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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1213/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 1213/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F./ P.IVA indicati: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore e legale rappresentante pro tempore, a tanto abilitato in forza di procura speciale autenticata nella firma dal notaio di Milano il 27/06/2019, Persona_1
rep. n. 7745, racc. n. 4028, rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di citazione, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giacinto Di Donato (C.F.
) e AT IA (C.F. , con C.F._1 C.F._2
domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale indicato in atti;
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-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la sig.ra ha adito il Tribunale Controparte_1
di Napoli OR chiedendo che fosse ingiunto ad di consegnarle Parte_1
copia del contratto di credito revolving n. 4188508366573440 e dell'estratto conto storico relativo al medesimo rapporto, oltre al pagamento delle spese della procedura. La ricorrente ha dedotto di aver stipulato con il predetto contratto, Pt_1
rientrante nell'ambito del credito al consumo, e di aver richiesto, con pec del 20
febbraio 2023, la trasmissione della documentazione, ricevendo solo un estratto conto parziale e non anche il contratto e l'estratto conto integrale. Ha quindi lamentato l'inerzia della società resistente e la conseguente certezza ed esigibilità del diritto alla consegna dei documenti richiesti.
Il Tribunale di Napoli OR, con decreto ingiuntivo n. 3698/2023 del 24 dicembre
2023 ha accolto la domanda, ingiungendo ad la consegna della Pt_1
documentazione richiesta.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione con atto di Parte_1
citazione notificato il 5.02.2024, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa monitoria.
Nel caso di specie, la richiesta documentale sarebbe stata inizialmente formulata, per errore, per un diverso numero di contratto e solo successivamente corretta in data
29.06.2023. OS ha riscontrato la richiesta con pec dell'11 luglio 2023, trasmettendo l'estratto conto storico relativo alla carta revolving n. 4188508366573440 e il documento di sintesi contenente le condizioni economiche applicate al rapporto,
precisando che erano in corso ulteriori verifiche per il reperimento del contratto. La
sig.ra non avrebbe dato seguito alla comunicazione né avrebbe presentato CP_1
ulteriori richieste integrative.
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La società opponente ha inoltre sottolineato che il contratto di credito revolving era stato stipulato nel 2009, con la conseguenza che, alla data della richiesta ex art. 119
TUB (29 giugno 2023), era ampiamente decorso il termine decennale previsto dalla normativa per la conservazione e la consegna della documentazione contrattuale.
ha comunque fornito tutta la documentazione contabile relativa agli ultimi Pt_1
dieci anni, come previsto dalla legge.
Sulla base di tali circostanze, ha chiesto la revoca del decreto Pt_1 Parte_1
ingiuntivo opposto e la condanna della controparte alle spese di lite.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con le memorie ex art. 171 ter, primo termine, c.p.c. l'opponente ha eccepito la nullità
del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra
. CP_1
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata allo scrivente il 18.11.2024. All'udienza del 2.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata assegnata in decisione.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale del 12.09.2024).
3. L'eccezione relativa all'inesistenza della procura è infondata.
La procura contiene i requisiti minimi per essere considerata valida.
La medesima, infatti, contiene la sottoscrizione leggibile della ricorrente e la data di rilascio della procura.
La prossimità della data rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo e la dichiarazione della parte di essere stata informata “che l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle materie di cui all'art. 5” del d.
lgs. n. 28/2010 consentono di ritenere la procura riferibile al procedimento monitorio instaurato.
4. Nel merito, l'opposizione è fondata.
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5. I documenti di cui è stata ingiunta la consegna di copia, in relazione al contratto di credito revolving n. 4188508366573440, sono il contratto e l'estratto conto storico.
Quanto all'estratto conto, risulta documentato che con la pec dell'11.07.2023 ha Pt_1
trasmesso copia dell'estratto relativo alla carta n. 4188508366573440 da agosto 2021
ad aprile 2023.
Questo perché la carta è stata attivata solo a partire da quella data, mentre prima di allora il conto era associato alla carta n. 4188500504022547.
Non risulta che successivamente alla pec e fino alla proposizione del ricorso monitorio la sig.ra abbia avanzato richieste di integrazione della CP_1
documentazione
In ogni caso, ha allegato all'atto di citazione l'estratto conto integrale anche dei Pt_1
movimenti relativi alla carta n. 4188500504022547 a partire dal primo movimento,
datato 28.02.2009, fino ad agosto 2021.
In ordine all'estratto conto storico, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla consegna di copia del contratto, con la pec dell'11.07.2023 Pt_1
comunicava che erano in corso le verifiche interne volte alla ricerca del contratto e si invitava l'istante a contattare il rivenditore presso il quale aveva effettuato l'acquisto finanziato per verificare se ne avesse conservato copia.
Nel presente giudizio, ha comunque eccepito la prescrizione Parte_1
decennale per la conservazione del documento.
L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, prevede che: “Il cliente, colui che gli succede a
qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione''.
Nonostante la norma sia riferita testualmente ai documenti relativi a singole operazioni, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde al principio generale di conservazione delle
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scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito. Va considerato inoltre che, in tema di documentazione contrattuale, il cliente risulta adeguatamente tutelato dall'art. 117
comma 1 t.u.b., che impone alla banca la consegna al cliente del contratto al momento della stipula, con conseguente onere di conservazione del consegnatario (ex multis,
cfr. Trib. Catania n. 2746/2025; Trib. Massa n. 571/2020; Trib. Chieti n. 179/2020; Trib.
Potenza n. 979/2020).
Al di fuori di questo limite, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (ex multis, Cass. 35039 del 29/11/2022; Cass. 23861/2022; Cass.
11004/2006; Cass. 15669/2007).
Orbene, nel caso di specie, risulta che l'inizio del rapporto risale al febbraio 2009 per cui il contratto è stato stipulato in una data di oltre 10 anni anteriori alla richiesta inoltrata alla , intervenuta solo nel 2023. Parte_1
Rispetto a tale contratto, dunque, non può dirsi sussistente un obbligo di conservazione in capo alla CP_2
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli OR, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3698/2023
emesso dal Tribunale di Napoli OR;
- condanna , a pagare in favore dell'opponente, a titolo di Controparte_1
rimborso delle spese processuali, la somma di euro complessiva di euro
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3.192,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge.
Così deciso in Aversa il 27.10.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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