Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
LICA ITALL
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10924/2021
TRA
'rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PRAGLIOLA TOMMASO e avv. Parte 1
Pasquale Fusco presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Elio Sica, Controparte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia
Resistente
Oggetto: spettanze
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti della CP_2 resistente al fine di:
1) Accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., tra la sig.ra
Parte 1 e la società CP 1 Controparte_1 per il periodo dall' 8/9/2011 e fino al 01/11/2018,
e previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato;
2) condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto:
di essere stata assunta in data 8/9/2011 dal sig. Persona 1 marito della legale
-
rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_1
Persona 1 le direttive in ordine alle mansioni da svolgere e di aver ricevuto dal sig.
all'orario di lavoro da osservare, inoltre era il medesimo a corrisponderle la retribuzione con cadenza mensile;
di aver svolto le mansioni di addetta all'assistenza dei pazienti disabili dializzati presso il
-
Centro di Dialisi Nephros presso la Casa di Cura Villa dei Fiori in Mugnano di Napoli, e che tale attività veniva svolta per un periodo pari a due settimane nell'arco di ogni mese;
di aver svolto, inoltre, anche le mansioni di operaia addetta alle pulizie (mansione per la quale
-
veniva regolarmente inquadrata) e nel periodo estivo, ovvero nel mese di luglio o di agosto di ciascun anno, di aver svolto il servizio di portierato presso il Parco Villa Fiorito in Villaricca;
di aver svolto la propria attività rispettando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 7,00 alle ore 13,30; la domenica dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e presso il Centro di
Dialisi Nephros - Casa di Cura Villa dei Fiori, nella prima settimana del mese di aver lavorato nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 22,00 alle ore 24,00, e, durante la seconda settimana di ciascun mese, nelle giornate del martedì, giovedì e sabato, dalle ore
16,45 alle ore 19,45 o dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
di aver ricevuto fino al mese di gennaio 2013 una retribuzione mensile di euro 300,00 e nei mesi successivi una retribuzione variabile, indicata nelle buste paga allegate;
Di aver goduto di una sola giornata di riposo al mese e di una settimana di ferie durante l'anno;
Di aver ricevuto la 13^ mensilità per gli importi indicate nelle buste paga, di non aver ricevuto
-
la 14 mensilità ed il tfr.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si costituiva tempestivamente la società [...] in p.l.r. p.t., resistendo alla domanda eControparte 1
chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, parte convenuta nella memoria costitutiva, ha dedotto che:
- la ricorrente in data 01/11/2018 presentava le proprie dimissioni per motivi personali senza dare alcun preavviso;
il rapporto di lavoro è iniziato solo in data 5.2.2013, come si evince dalle buste paga e dalla lettera di assunzione e che la ricorrente nei mesi antecedenti era in stato di disoccupazione;
in data 02/07/2012 la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo parziale ed indeterminato ma il rapporto era poi cessato in data 23/07/2012 per mancato superamento del periodo di prova;
all'atto di assunzione in data 2.07.20212 la ricorrente aveva presentato autocertificazione
-
attestante il suo stato di disoccupazione da oltre 24 mesi;
la ricorrente quando è stata assunta svolgeva solo mansioni di addetta alle pulizie per 12 ore alla settimana e qualora avesse svolto delle ore in più le venivano regolarmente retribuite come straordinario;
la ricorrente godeva di 30 giorni di ferie l'anno (due settimane consecutive a luglio o agosto);
-
Alla luce di quanto esposto, ha concluso chiedendo in via principale ed assorbente di rigettare ricorso e in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità della ricorrente in ordine ai danni relativi alla lesione di immagine, reputazione ed affidabilità commerciale della [...]
Controparte_3 per le diffamanti e calunniose voci di mancanza di professionalità nello svolgimento dei lavori appaltati, con conseguente condanna della medesima al pagamento in dell'importo di €50.000/00, oltre accessori, ofavore della Controparte 1 diversa somma indicata dal odierno giudicante, o in subordine compensare l'eventuale credito vantato dalla istante ed il credito della Controparte 1 per i danni ad essa arrecati il tutto con condanna di spese di lite.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e rinviata per la decisione da altro giudice;
trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è quindi decisa con la presente sentenza dallo scrivente, all'esito della scadenza del termine, lette le note scritte all'uopo depositate dalle parti.
Ciò brevemente esposto in fatto, la domanda deve essere rigettata.
