Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 63
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    A seguito dell'intervenuto sgravio, disposto in prossimità dell'udienza di discussione, come comunicato dall'Ufficio, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 31.12.1992 n. 546.

  • Accolto
    Valutazione della virtuale soccombenza

    Avendo la parte insistito per la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese, deve essere compiuta una valutazione in ordine alla “virtuale soccombenza”, che nella fattispecie va ravvisata, in quanto la pretesa del fisco non era, in effetti, fondata, come riconosciuto implicitamente in occasione dello sgravio.

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, in composizione monocratica, è chiamata a decidere sul ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 2020, emessa a seguito del disconoscimento delle detrazioni per familiari a carico ai sensi dell'art. 36-ter del d.p.r. n. 600/1973. Il ricorrente lamentava sia la violazione procedurale per mancata comunicazione dell'esito del controllo, sia il merito della pretesa erariale, sostenendo che le detrazioni spettassero anche per familiari diversi da coniuge e figli, purché conviventi o percettori di assegni alimentari non giudiziali. L'Agenzia delle Entrate, inizialmente, aveva ribadito la propria posizione, chiedendo il rigetto del ricorso. Tuttavia, in prossimità dell'udienza, l'Ufficio ha comunicato di aver proceduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo, a seguito di verifiche che hanno confermato l'autenticità della documentazione prodotta dal contribuente attestante la residenza estera dei familiari a carico, superando la discrasia con i dati dell'anagrafe tributaria. Di conseguenza, il contribuente ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, mentre l'Amministrazione si è opposta a tale compensazione.

A seguito dell'intervenuto sgravio, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Pur riconoscendo l'estinzione, il giudice ritiene sussistente una "virtuale soccombenza" dell'Amministrazione, in quanto la pretesa fiscale si è rivelata infondata, come implicitamente ammesso con lo sgravio. Pertanto, condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nei minimi dei parametri forensi, per un totale di euro 923,00 oltre accessori di legge, comprendenti le fasi di studio, introduttiva e decisionale. La decisione si fonda sul principio che, anche in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale ai fini della ripartizione delle spese, qualora la pretesa originaria dell'ente impositore sia risultata infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 63
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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