TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5457
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., poiché il pagamento effettuato ha reso inutile la pronuncia del giudice, facendo venire meno l'utilità della sentenza per il ricorrente, pur non costituendo un evento satisfattivo della pretesa di annullamento degli atti impugnati.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., poiché il pagamento effettuato ha reso inutile la pronuncia del giudice, facendo venire meno l'utilità della sentenza per il ricorrente, pur non costituendo un evento satisfattivo della pretesa di annullamento degli atti impugnati.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., poiché il pagamento effettuato ha reso inutile la pronuncia del giudice, facendo venire meno l'utilità della sentenza per il ricorrente, pur non costituendo un evento satisfattivo della pretesa di annullamento degli atti impugnati.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., poiché il pagamento effettuato ha reso inutile la pronuncia del giudice, facendo venire meno l'utilità della sentenza per il ricorrente, pur non costituendo un evento satisfattivo della pretesa di annullamento degli atti impugnati.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., poiché il pagamento effettuato ha reso inutile la pronuncia del giudice, facendo venire meno l'utilità della sentenza per il ricorrente, pur non costituendo un evento satisfattivo della pretesa di annullamento degli atti impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5457
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5457
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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