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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2863/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19495/2025 depositato il 30/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2082/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti di MA SP e del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini TARI-TEFA 2019-2024 notificato il 6.11.2025 di € 3.204,00, sostenendo che il tributo era stato pagato per l'unità in Roma, Via indirizzo1 dal coniuge convivente Nominativo_1 dal 30.10.1997. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, con distrazione delle spese, depositando anche la schermata dei pagamenti effettuati.
Il Comune si costituiva in giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per avvenuto annullamento dell'atto impugnato in data 5.1.26, circostanza confermata dalla memoria depositata il 3.2.26 dalla ricorrente, che citava il provvedimento MA n. U260100001290, chiedendo l'emissione di sentenza in forma semplificata, con spese a carico di controparti.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte - con sentenza resa ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3, del D.Lgs. n.
546/92 - dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento dell'atto impugnato, condannando - per il principio della soccombenza virtuale - il Comune di Roma alle spese liquidate come da dispositivo e da distrarsi alla difesa antistataria di Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma alle spese che liquida in € 700,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
ZI Cuppone
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19495/2025 depositato il 30/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TEFA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500059801 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2082/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti di MA SP e del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini TARI-TEFA 2019-2024 notificato il 6.11.2025 di € 3.204,00, sostenendo che il tributo era stato pagato per l'unità in Roma, Via indirizzo1 dal coniuge convivente Nominativo_1 dal 30.10.1997. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, con distrazione delle spese, depositando anche la schermata dei pagamenti effettuati.
Il Comune si costituiva in giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per avvenuto annullamento dell'atto impugnato in data 5.1.26, circostanza confermata dalla memoria depositata il 3.2.26 dalla ricorrente, che citava il provvedimento MA n. U260100001290, chiedendo l'emissione di sentenza in forma semplificata, con spese a carico di controparti.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte - con sentenza resa ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3, del D.Lgs. n.
546/92 - dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento dell'atto impugnato, condannando - per il principio della soccombenza virtuale - il Comune di Roma alle spese liquidate come da dispositivo e da distrarsi alla difesa antistataria di Parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma alle spese che liquida in € 700,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
ZI Cuppone