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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRAVAGLINI FABRIZIO, per delega in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. VITELLI CINZIA, per delega in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accertare la responsabilità, come per legge e in particolare ex art. 1655, 2051, 2049 e 2043 c.c. della ditta per la causazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà della sig.ra Controparte_1
sito al piano primo del Condominio Veccia di Viale Rinascimento n. 43 in Porto Parte_1
D'Ascoli, San Benedetto del Tronto, in occasione dello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, ex beneficio 110%, come in premessa illustrate, e condannare la stessa ditta al Controparte_2
risarcimento degli stessi, come quantificati nella misura di € 41.041,66 + IVA, oltre tutte le ulteriori voci di danno indicate e da quantificare nel corso del giudizio o in quella diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, ed oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
A sostegno della domanda deduceva la ricorrente:
pagina 1 di 7 - di essere proprietaria di un appartamento ad uso abitazione, posto al primo piano nell'immobile condominiale denominato “Veccia” sito in Viale Rinascimento n. 43 di Porto d'Ascoli, San Benedetto del Tronto (AP);
- che nel predetto condominio erano in corso lavori di ristrutturazione, ex beneficio 110%, affidati alla ditta , come da contratto di appalto del 14.9.2022, quando, a seguito di Controparte_1
segnalazione da parte di altro condomino (essendo interdetto l'accesso ai proprietari), in data
18.8.2023, constatava il completo allagamento del proprio appartamento, con persistente ed intenso gocciolamento dai soffitti ancora in essere e protrattosi per lungo tempo, con ingente quantità di acqua sui pavimenti e bagnamento di tutto il mobilio ed arredo;
- che, a causa della conseguente umidità, la muffa aveva invaso l'intero appartamento, rendendo l'ambiente pure pericolosamente insalubre;
- che, essendo la ditta appaltatrice unica responsabile dei danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, aveva immediatamente denunciato fatto e danni alla che solo in data Controparte_1
24.8.2023 comunicava che avrebbe denunciato il danno al proprio assicuratore, senza verificare i danni e senza porre in essere alcun intervento per limitare l'evento dannoso e omettendo ogni intervento;
- che i danni riportati dall'immobile risultavano ammontare a €41.041,66 oltre iva, comprensivi dei seguenti importi: €11.831,66 oltre iva per ripristino opera murarie, €3.800,00 oltre iva per ripristino impianto elettrico, € 24.650,00 oltre iva per sostituzione e ripristino mobilio, parti in legno e porte,
€760,00 oltre iva per sgombero locali;
- che alla data di notifica del ricorso il danno non era stato ancora risarcito e l'immobile si trovava ancora nello stato in cui l'evento dell'agosto 2023 lo aveva ridotto;
- che, oltre ai suddetti importi, dovevano essere risarciti anche il danno per i beni danneggiati che si trovavano all'interno dell'appartamento alla data dei fatti, cui vanno aggiunti i costi necessari per l'ulteriore sgombero di tutte le suppellettili e per la ripulitura e risistemazione dell'oggettistica di abbellimento, oltre alla ripulitura dell'immobile con impresa di pulizie, dopo lo svolgimento di tutti i lavori indicati per il ripristino, nonché il danno per mancato utilizzo del bene, il tutto da quantificare a mezzo CTU tecnica.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO, in via principale: - rigettare la domanda
pagina 2 di 7 di parte attrice siccome sfornita di prova e infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte nella
premessa del presente atto;
NEL MERITO, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
sia pur parziale delle istanze di parte ricorrente, intenda il Giudice ritenere integralmente satisfattivo delle pretese attoree l'importo già offertato dalla compagnia e pari a € 13.191,00 Controparte_3
per sorte ed € 1.400,00, oltre oneri, per competenze legali;
NEL MERITO, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale delle istanze di parte ricorrente, intenda il Giudice contenere il risarcimento nell'importo che il CTU eventualmente nominato andrà a indicare”.
La causa, istruita documentalmente, a mezzo di prova orale e di CTU, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26.05.2025, a seguito di discussione orale, viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va quindi accolta per quanto di ragione.
