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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4560/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14/03/2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e gli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
BATTISTI MARIO e LEONE VALENTINO hanno concluso come da nota depositata in data
10/07/2025 per l'avv. GUARNACCI LUIGI ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
11/07/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:39 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4560/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4560/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dagli avv.ti BATTISTI MARIO e LEONE VALENTINO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Cisterna di Latina (LT), Via A. Manzoni, n. 3, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
attori contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GUARNACCI Controparte_1 C.F._4
LUIGI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Latina (LT), Via E. Filiberto, n. 9, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri Parte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato
[...] Parte_3
Tribunale – la sig.ra al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: a) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in favore dei Sig.ri e Parte_4 Parte_2 Parte_3 sulla corte individuata dalle particelle 423 e 424 del foglio 120 del Catasto Terreni del Comune di Cisterna di Latina per averla ricevuta in donazione, i primi due con l'atto del 05.07.1977, a rogito del notaio Rep. 22823, e il terzo per averla acquistata con l'atto del 26.09.2018, a rogito Per_1 del notaio , Rep. 30.054; b) accertare e dichiarare il diritto esclusivo all'uso della predetta Per_2 corte da parte dei legittimi proprietari indivisi con esclusione di qualsiasi diritto in capo alla Sig.ra
sulla predetta corte. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da CP_1 distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”.
Gli attori, a fondamento della propria pretesa, hanno dedotto: - di essere proprietari di separate unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Cisterna di Latina (LT), Via Provinciale per Latina,
n. 72, distinte al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 120, part. 384, sub. 4 (proprietà Pt_1
, sub. 3 (proprietà e sub. 1 (proprietà ; - che anche la
[...] Parte_2 Parte_3 convenuta risulta essere proprietaria di un'unità immobiliare, facente parte del medesimo fabbricato, distinta al N.C.E.U. al f. 120, part. 384, sub. 2; - che il fabbricato in parola risulta essere dotato di una corte comune, identificata al C.T. al Fg. 120, part. nn. 423 e 424, trasferita loro, unitamente alle predette unità abitative, da parte del di loro padre tramite donazione per atto del Persona_3
Notaio del 05.07.1977 (vd. all.to n. 1); - che la convenuta risultava essere Persona_4 proprietaria dell'immobile summenzionato, tramite la donazione effettuata dal alla Persona_3 di lei madre, e da quest'ultima in favore della figlia (all.ti nn. Parte_5 Controparte_1
2-3, citazione); - che, nell'atto di donazione del 13.9.1984 (all. 2), era stata nuovamente trasferita anche la p.lla n. 424, la quale era stata, invero, già oggetto di donazione in favore dei predetti, con atto notarile del 05.07.1977 e, dunque, non più ricompresa nel patrimonio del donante;
- che, con atto di compravendita del 26.09.2018, a rogito del Notaio , aveva Persona_5 Controparte_2 venduto la propria unità immobiliare, catastalmente censita al Fg. 120, part. 384, sub. 4 con annessa corte comune, al signor (vd. all.to n. 4); - di aver sempre utilizzato la corte Parte_3 comune, distinta con la part. 424, quale area di parcheggio;
- che la convenuta e il di lei coniuge, a partire dal mese di giugno 2020, avevano iniziato a parcheggiare le proprie autovetture nella predetta corte, di proprietà degli attori, impedendone o limitandone l'utilizzo (vd. all. n. 9); - di aver vanamente diffidato la convenuta ad interrompere le turbative sul bene (vd. all.to n. 5), sfumato altresì il tentativo di addivenire ad una soluzione concordata tramite il parere di un tecnico a ciò appositamente incaricato (vd. all. n. 7).
La convenuta , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 02.12.2021, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare: - in via principale l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte da parte attrice e per l'effetto respingerle;
- in via subordinata e riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuta maturazione di usucapione acquisitiva ex art. 1128 c.c. in favore della convenuta sulle particelle Controparte_1
424 (proprietà esclusiva) e 423 (comproprietà pro-indiviso) nei termini di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale, tramite prove orali e c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Oggetto della presente procedura è la rivendica da parte degli odierni attori della proprietà esclusiva della corte, identificata al C.T. del Comune di Cisterna di Latina al f. 120, part. nn. 423 e 424, ai medesimi asseritamente pervenuta in forza dell'atto di donazione del 05.07.1977, relativamente ai signori e e sulla scorta dell'atto di compravendita del 26.9.2018, Pt_1 Parte_2 relativamente ad Parte_3
Come noto, l'art. 948 c.c. disciplina la prima, e principale, azione a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione, che è concessa a colui che si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta o detenuta da altri, e serve ad accertare se chi agisce ha effettivamente il diritto di proprietà
e tende a fargli ottenere il possesso della cosa ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore.
Ciò posto, in conformità delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c., quest'ultimo ha l'onere di dimostrare il suo diritto, per cui, se l'acquisto non è a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto e del titolo di acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (la cd. probatio diabolica).
Alla luce di quanto sopra esposto, è pacifica la qualificazione giuridica dell'azione proposta dagli attori quale azione di rivendicazione della proprietà, atteso che, affermandosi gli stessi proprietari del cespite per cui è causa, hanno dedotto che la convenuta occupa senza alcun titolo quest'ultimo, instando espressamente per l'accertamento dell'esclusivo loro diritto di piena proprietà e per la consequenziale cessazione di turbative operate da parte della . CP_1
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti e dall'espletata istruttoria orale, si ritiene che gli attori non abbiano esaustivamente assolto all'onus probandi sui medesimi incombente, dimostrando di essere i legittimi ed esclusivi proprietari del cespite oggetto di causa, tramite il susseguirsi dei regolari passaggi di proprietà prodotti in giudizio, dall'ultimo sino al primo per attestare l'acquisto a titolo originario.
Ed invero, risultano versati in atti, soltanto gli atti di donazione del 1977 tramite cui il di loro padre aveva donato le unità abitative e la pertinenziale corte comune ai figli e Persona_3 Pt_2
, nonché l'atto di compravendita del 2018 tramite cui aveva venduto l'unità Pt_1 Parte_1 abitativa e il proprio diritto di proprietà sulla corte in parola al signor Parte_3
Tale documentazione, in assenza peraltro di altra documentazione (visure ipotecarie storiche e certificazioni catastali), è insufficiente ad assolvere il gravoso onere probatorio ricadente sugli odierni attori: trattasi, invero, di titoli di acquisto a titolo derivativo e non originario.
A ciò si aggiunga che la tesi attorea della proprietà esclusiva della corte (part. 423 e 424) non risulta aver ottenuto alcun avallo dall'espletamento delle prove orali.
Nello specifico, gli attori e a seguito del deferito interrogatorio formale, Pt_1 Parte_2 hanno reso dichiarazioni a proprio sfavore ed in favore delle deduzioni di parte convenuta, confermando, in particolare, l'utilizzo esclusivo della corte distinta con la part. 424 da parte, prima, di e, successivamente, della di lei figlia (madre della Persona_3 Parte_5 convenuta) e (vd. verb. ud. 3.10.23). Controparte_1
In particolare, l'attore ha confermato che il di loro defunto padre Parte_2 Persona_3 aveva, da sempre, manifestato l'intenzione di assegnare la particella 424 all'altra figlia Parte_5
(madre della convenuta) e che il transito degli attori sulla parte pavimentata e non recintata
[...] della part. 424 avveniva per mera tolleranza della (vd. verb. ud. del 03.10.2023). CP_1
Anche i testi attorei, segnatamente, i sigg. figlia dell'attore Testimone_1 Parte_2
figlia dell'altro attore nonché il sig. genero di Testimone_2 Parte_1 Testimone_3
hanno confermato che una parte della part. 424 era stata da sempre utilizzata in via Parte_1 esclusiva dal de cuius e, successivamente, da madre della Persona_3 Parte_5 convenuta, nonché da quest'ultima, sulla quale solo il suo nucleo familiare era solito parcheggiare le autovetture, avendo, invero, la , da sempre, avuto libero accesso e transito alla part. 423 (vd. CP_1 verb. ud. 03.10.2023).
Tale tesi risulta altresì confermata dalle concorde ed attendibili dichiarazioni dei testi di parte convenuta (vd. verb. ud. 3.10.23, testi , questi ultimi genitori della Testimone_4 Parte_5 convenuta, e teste indifferente ai fatti di causa), posto che la tesi attorea risulta Testimone_5 essere ampiamente sconfessata dalla missiva legale del 22.09.2020, dai medesimi personalmente sottoscritta ed inviata alla convenuta, tramite cui veniva espressamente affermato che la donazione del 1977 effettuata da non aveva riguardato “le particelle 423 e 424, già esistenti Persona_3
e sulle quali è stato realizzato l'immobile ove sono ubicate le unità immobiliari che, pertanto, sono rimaste di proprietà comune indivisa. Ciò è tanto vero che le stesse particelle 423 e 424 sono state da sempre utilizzate quale corte comune dai residenti nella palazzina ad eccezione della porzione di particella 424 limitata sul lato nord-ovest da un muretto il cui uso è stato riservato in via esclusiva al Sig. e da questi donato alla figlia " (vd. all.to n. 8, comparsa). Persona_3 Parte_5
Tali confessorie dichiarazioni si pongono in netto contrasto con le pretese attuali degli attori, rivendicanti, nel presente giudizio, la proprietà esclusiva delle medesime particelle che avevano precedentemente escluso dalla donazione del 1977.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, difettando la prova in capo agli odierni attori della proprietà esclusiva dei beni per cui è causa sulla scorta del rigoroso criterio ermeneutico sopra indicato, le domande attoree andranno integralmente rigettate.
Ogni altra questione, compresa la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata da parte della convenuta, è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande formulate dagli attori;
b) condanna altresì in solido gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico degli attori.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini