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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/10/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4123 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 16.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CHIAPPONI TIZIANA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PE NA, giusta procura in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. CIOCCA IVANOE, giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTI
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 31.07.2023, il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Velletri evocando in giudizio l' e per impugnare CP_2 Controparte_3 l'avviso di intimazione n. 097 2023 9058803121 notificata a mezzo posta in data 21.07.2023 (All.1 al ricorso) limitatamente agli avvisi di addebito n. 397 2016 0027766519501 asseritamente notificato il 18.01.2017, avente ad oggetto contributi ivs anno 2015 di importo pari ad euro 2.703,93, n. 397 2017 0014279171501 asseritamente notificato il 03.02.2018, avente ad oggetto contributi ivs anno 2016 di importo pari ad euro 5.424,98, e n. 397 2017 0018598924501 asseritamente notificata il 07.02.2018, avente ad oggetto contributi i.v.s. anno 2011, di importo pari ad euro 12.316,10. Eccepiva, in fatto, l'omessa notifica degli avvisi di addebito citati, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnato, e comunque la prescrizione quinquennale del credito azionato. Nel merito, sosteneva di nulla dovere a titolo di contributi ivs, avendo sempre svolto la propria professione come lavoratore dipendente. Si costituivano in giudizio l' e l' eccependo in via preliminare Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità della opposizione tardività, e nel merito l'infondatezza del ricorso, essendo stati gli avvisi di addebito in discorso regolarmente notificati, producendo peraltro la prova di ulteriori atti interruttivi. Precisava che i contributi erano relativi all'attività del padre del ricorrente, , deceduto il 24.02.2018, ed alla sua Persona_1 residenza erano stati notificati gli avvisi di addebito;
le intimazioni di pagamento, invece, erano state notificate al ricorrente in qualità di erede. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025.
*** 2. In primo luogo, ai fini della corretta qualificazione della domanda, deve premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell''art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
2.1. Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento in esso considerati, affermando che, pure qualora gli enti convenuti avessero provato la notifica devi avvisi di addebito presupposti nelle date indicate nell'atto di intimazione oggetto di opposizione, considerata l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima, pacificamente avvenuta in data 21.07.2023, questi si sarebbero prescritti nel periodo di tempo intercorrente tra notificazione dell'avviso di addebito e intimazione di pagamento;
in subordine, ha affermato di non aver mai prodotto reddito da lavoro autonomo, essendo un lavoratore dipendente.
3. L'azione proposta dal ricorrente va, dunque, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per quanto riguarda la prescrizione e l'eccezione nel merito sulla debenza dei contributi e deve ritenersi tempestiva, in quanto il ricorrente, lamentando la prescrizione dei diritti di credito successiva alla notificazione, contesta il diritto stesso della parte a porre in esecuzione i crediti e pertanto formula un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, per la quale non è previsto alcun termine di decadenza. In particolare, deve ritenersi che l'intimazione di pagamento - mediante la quale si è intimato al ricorrente di adempiere l'obbligo contributivo risultante dagli avvisi di addebito precedentemente notificati, che costituiscono i titoli esecutivi - abbia assunto anche effetti sostanziali, assolvendo alla medesima funzione che nel processo esecutivo civile è attribuito all'atto di precetto;
quindi, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale è possibile proporre dinanzi al Giudice del lavoro, prima che l'esecuzione sia iniziata, questioni attinenti anche ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o ai fatti impeditivi o estintivi del credito derivanti dall'inesistenza del titolo fatto valere, come nella fattispecie nella quale si è eccepito che le somme ingiunte con le cartelle di pagamento di cui all'atto di intimazione e specificamente indicati in ricorso per crediti contributivi della sarebbero prescritte (cfr. fra le ultime Cass., Parte_2
n. 15223/2018; n. 21384/2019). Il ricorso risulta pertanto correttamente proposto oltre che nei confronti dell'ente creditore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, secondo cui "in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio") anche nei confronti dell'agente della riscossione, che è il soggetto preposto all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, attività che inizia con la notifica della cartella di pagamento (v. art. 25 D.P.R. 602/73) e, in difetto di pagamento nei termini di legge, prosegue con la riscossione coattiva (v. art. 45 D.P.R. 602/73). Ne consegue, inoltre, che l'eccezione proposta dagli enti resistenti di mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/1999 per l'opposizione alle cartelle di pagamento
- con conseguente incontestabilità, nel merito, dei crediti di cui agli avvisi in questione - non vale a paralizzare l'eccezione di prescrizione di cui al ricorso, relativa alla prescrizione del credito previdenziale maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In relazione a tale motivo, infatti, l'introduzione dell'opposizione non è soggetta al rispetto del termine suddetto;