La prova dell'an debeatur è stata raggiunta anche a mezzo di prova orale avendo tutti i testimoni, anche di parte resistente, dichiarato in giudizio che i danni all'appartamento di proprietà della resiste sono stati causati dalla rottura di una tubazione di scarico sita al piano superiore rispetto a quello in contestazione, intervenuta durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile CP_4
(usufruendo del superbonus 110%), ad opera dell'appaltatore . Peraltro la circostanza risulta CP_1
documentalmente dalla stessa denuncia di sinistro datata 24.8.2023 effettuata da quest'ultima alla propria compagnia laddove vi è espressa assunzione di responsabilità. Controparte_5
I testi di parte resistente hanno pure confermato che in pari data la è intervenuta per la CP_1
riparazione della tubazione rotta, che provocava copiose infiltrazioni di acqua nell'immobile sottostante, senza tuttavia visionare e/o intervenire direttamente ad eseguire riparazioni interne allo stesso.
Quindi, indipendentemente da ogni recriminazione sulla tardività dell'intervento riparativo, va valutata l'entità dei danni causati dalle ingenti infiltrazioni e gocciolamenti di acqua, che forse avrebbero potuto essere un po' più limitata se si fosse operata la riparazione della tubazione una settimana prima;
ma ciò non può essere né verificato in assenza di indicazioni sull'inizio della perdita di acqua né vi è domanda di una specifica voce di danno di tal fatta.
A tal fine, quindi, è stata disposta ed eseguita una perizia tecnica valutativa dal geom. Persona_1
pagina 3 di 7 che appare corretta e priva di vizi logici e giuridici ed esaustiva anche con riferimento alle controdeduzioni alle osservazioni svolte nei confronti della stessa dai CT di entrambe le parti,
controdeduzioni che si fanno proprie a confutazione delle doglianze reiterate da entrambe le parti, salvo per quanto si dirà.
In particolare può rilevarsi che il tecnico è stato incaricato di descrivere i danni riportati dall'immobile e di indicare le opere necessarie per la loro riparazione, stimandone i relativi costi;
quindi a seguito di sopralluogo ha proceduto in tal senso, usando il prezziario regionale Marche 2024 per la stima dei danni relativi all'immobile e i prezzi correnti dei mobili danneggiati come applicati dalle catene di arredamento più comuni, quali Deghi, Ikea e Mondo Convenienza, i cui costi sono molto contenuti.
Appare corretto che essi siano utilizzati come parametro per la valutazione di mobili usati e privi di pregio, come quelli danneggiati e, conseguentemente, non va applicato alcun deprezzamento per tale categoria di danno che risulta esattamente conteggiato nel complessivo importo di € 12.300,00, comprensivo del vestiario e della biancheria deteriorata irrimediabilmente, la cui presenza nell'appartamento allagato è stata confermata dai testi e Travaglini, voce di danno Pt_1
correttamente valutata in via equitativa in €800,00.
Sul punto deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di
valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto
danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o
in forma specifica, quest'ultima esperibile anche in materia contrattuale - del patrimonio leso” (così
Cassazione civ. sez. III, del 2.7.2010 n. 15726).
Stesso criterio va applicato al danno alle strutture murarie e a quanto altro danneggiato all'interno dell'immobile (porte, cassonetti tapparelle, ecc.) come accertato e stimato dal CTU nell'importo di
€20.500,00 comprensivo di iva al 10%, sul quale, quindi, non va operata la detrazione per vetustà
invocata da parte resiste.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice a titolo risarcitorio per i costi dei ripristini dell'immobile va determinata in €31.500,00. Trattandosi di credito di valore, vanno aggiunti rivalutazione ed interessi legali dal 17.8.2023 (giorno di scoperta e denuncia del sinistro). Com'è noto, la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore assume rilievo ai fini della determinazione delle conseguenze derivanti dal pagina 4 di 7 ritardo nell'adempimento: infatti, mentre per i debiti di valuta il risarcimento del danno non coperto degli interessi legali è subordinato alla prova dell'effettiva sussistenza del danno, per i debiti di valore
“la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (confr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25
febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione”.
Quanto sopra fino alla proposizione della domanda giudiziale poiché successivamente gli interessi vanno calcolati a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c. che, secondo l'ultimo orientamento della Suprema
Corte è applicabile anche in materia di fatti illeciti;
così Cass. Civ. Sez. II 22.3.2025 n. 7677: “Il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte
contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e,
quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza
iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”.
