Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2023, proposto dalla società “Me.Di. Mediterranea Diagnostica S.r.l.” , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Clarissa Cocchiarella e Vincenzo Chianese, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Chianese in Castellammare di Stabia, al corso Vittorio Emanuele, 45;
contro
Asl (Azienda Sanitaria Locale) 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento : a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 16491 del 25.1.2023, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, e comunque connesso, presupposto e/i conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese la nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 155030 del 15.12.2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015. - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”; la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 258751 del 29.12.2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”; ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazioni del Direttore Generale ASL NA 3 Sud n. 645 del 9.7.2019, avente ad oggetto “definizione regressione tariffaria unica anno 2015 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 3.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. TO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. La società ricorrente dichiara in ricorso di essere una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992.
2. Mediante l’epigrafato gravame la Società ha agito in via principale per ottenere l’annullamento della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 16491 del 25.1.2023, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015 ”, mediante la quale è stata definitivamente determinata e quantificata la regressione tariffaria per l’importo di € 956.761,94 disposta a carico della stessa ricorrente in relazione al periodo di riferimento.
3. Il ricorso è stato affidato a due motivi.
3.1 Il primo di essi è stato così rubricato “ 1. V iolazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 V violazione e falsa applicazione dell’art 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 - Violazione del contratto sottoscritto come previsto dal modello allegato al DCA 88/2013 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria - lesione del legittimo affidamento - contradditorietà - ingiustizia manifesta - violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della p.a. ex art. 97 cost. - irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità” :
In estrema sintesi, con detta doglianza parte ricorrente ha contestato il difetto di motivazione degli atti impugnati. Nel contempo ha contestato l’irragionevolezza della delibera gravata alla luce dei parametri interpretativi indicati dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3806/2020) e dallo stesso Tribunale adito (TAR. Campania Napoli, sez. I, n. 6245/2022), lamentando altresì l’ingiustificata dilazione temporale tra l’accertamento contabile e l’esercizio finanziario di riferimento in cui sarebbe maturato il presunto credito dell’Asl.
3.2 Nel secondo motivo, rubricato “ 2. Violazione del giudicato - difetto di istruttoria - violazione del legittimo affidamento ” la Società ha invece dedotto che nella determinazione del saldo dovuto in ragione della regressione tariffaria applicata, l’Amministrazione avrebbe del tutto omesso il riferimento a precedenti giudicati formatisi a fronte di decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento delle prestazioni eseguite nelle medesime annualità oggetto della contestata regressione applicata.
3.3 L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la tardività dell’impugnazione degli atti gravati, nonchè la mancata notifica del ricorso a eventuali soggetti controinteressati. Inoltre ha dedotto ha rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ove la controversia fosse qualificata inerente a rapporti di dare-avere (rispetto alle censure riguardanti il computo aritmetico derivante dal confronto “ tra il fatturato liquidabile contenuto in delibera e quanto già liquidato dall’Asl nonché le censure che riguardino il recupero delle somme determinate ”). Nel merito ha comunque rilevato l’infondatezza delle censure attoree.
4. Fissata l’udienza di smaltimento, con la memoria depositata in data 16.3.2026, sviluppando considerazioni ribadite anche nelle note di replica, parte ricorrente ha rilevato, in linea con recenti e ormai consolidati precedenti riguardanti analoghe vicende e censure, la sussistenza del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a decidere la controversia in favore del Giudice ordinario.
5.All’odierna udienza, sentite le parti collegate da remoto come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, così come sostenuto dalla stessa ricorrente nelle ultime memorie depositate, in conformità ai precedenti della Sezione vertenti su analoga fattispecie (cfr. Tar Napoli, Sez. IX, nn. 3645/2025, 6207/2025 e 7244/2024) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni - delle quali comunque si scriverà nel prosieguo - integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
6. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti oggetto della odierna impugnativa risultano comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
6.1 Nella richiamata giurisprudenza risulta ormai consolidato il principio a mente del quale, in materia di regressione tariffaria, sussiste la giurisdizione ordinaria lì dove la controversia riguardi precipuamente, come nel caso in esame, l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
7. Nel caso di specie, con gli atti impugnati, l'Azienda resistente risulta, per l’appunto, essersi limitata a indicare l'importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati dell'attività del tavolo tecnico, sicché essi si pongono quali atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario.
8. I principi che hanno condotto il Tribunale a seguire l’orientamento fin qui richiamato, risultano peraltro mutuati dalla recente giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione formatasi in sede regolatoria della giurisdizione, segnatamente nelle già indicate ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, emesse a definizione del regolamento di giurisdizione proposto in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questo stesso TAR.
Ebbene negli anzidetti pronunciamenti le SSUU hanno affermato che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”.
9. Con le predette ordinanze è stato altresì chiarito che, proprio in materia di regressione tariffaria, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali “ (Cass. Sez. U. nn. 1771, 1772 e 1773 del 2011)".
10. Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’affermazione della giurisdizione del Tribunale adito, non è rilevante la circostanza che siano state impugnate deliberazioni aventi ad oggetto la ridefinizione della regressione tariffaria, in particolare, dell’anno 2015, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato è affidato al giudice amministrativo.
11. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione, e, più in particolare, il “quantum” ad essa correlato.
12. Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria impugnati siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
14. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
15. Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AB, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
TO RA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| TO RA | MA AB |
IL SEGRETARIO