Art. 1. (( 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell' articolo 57 della Costituzione , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422 ))
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422 ))