Solo per completezza si osserva che alcun rilievo giuridico possa assumere la invocata offerta risarcitoria effettuata da parte resistente (peraltro in un importo di gran lunga inferiore a quello accertato), facendo applicazione del principio espresso da Cass. civ. Sez. III, del 28.10.2015 n. 21924, secondo cui: “Al fine di escludere la mora del debitore, ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà,
tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta
nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento
dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi”.
Infine, nulla va riconosciuto a parte ricorrente a titolo di danno per il mancato utilizzo dell'immobile nel periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, atteso che l'appartamento non poteva essere utilizzato/occupato durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'intero condominio. Come documentato da parte convenuta, l'immobile è stato restituito a parte ricorrente per pagina 5 di 7 la sua occupazione a partire dal mese di aprile 2025, esso risulta utilizzato dalla proprietaria nel solo periodo estivo e il tempo necessario per effettuare i lavori di ripristino è stato stimato dal CTU in 22 giorni lavorativi. Conseguentemente l'appartamento non sarebbe stato comunque utilizzato nel corso del mese occorrente per il suo ripristino.
Vanno invece liquidate le spese per la CTP dovendosi precisare che le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte, che hanno natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza (cfr. Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924).
Nel caso di specie, applicando gli esposti principi, va liquidato l'importo di €834,00 per il CTP, essendo rilevante ai fini della prova in quanto in contestazione sia l'an sia il quantum debeatur ed avendo parte ricorrente comprovato documentalmente l'avvenuta assunzione dell'obbligazione e l'intervenuto pagamento previa emissione della relativa fattura elettronica da parte del professionista.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento rapportato al decisum.
In base al medesimo principio le spese di CTU, da liquidarsi separatamente, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) condanna parte resistente, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 31.500,00, oltre agli accessori come in parte motiva;
b) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge, rimborso spese di CTP per € 834,00 e c.u. e marche;
pagina 6 di 7 c) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Ascoli Piceno, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRAVAGLINI FABRIZIO, per delega in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. VITELLI CINZIA, per delega in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accertare la responsabilità, come per legge e in particolare ex art. 1655, 2051, 2049 e 2043 c.c. della ditta per la causazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà della sig.ra Controparte_1
sito al piano primo del Condominio Veccia di Viale Rinascimento n. 43 in Porto Parte_1
D'Ascoli, San Benedetto del Tronto, in occasione dello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, ex beneficio 110%, come in premessa illustrate, e condannare la stessa ditta al Controparte_2
risarcimento degli stessi, come quantificati nella misura di € 41.041,66 + IVA, oltre tutte le ulteriori voci di danno indicate e da quantificare nel corso del giudizio o in quella diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, ed oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
A sostegno della domanda deduceva la ricorrente:
pagina 1 di 7 - di essere proprietaria di un appartamento ad uso abitazione, posto al primo piano nell'immobile condominiale denominato “Veccia” sito in Viale Rinascimento n. 43 di Porto d'Ascoli, San Benedetto del Tronto (AP);
- che nel predetto condominio erano in corso lavori di ristrutturazione, ex beneficio 110%, affidati alla ditta , come da contratto di appalto del 14.9.2022, quando, a seguito di Controparte_1
segnalazione da parte di altro condomino (essendo interdetto l'accesso ai proprietari), in data
18.8.2023, constatava il completo allagamento del proprio appartamento, con persistente ed intenso gocciolamento dai soffitti ancora in essere e protrattosi per lungo tempo, con ingente quantità di acqua sui pavimenti e bagnamento di tutto il mobilio ed arredo;
- che, a causa della conseguente umidità, la muffa aveva invaso l'intero appartamento, rendendo l'ambiente pure pericolosamente insalubre;
- che, essendo la ditta appaltatrice unica responsabile dei danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, aveva immediatamente denunciato fatto e danni alla che solo in data Controparte_1