Parte ricorrente nell'atto introduttivo chiede l'accertamento del rapporto lavorativo alle dipendenze della resistente per il periodo dall' 8/9/2011 fino al 01/11/2018.
Tale domanda non può essere accolta in quanto smentita dalla documentazione allegata da parte resistente;
in particolare, dal documento prot. N.285/c del 04/02/2013 rilasciato dalla Direzione
Politiche del Lavoro Servizio per l'impiego della Provincia di Napoli dal quale emerge lo stato di disoccupazione in cui versava la ricorrente negli 84 mesi precedenti al 4 febbraio 2013.
Inoltre, agli atti è presente Pt 2 di dichiarazione di cessazione del rapporto lavorativo, intercorso tra la ricorrente e la resistente, avente ad oggetto il periodo dal 02/07/2012 al 23/07/2012.
Dunque, dalle buste paga agli atti, emerge la sussistenza di un rapporto lavorativo tra parte ricorrente e parte resistente, dal 05.02.2013 al 01.11.2018.
Quanto invece all'accertamento delle mansioni svolte da parte ricorrente, si espone quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore che sia assegnato a mansioni superiori per un certo tempo ha diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche al riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione di altro lavoratore assente. Fondamentale, quindi, ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento, è l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, atteso che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non
-
può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass. 26234/2008 e Cass. 20272/2010).
Il lavoratore che dunque chieda riconoscersi l'inquadramento contrattuale in un livello superiore rispetto a quello contrattualmente previsto ha quindi l'onere di comparare il livello di formale inquadramento ed il livello superiore richiesto, consentendo in tal modo al giudice la comparazione fra le mansioni di fatto espletate rientranti nell'uno o nell'altro livello contrattuale. E' altresì necessario, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che essa abbia comportato anche CP_4 4 l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001;
2859/2001; 7170/98; 4200/92), e che, infine, si sia protratta per un certo periodo di tempo, ossia che sia avvenuta in modo prevalente, non occasionale.
Parte ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto che la convenuta società provvedeva ad inquadrarla erroneamente nel VII livello del C.C.N.L., nel quale sono inseriti i lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-esecutive piuttosto che, correttamente, nel V livello del medesimo C.C.N.L..
In particolare, dichiara di aver svolto non solo la mansione di addetta alle pulizie per la quale era formalmente inquadrata ma anche le mansioni di addetta all'assistenza dei disabili e di addetta al servizio di portierato nei mesi estivi.
Al fine di procedere all' accertamento delle effettive mansioni svolte da parte ricorrente, il Tribunale giudicante provvedeva all'espletamento della prova testimoniale.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei testi non risulta provato lo svolgimento di ulteriori mansioni rispetto a quella del formale inquadramento.
In particolare, la teste Testimone 1 ha dichiarato: “Conosco Pt 1 perché lavorava al Nephros, il centro di dialisi di cui sono amministrativa. Io sono dipendente della Neprhos. Pt 1 lavorava per la rgi che è una impresa di pulizia. A.d.r. io ricordo che lei sia venuta anche prima della nuova amministrazione, forse 2013, ma non ricordo l'anno specifico". Ancora la teste riferisce:" A.d.r. io non ho mai visto Pt 1 occuparsi di pazienti. Abbiamo degli infermieri."
Testimone 2Tali dichiarazioni sono confermate dal teste il quale ha dichiarato: “Conosco
Pt 1 perché lavorava al Nephros, il centro di dialisi dove io sono coordinatore infermieristico. Io sono dipendente della Neprhos. Pt 1 lavorava per la rgi che è una impresa di pulizia. A.d.r. io non ricordo l'anno specifico Pt 1 faceva le pulizie presso di noi. A.d.r. io di solito faccio 7/13 o 13/18.30. le pulizie vengono intorno agli orari dei pazienti della dialisi ... negli orari di stacco della dialisi, che comincia verso le 7, quindi loro o dalle 11 o le 12 e poi nel pomeriggio se c'è il serale. La dialisi finisce alle 17 e loro poi fanno un paio di ore di pulizie sul serale. Il terzo turno della dialisi è dalle
17 alle 21.30. il turno della sera c'è solo 3 giorni alla settimana. L'orario può oscillare a seconda di problematiche dialitiche dei pazienti che ovviamente non si verificano sempre. A.d.r. il centro è aperto di sabato. Di domenica no."
Dunque, entrambi i testi riferiscono lo svolgimento della sola mansione di addetta alle pulizie, precisando che le attività di assistenza ai disabili erano di competenza degli infermieri.
