div>, riconoscendo piuttosto una difficoltà transitoria>, che giustifica con la mercato dei bonus edilizi>.
Rileva poi: La società vanta crediti fiscali maturati per oltre € 485.000,00, iscritti nel cassetto fiscale, come documentato nel reclamo. La temporanea impossibilità di monetizzarli non trasforma tali crediti in passività, né li rende irrilevanti ai fini della valutazione sulla solvibilità>.
4)Il motivo è, all'evidenza, infondato, dovendosi escludere, già in base alla prospettazione del reclamo e comunque in base alle risultanze della relazione del curatore, che si sia in presenza di difficoltà di natura transitoria.
Va, anzitutto, evidenziato:
-che lo stesso legale rappresentante ha escluso, nelle dichiarazioni rese al curatore, che vi sia liquidità;
-che la società non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati;
-che di una baracca, un bagno chimico (in pessimo stato di conservazione con la presenza, all'interno, di molteplici rifiuti assimilabile a una discarica) ed un ponteggio (situato in un terrazzo al terzo piano di un condominio per il quale l'azione di recupero risulta difficoltosa e costosa)>;
-che risultano debiti per l'importo complessivo di € 378.8200,13.
In tali condizioni è sicuramente da escludere che la società possa riprendere la sua attività, che riconosce essere sospesa, non rilevando al riguardo i vantati crediti di imposta, che parte reclamante non è riuscita a cedere alle banche.
Resta, peraltro, da evidenziare che tali crediti, a differenza di quanto rappresentato col reclamo, ammontano solo ad € 142.812,65.
4 Scrive, infatti, al riguardo, il curatore, con osservazioni non contestate da controparte:
<i>
ex art. 121 DL 34/2020, credito per ristrutturazione (codice tributo 6926) ex art. 121 DL
34/2020 e lo sconto bonus facciate (codice tributo 7715) ex art. 121 DL 34/2020 sono stati individuati nella Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle entrate (doc.3) ed anche riportati nel cassetto fiscale della fallita (doc.4).
Dall'esame dei dettagli di tali crediti risulta che i crediti bonus facciate (codice tributo
6925) per euro 240.884,00 e i crediti per ristrutturazione (codice tributo 6926) per euro
27.500,00 per un totale di euro 268.384.00 sono stati in precedenza ceduti e quindi non più nella disponibilità della fallita. Mentre per quanto riguarda i crediti per lo sconto bonus facciate (codice tributo 7715) per euro 217.226.00 risulta che:
-euro 56.194,38 sono già stati compensati dalla fallita quando era in bonis;
-euro 18.219,00 sono stati rifiutati dall'Agenzia delle entrate;
-euro 142.812,65 sono esposti tra i crediti utilizzabili nel modello F24>.
Tanto basta per escludere la transitorietà delle difficoltà economiche, tanto più a fronte di debiti per l'importo complessivo di € 378.8200,13.
I vantati crediti di un importo inferiore alla metà dei debiti sono peraltro meri crediti di imposta, destinati a compensazione con i maggiori debiti fiscali, documentati dalla curatela.
5)Con il terzo ed ultimo motivo, si contesta la nullità per omessa notifica del decreto ingiuntivo, in forza del quale è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale.
6)Anche tale motivo è sicuramente infondato, posto che, anche ad ipotizzare la lamentata omessa notifica, la non ha comunque proposto opposizione, subito dopo la Parte_1
sua conoscenza.
7)Le spese seguono la soccombenza.
8) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1922/2024 R.G., rigetta il reclamo e condanna la reclamante alla refusione delle spese di lite, in favore di
5 entrambi i reclamati, liquidate in favore di ciascuno di essi, in € 4.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 30.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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