24.8.2023 comunicava che avrebbe denunciato il danno al proprio assicuratore, senza verificare i danni e senza porre in essere alcun intervento per limitare l'evento dannoso e omettendo ogni intervento;
- che i danni riportati dall'immobile risultavano ammontare a €41.041,66 oltre iva, comprensivi dei seguenti importi: €11.831,66 oltre iva per ripristino opera murarie, €3.800,00 oltre iva per ripristino impianto elettrico, € 24.650,00 oltre iva per sostituzione e ripristino mobilio, parti in legno e porte,
€760,00 oltre iva per sgombero locali;
- che alla data di notifica del ricorso il danno non era stato ancora risarcito e l'immobile si trovava ancora nello stato in cui l'evento dell'agosto 2023 lo aveva ridotto;
- che, oltre ai suddetti importi, dovevano essere risarciti anche il danno per i beni danneggiati che si trovavano all'interno dell'appartamento alla data dei fatti, cui vanno aggiunti i costi necessari per l'ulteriore sgombero di tutte le suppellettili e per la ripulitura e risistemazione dell'oggettistica di abbellimento, oltre alla ripulitura dell'immobile con impresa di pulizie, dopo lo svolgimento di tutti i lavori indicati per il ripristino, nonché il danno per mancato utilizzo del bene, il tutto da quantificare a mezzo CTU tecnica.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO, in via principale: - rigettare la domanda
pagina 2 di 7 di parte attrice siccome sfornita di prova e infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte nella
premessa del presente atto;
NEL MERITO, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
sia pur parziale delle istanze di parte ricorrente, intenda il Giudice ritenere integralmente satisfattivo delle pretese attoree l'importo già offertato dalla compagnia e pari a € 13.191,00 Controparte_3
per sorte ed € 1.400,00, oltre oneri, per competenze legali;
NEL MERITO, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale delle istanze di parte ricorrente, intenda il Giudice contenere il risarcimento nell'importo che il CTU eventualmente nominato andrà a indicare”.
La causa, istruita documentalmente, a mezzo di prova orale e di CTU, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26.05.2025, a seguito di discussione orale, viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va quindi accolta per quanto di ragione.
La prova dell'an debeatur è stata raggiunta anche a mezzo di prova orale avendo tutti i testimoni, anche di parte resistente, dichiarato in giudizio che i danni all'appartamento di proprietà della resiste sono stati causati dalla rottura di una tubazione di scarico sita al piano superiore rispetto a quello in contestazione, intervenuta durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile CP_4
(usufruendo del superbonus 110%), ad opera dell'appaltatore . Peraltro la circostanza risulta CP_1
documentalmente dalla stessa denuncia di sinistro datata 24.8.2023 effettuata da quest'ultima alla propria compagnia laddove vi è espressa assunzione di responsabilità. Controparte_5
I testi di parte resistente hanno pure confermato che in pari data la è intervenuta per la CP_1
riparazione della tubazione rotta, che provocava copiose infiltrazioni di acqua nell'immobile sottostante, senza tuttavia visionare e/o intervenire direttamente ad eseguire riparazioni interne allo stesso.
Quindi, indipendentemente da ogni recriminazione sulla tardività dell'intervento riparativo, va valutata l'entità dei danni causati dalle ingenti infiltrazioni e gocciolamenti di acqua, che forse avrebbero potuto essere un po' più limitata se si fosse operata la riparazione della tubazione una settimana prima;
ma ciò non può essere né verificato in assenza di indicazioni sull'inizio della perdita di acqua né vi è domanda di una specifica voce di danno di tal fatta.
A tal fine, quindi, è stata disposta ed eseguita una perizia tecnica valutativa dal geom. Persona_1
pagina 3 di 7 che appare corretta e priva di vizi logici e giuridici ed esaustiva anche con riferimento alle controdeduzioni alle osservazioni svolte nei confronti della stessa dai CT di entrambe le parti,
controdeduzioni che si fanno proprie a confutazione delle doglianze reiterate da entrambe le parti, salvo per quanto si dirà.
In particolare può rilevarsi che il tecnico è stato incaricato di descrivere i danni riportati dall'immobile e di indicare le opere necessarie per la loro riparazione, stimandone i relativi costi;
quindi a seguito di sopralluogo ha proceduto in tal senso, usando il prezziario regionale Marche 2024 per la stima dei danni relativi all'immobile e i prezzi correnti dei mobili danneggiati come applicati dalle catene di arredamento più comuni, quali Deghi, Ikea e Mondo Convenienza, i cui costi sono molto contenuti.