Inoltre parte ricorrente dichiara di aver ricevuto le direttive circa le attività da svolgere dal sig.
Persona 1 Ima dalla prova testi emerge che lo stesso è un ausiliario. و
Persona 1In particolare il teste Testimone 2 è un ausiliario. Più ha dichiarato: 66
precisamente è un addetto al magazzino e ai materiali della dialisi. Non ho mai visto Per 1 dare dei soldi, delle direttive o delle indicazioni ad Pt 1
.
Quanto allo svolgimento della mansione di addetta al portierato, invece, il teste Testimone_3 ha dichiarato: NA si occupava sia di pulizie, aiutava i pazienti in clinica, faceva li anche le pulizie, alla casa di cura Villa dei fiori. Pure il portierato in un parco a Villaricca. Stava dentro a una portineria periodo estivo, luglio e agosto. Degli anni che c'ero io lì. A.d.r. io non facevo portierato, io accompagnavo il personale e facevo le pulizie.".
Ancora, il teste Tes 3 riferisce: io accompagnavo gli operatori all'esterno con la macchina. Io accompagnavo anche Pt_1 Anche altri colleghi accompagnavano... non ricordo i loro nomi. A.d.r. io non aiutavo i pazienti in clinica, ma facevo solo le pulizie in clinica. A.d.r. la clinica di cui parlo è il centro Nephros. A.d.r. non so se altre persone facevano il portierato. Io comunque l'ho vista e la accompagnavo". Il teste Testimone 4 ha dichiarato: "conosco la ricorrente perché è la mia ex fidanzata.
Siamo stati fidanzati per circa dieci, undici anni, non ricordo precisamente, dal 2010/2011 fino a qualche anno fa. Adr: quando ero fidanzato con la ricorrente, lei lavorava per la ditta delle pulizie di CP 1. Adr: lavorava presso la "villa dei Fiori" a Mugnano, in sala dialisi. Adr: in quegli anni,
è capitato di vedere la ricorrente lavorare perché andavo a prenderla oppure la accompagnavo a lavoro. Adr: preciso che qualche volta sono entrato in clinica o la attendevo fuori. La vedevo lavorare anche dalle finestre perché il reparto è al piano terra. Adr. La vedevo fare le pulizie. L'ho vista anche aiutare gli infermieri a rifare i letti dei pazienti, alzare dal letto i pazienti...La ricorrente lavorava presso un parco a Villaricca, per le pulizie ed il servizio di portierato. Adr: so che presso questi parchi il datore di lavoro era sempre la convenuta perché i colleghi erano gli stessi".
Entrambi i testi, dunque, riferiscono genericamente lo svolgimento di una mansione di portierato senza indicare precisamente il periodo, gli anni, l'orario di lavoro rispettato e l'effettiva attività svolta dalla ricorrente né chi di fatto le impartisse le direttive.
Tuttavia, tali dichiarazioni confermano lo svolgimento della mansione di addetta alle pulizie;
in particolare il teste Tes 4 riferisce di averla vista aiutare gli infermieri a rifare i letti dei pazienti, dunque riferisce di un'attività, che seppur a supporto degli infermieri, rientrerebbe tra le mansioni di un'addetta alle pulizie.
Quanto all'orario di lavoro in concreto osservato dalla ricorrente, e da quest'ultima indicato in ricorso, osserva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., e che deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (ex multis, cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141,
3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non consentono di ritenere provato Tes l'espletamento di detto orario, infatti dalle testimonianze rese dalla sig. ra Tes_1 e dal sig. emerge lo svolgimento di un orario di lavoro per turni, diurni o serali.
Quanto al dedotto mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), osserva il Tribunale che la giurisprudenza della Corte ha affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985;
Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751). Sul punto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste e la domanda va quindi rigettata.
Infine, per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni (13ma, 14ma e
T.F.R), secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, occorre ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente ha fornito prova, mediante deposito delle buste paga firmate per ricevuta dal lavoratore, nonché dei bonifici effettuati dalla medesima società in favore della ricorrente, di avergli corrisposto dette voci.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Va del pari rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, non essendo emersa prova dei dedotti danni patiti a causa della ricorrente.
Non merita accoglimento la domanda ex art.96 cpc in difetto di allegazione e prova.
Le spese di lite sono compensate per metà, atteso il rigetto della domanda riconvenzionale, sono poste per la restante parte a carico della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, avuto riguardo al deductum, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli nord, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
-
compensa per metà le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della ricorrente che condanna al pagamento di € 3.349,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Aversa, 20.3.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo