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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PREVIDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 646/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Don Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020250003863728000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha ad oggetto la cartella con cui è stato richiesto il pagamento di euro 1.561,00, oltre accessori e sanzioni a titolo di Irpef a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del d.p.r. n. 600 del 1973, relativamente alla dichiarazione modello 730 del 2021, presentato per l'anno 2020.
L'iscrizione a ruolo deriva dal disconoscimento di detrazioni per familiari a carico.
Parte ricorrente contesta sia la procedura per mancato invio della comunicazione dell'esito del controllo ai sensi dell'art. 36 ter citato sia il merito, in quanto le detrazioni dei familiari spettavano oltre che per il coniuge e i figli, anche per gli altri familiari diversi da coniuge e figli subordinatamente all'accertamento della convivenza con il dichiarante oppure al fatto di ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Solo dopo l'avvenuta presentazione delle controdeduzioni con le quali l'Agenzia delle Entrate aveva ribadito la propria posizione chiedendo il rigetto del ricorso, l'Ufficio ha depositato una nota nella quale da atto di aver chiarito la discrasia tra la documentazione prodotta dal contribuente dalla quale risulterebbe la residenza estera dei familiari a carico e i dati rilevati dall'anagrafe tributaria che indicavano la residenza italiana dei soggetti.
In esito alle richieste e verifiche compiute anche per il tramite delle autorità consolari, solo in data 3 febbraio
2026, a seguito di solleciti fatti dall'Ufficio, il Consolato avrebbe perciò confermato l'autenticità del certificato prodotto dal signor Ricorrente_1; in data 5 febbraio 2026 l'Ufficio territoriale di Carpi ha quindi provveduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo ed ha quindi comunicato con raccomandata l'accoglimento dell'autotutela del medesimo.
Ha chiesto quindi di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La parte si oppone alla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuto sgravio, disposto in prossimità dell'udienza di discussione, come comunicato dall'Ufficio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 31.12.1992 n. 546.
Avendo la parte insistito per la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese, deve essere compiuta una valutazione in ordine alla “virtuale soccombenza”, che nella fattispecie va ravvisata, in quanto la pretesa del fisco non era, in effetti, fondata, come riconosciuto implicitamente in occasione dello sgravio.
Le spese vengono liquidate ai minimi dei parametri forensi, come segue: fase di studio 284,00, fase introduttiva euro 179,00, fase decisionale euro 460,00, per un ammontare di imponibili euro 923,00.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna l'Amministrazione
a rifondere le spese al ricorrente, che liquida in euro 923,00, oltre accessori di legge (spese generali 15%,
Iva e CPA).
Modena il 09.02.2026
Il Giudice Monocratico UD DI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PREVIDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 646/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Don Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020250003863728000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha ad oggetto la cartella con cui è stato richiesto il pagamento di euro 1.561,00, oltre accessori e sanzioni a titolo di Irpef a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del d.p.r. n. 600 del 1973, relativamente alla dichiarazione modello 730 del 2021, presentato per l'anno 2020.
L'iscrizione a ruolo deriva dal disconoscimento di detrazioni per familiari a carico.
Parte ricorrente contesta sia la procedura per mancato invio della comunicazione dell'esito del controllo ai sensi dell'art. 36 ter citato sia il merito, in quanto le detrazioni dei familiari spettavano oltre che per il coniuge e i figli, anche per gli altri familiari diversi da coniuge e figli subordinatamente all'accertamento della convivenza con il dichiarante oppure al fatto di ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Solo dopo l'avvenuta presentazione delle controdeduzioni con le quali l'Agenzia delle Entrate aveva ribadito la propria posizione chiedendo il rigetto del ricorso, l'Ufficio ha depositato una nota nella quale da atto di aver chiarito la discrasia tra la documentazione prodotta dal contribuente dalla quale risulterebbe la residenza estera dei familiari a carico e i dati rilevati dall'anagrafe tributaria che indicavano la residenza italiana dei soggetti.
In esito alle richieste e verifiche compiute anche per il tramite delle autorità consolari, solo in data 3 febbraio
2026, a seguito di solleciti fatti dall'Ufficio, il Consolato avrebbe perciò confermato l'autenticità del certificato prodotto dal signor Ricorrente_1; in data 5 febbraio 2026 l'Ufficio territoriale di Carpi ha quindi provveduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo ed ha quindi comunicato con raccomandata l'accoglimento dell'autotutela del medesimo.
Ha chiesto quindi di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La parte si oppone alla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuto sgravio, disposto in prossimità dell'udienza di discussione, come comunicato dall'Ufficio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 31.12.1992 n. 546.
Avendo la parte insistito per la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese, deve essere compiuta una valutazione in ordine alla “virtuale soccombenza”, che nella fattispecie va ravvisata, in quanto la pretesa del fisco non era, in effetti, fondata, come riconosciuto implicitamente in occasione dello sgravio.
Le spese vengono liquidate ai minimi dei parametri forensi, come segue: fase di studio 284,00, fase introduttiva euro 179,00, fase decisionale euro 460,00, per un ammontare di imponibili euro 923,00.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna l'Amministrazione
a rifondere le spese al ricorrente, che liquida in euro 923,00, oltre accessori di legge (spese generali 15%,
Iva e CPA).
Modena il 09.02.2026
Il Giudice Monocratico UD DI