Appare corretto che essi siano utilizzati come parametro per la valutazione di mobili usati e privi di pregio, come quelli danneggiati e, conseguentemente, non va applicato alcun deprezzamento per tale categoria di danno che risulta esattamente conteggiato nel complessivo importo di € 12.300,00, comprensivo del vestiario e della biancheria deteriorata irrimediabilmente, la cui presenza nell'appartamento allagato è stata confermata dai testi e Travaglini, voce di danno Pt_1
correttamente valutata in via equitativa in €800,00.
Sul punto deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di
valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto
danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o
in forma specifica, quest'ultima esperibile anche in materia contrattuale - del patrimonio leso” (così
Cassazione civ. sez. III, del 2.7.2010 n. 15726).
Stesso criterio va applicato al danno alle strutture murarie e a quanto altro danneggiato all'interno dell'immobile (porte, cassonetti tapparelle, ecc.) come accertato e stimato dal CTU nell'importo di
€20.500,00 comprensivo di iva al 10%, sul quale, quindi, non va operata la detrazione per vetustà
invocata da parte resiste.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice a titolo risarcitorio per i costi dei ripristini dell'immobile va determinata in €31.500,00. Trattandosi di credito di valore, vanno aggiunti rivalutazione ed interessi legali dal 17.8.2023 (giorno di scoperta e denuncia del sinistro). Com'è noto, la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore assume rilievo ai fini della determinazione delle conseguenze derivanti dal pagina 4 di 7 ritardo nell'adempimento: infatti, mentre per i debiti di valuta il risarcimento del danno non coperto degli interessi legali è subordinato alla prova dell'effettiva sussistenza del danno, per i debiti di valore
“la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (confr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25
febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione”.
Quanto sopra fino alla proposizione della domanda giudiziale poiché successivamente gli interessi vanno calcolati a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c. che, secondo l'ultimo orientamento della Suprema
Corte è applicabile anche in materia di fatti illeciti;
così Cass. Civ. Sez. II 22.3.2025 n. 7677: “Il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte
contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e,
quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza
iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”.
Solo per completezza si osserva che alcun rilievo giuridico possa assumere la invocata offerta risarcitoria effettuata da parte resistente (peraltro in un importo di gran lunga inferiore a quello accertato), facendo applicazione del principio espresso da Cass. civ. Sez. III, del 28.10.2015 n. 21924, secondo cui: “Al fine di escludere la mora del debitore, ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà,
tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta
nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento
dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi”.
Infine, nulla va riconosciuto a parte ricorrente a titolo di danno per il mancato utilizzo dell'immobile nel periodo di esecuzione dei lavori di ripristino, atteso che l'appartamento non poteva essere utilizzato/occupato durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'intero condominio. Come documentato da parte convenuta, l'immobile è stato restituito a parte ricorrente per pagina 5 di 7 la sua occupazione a partire dal mese di aprile 2025, esso risulta utilizzato dalla proprietaria nel solo periodo estivo e il tempo necessario per effettuare i lavori di ripristino è stato stimato dal CTU in 22 giorni lavorativi. Conseguentemente l'appartamento non sarebbe stato comunque utilizzato nel corso del mese occorrente per il suo ripristino.
Vanno invece liquidate le spese per la CTP dovendosi precisare che le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte, che hanno natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di parte presuppone la prova dell'effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza (cfr. Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924).
Nel caso di specie, applicando gli esposti principi, va liquidato l'importo di €834,00 per il CTP, essendo rilevante ai fini della prova in quanto in contestazione sia l'an sia il quantum debeatur ed avendo parte ricorrente comprovato documentalmente l'avvenuta assunzione dell'obbligazione e l'intervenuto pagamento previa emissione della relativa fattura elettronica da parte del professionista.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento rapportato al decisum.
In base al medesimo principio le spese di CTU, da liquidarsi separatamente, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) condanna parte resistente, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 31.500,00, oltre agli accessori come in parte motiva;
b) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge, rimborso spese di CTP per € 834,00 e c.u. e marche;
pagina 6 di 7 c) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Ascoli Piceno, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
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