né l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito non tempestivamente impugnato impedisce di accertare che , quale ente deputato alla riscossione nell'interesse Controparte_1 della ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione Parte_2 preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo. 3.1. Nel merito, gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati al titolare della posizione contributiva presso la Gestione Commercianti, , padre del Persona_1 ricorrente, deceduto in data 24.2.2018, e non risultano opposti nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica, come dimostrano i documenti da 1 a 8 allegati alla presente memoria;
i successivi atti di intimazione di pagamento sono stati notificati al ricorrente nella sua qualità di erede di (ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del Persona_1
D.P.R. n. 600 del 1973), come precisato da nella memoria di Controparte_1 costituzione. In particolare:
- l'avviso n. 397 2016 0027766519501 (Doc. 1), formato il 24.10.2016 ed avente ad oggetto i contributi fissi alla Gestione artigiani e sanzioni per morosità per il 2015 (rate 3 e 4), è stato notificato il 18.1.2017 per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza di (Doc. 2); Persona_1
- l'avviso n. 397 2017 0014279171501 (Doc. 3), formato il 9.9.2017 ed avente ad oggetto i contributi fissi e le sanzioni per morosità per il 2016 (rate da 1 a 4), è stato notificato il 3.2.2018 per compiuta giacenza (Doc. 4);
- l'avviso n. 397 2017 0018598924501 (Doc. 5), formato il 9.10.2017 ed avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale e le sanzioni per morosità per il 2011 (rate 1 e 2 e saldo), è stato notificato il 7.2.2018 per compiuta giacenza (Doc. 6). Con riferimento a quest'ultimo debito, l'Istituto ha inoltrato a anche la Persona_1 comunicazione del 16.11.2016 (Doc. 7), notificata il 28.12.2016 per compiuta giacenza (Doc. 8), con cui è stato evidenziato l'accertamento dell'importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale relativi al 2011 per un importo di € 10.299,79, con invito a versare il predetto importo con Modello F24 entro 60 giorni dalla notifica. La diffida in questione ha interrotto il termine prescrizionale di legge e conferma la tempestività e regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 397 2017 0018598924501. La notifica degli atti impositivi (ma anche degli atti emessi dall'Istituto previdenziale) può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, secondo le previsioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, o direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. n. 890/1982, come nel caso di specie, e in quest'ultimo caso, è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario per le raccomandate e non necessita di alcuna relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento relativo alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume ritualmente consegnato a quest'ultimo (cfr. Cass. n. 3073/17, in tema di atti tributari, Cassazione civile sez. lav., 30/07/2025, (ud. 29/05/2025, dep. 30/07/2025), n.21964); per le raccomandate “ordinarie”, a differenza delle raccomandate “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede alcun invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata (cd. C.A.D.), ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un avviso di giacenza, che viene imbucato nella cassetta postale (adempimento attestato con valore di pubblica fede dall'Ufficiale postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata) e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro del piego. Tali formalità sono state rispettate, emergendo dall'avviso di ricevimento la dicitura
“compiuta giacenza”; dunque, queste notifiche si sono perfezionate. L' ha allegato e provato di aver interrotto la prescrizione, prima che Controparte_4 con l'intimazione di pagamento impugnato, con l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9081596075 000, depositata in allegato alla memoria di costituzione, notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. Come si desume dalla copia della relata di notifica che si produce, poiché in data 10/10/2019 il messo notificatore Sig.ra è stato impossibilitato a Parte_3 notificare al presso la sua residenza sita ad Ardea alla via Serio n. 30, la più volte Per_1 citata intimazione di pagamento n. 097 2019 9081596075 000 a causa dell'assenza di quest'ultimo e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha provveduto alla notifica a norma dell'art. 140 c.p.c, come si desume dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Ardea che si produce. L'Agente della Riscossione poi, nel rispetto della normativa di riferimento, ha inviato al raccomandata con cui lo informava della notifica a norma dell'art. 140 c.p.c.; la Per_1 raccomandata è stata ricevuta in data 08/11/2019 direttamente dal destinatario Sig.
che ha regolarmente firmato l'avviso di ricevimento. Parte_1
Dunque, tra l'invio degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnato la prescrizione è stata ritualmente interrotta dall'intimazione di pagamento notificata il 10.10.2019, dunque l'eccezione di prescrizione è infondata. 3.2. Considerato che gli Enti resistenti hanno chiarito che sono relativi all'attività svolta dal padre del ricorrente e che questo non ha contestato la propria qualità di erede, anche la doglianza relativa all'insussistenza dell'obbligo contributivo deve essere respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore delle parti resistenti delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 886,00 per ciascuna, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 29.10.2025, a seguito di deposito di note in sostituzione di udienza.
Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4123 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 16.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CHIAPPONI TIZIANA, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PE NA, giusta procura in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. CIOCCA IVANOE, giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTI
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 31.07.2023, il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Velletri evocando in giudizio l' e per impugnare CP_2 Controparte_3 l'avviso di intimazione n. 097 2023 9058803121 notificata a mezzo posta in data 21.07.2023 (All.1 al ricorso) limitatamente agli avvisi di addebito n. 397 2016 0027766519501 asseritamente notificato il 18.01.2017, avente ad oggetto contributi ivs anno 2015 di importo pari ad euro 2.703,93, n. 397 2017 0014279171501 asseritamente notificato il 03.02.2018, avente ad oggetto contributi ivs anno 2016 di importo pari ad euro 5.424,98, e n. 397 2017 0018598924501 asseritamente notificata il 07.02.2018, avente ad oggetto contributi i.v.s. anno 2011, di importo pari ad euro 12.316,10. Eccepiva, in fatto, l'omessa notifica degli avvisi di addebito citati, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnato, e comunque la prescrizione quinquennale del credito azionato. Nel merito, sosteneva di nulla dovere a titolo di contributi ivs, avendo sempre svolto la propria professione come lavoratore dipendente. Si costituivano in giudizio l' e l' eccependo in via preliminare Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità della opposizione tardività, e nel merito l'infondatezza del ricorso, essendo stati gli avvisi di addebito in discorso regolarmente notificati, producendo peraltro la prova di ulteriori atti interruttivi. Precisava che i contributi erano relativi all'attività del padre del ricorrente, , deceduto il 24.02.2018, ed alla sua Persona_1 residenza erano stati notificati gli avvisi di addebito;
le intimazioni di pagamento, invece, erano state notificate al ricorrente in qualità di erede. La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025.
*** 2. In primo luogo, ai fini della corretta qualificazione della domanda, deve premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell''art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
2.1. Nella specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento in esso considerati, affermando che, pure qualora gli enti convenuti avessero provato la notifica devi avvisi di addebito presupposti nelle date indicate nell'atto di intimazione oggetto di opposizione, considerata l'assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento medesima, pacificamente avvenuta in data 21.07.2023, questi si sarebbero prescritti nel periodo di tempo intercorrente tra notificazione dell'avviso di addebito e intimazione di pagamento;
in subordine, ha affermato di non aver mai prodotto reddito da lavoro autonomo, essendo un lavoratore dipendente.
3. L'azione proposta dal ricorrente va, dunque, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per quanto riguarda la prescrizione e l'eccezione nel merito sulla debenza dei contributi e deve ritenersi tempestiva, in quanto il ricorrente, lamentando la prescrizione dei diritti di credito successiva alla notificazione, contesta il diritto stesso della parte a porre in esecuzione i crediti e pertanto formula un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c, per la quale non è previsto alcun termine di decadenza. In particolare, deve ritenersi che l'intimazione di pagamento - mediante la quale si è intimato al ricorrente di adempiere l'obbligo contributivo risultante dagli avvisi di addebito precedentemente notificati, che costituiscono i titoli esecutivi - abbia assunto anche effetti sostanziali, assolvendo alla medesima funzione che nel processo esecutivo civile è attribuito all'atto di precetto;
quindi, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale è possibile proporre dinanzi al Giudice del lavoro, prima che l'esecuzione sia iniziata, questioni attinenti anche ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o ai fatti impeditivi o estintivi del credito derivanti dall'inesistenza del titolo fatto valere, come nella fattispecie nella quale si è eccepito che le somme ingiunte con le cartelle di pagamento di cui all'atto di intimazione e specificamente indicati in ricorso per crediti contributivi della sarebbero prescritte (cfr. fra le ultime Cass., Parte_2
n. 15223/2018; n. 21384/2019). Il ricorso risulta pertanto correttamente proposto oltre che nei confronti dell'ente creditore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, secondo cui "in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio") anche nei confronti dell'agente della riscossione, che è il soggetto preposto all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, attività che inizia con la notifica della cartella di pagamento (v. art. 25 D.P.R. 602/73) e, in difetto di pagamento nei termini di legge, prosegue con la riscossione coattiva (v. art. 45 D.P.R. 602/73). Ne consegue, inoltre, che l'eccezione proposta dagli enti resistenti di mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/1999 per l'opposizione alle cartelle di pagamento
- con conseguente incontestabilità, nel merito, dei crediti di cui agli avvisi in questione - non vale a paralizzare l'eccezione di prescrizione di cui al ricorso, relativa alla prescrizione del credito previdenziale maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In relazione a tale motivo, infatti, l'introduzione dell'opposizione non è soggetta al rispetto del termine suddetto;
né l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito non tempestivamente impugnato impedisce di accertare che , quale ente deputato alla riscossione nell'interesse Controparte_1 della ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione Parte_2 preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo. 3.1. Nel merito, gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati al titolare della posizione contributiva presso la Gestione Commercianti, , padre del Persona_1 ricorrente, deceduto in data 24.2.2018, e non risultano opposti nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica, come dimostrano i documenti da 1 a 8 allegati alla presente memoria;
i successivi atti di intimazione di pagamento sono stati notificati al ricorrente nella sua qualità di erede di (ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 del Persona_1
D.P.R. n. 600 del 1973), come precisato da nella memoria di Controparte_1 costituzione. In particolare:
- l'avviso n. 397 2016 0027766519501 (Doc. 1), formato il 24.10.2016 ed avente ad oggetto i contributi fissi alla Gestione artigiani e sanzioni per morosità per il 2015 (rate 3 e 4), è stato notificato il 18.1.2017 per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza di (Doc. 2); Persona_1
- l'avviso n. 397 2017 0014279171501 (Doc. 3), formato il 9.9.2017 ed avente ad oggetto i contributi fissi e le sanzioni per morosità per il 2016 (rate da 1 a 4), è stato notificato il 3.2.2018 per compiuta giacenza (Doc. 4);
- l'avviso n. 397 2017 0018598924501 (Doc. 5), formato il 9.10.2017 ed avente ad oggetto i contributi IVS a percentuale e le sanzioni per morosità per il 2011 (rate 1 e 2 e saldo), è stato notificato il 7.2.2018 per compiuta giacenza (Doc. 6). Con riferimento a quest'ultimo debito, l'Istituto ha inoltrato a anche la Persona_1 comunicazione del 16.11.2016 (Doc. 7), notificata il 28.12.2016 per compiuta giacenza (Doc. 8), con cui è stato evidenziato l'accertamento dell'importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale relativi al 2011 per un importo di € 10.299,79, con invito a versare il predetto importo con Modello F24 entro 60 giorni dalla notifica. La diffida in questione ha interrotto il termine prescrizionale di legge e conferma la tempestività e regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 397 2017 0018598924501. La notifica degli atti impositivi (ma anche degli atti emessi dall'Istituto previdenziale) può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, secondo le previsioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, o direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. n. 890/1982, come nel caso di specie, e in quest'ultimo caso, è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario per le raccomandate e non necessita di alcuna relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento relativo alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume ritualmente consegnato a quest'ultimo (cfr. Cass. n. 3073/17, in tema di atti tributari, Cassazione civile sez. lav., 30/07/2025, (ud. 29/05/2025, dep. 30/07/2025), n.21964); per le raccomandate “ordinarie”, a differenza delle raccomandate “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede alcun invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata (cd. C.A.D.), ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un avviso di giacenza, che viene imbucato nella cassetta postale (adempimento attestato con valore di pubblica fede dall'Ufficiale postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata) e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro del piego. Tali formalità sono state rispettate, emergendo dall'avviso di ricevimento la dicitura
“compiuta giacenza”; dunque, queste notifiche si sono perfezionate. L' ha allegato e provato di aver interrotto la prescrizione, prima che Controparte_4 con l'intimazione di pagamento impugnato, con l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9081596075 000, depositata in allegato alla memoria di costituzione, notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. Come si desume dalla copia della relata di notifica che si produce, poiché in data 10/10/2019 il messo notificatore Sig.ra è stato impossibilitato a Parte_3 notificare al presso la sua residenza sita ad Ardea alla via Serio n. 30, la più volte Per_1 citata intimazione di pagamento n. 097 2019 9081596075 000 a causa dell'assenza di quest'ultimo e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha provveduto alla notifica a norma dell'art. 140 c.p.c, come si desume dall'avviso di deposito di atti nella casa del Comune di Ardea che si produce. L'Agente della Riscossione poi, nel rispetto della normativa di riferimento, ha inviato al raccomandata con cui lo informava della notifica a norma dell'art. 140 c.p.c.; la Per_1 raccomandata è stata ricevuta in data 08/11/2019 direttamente dal destinatario Sig.
che ha regolarmente firmato l'avviso di ricevimento. Parte_1
Dunque, tra l'invio degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnato la prescrizione è stata ritualmente interrotta dall'intimazione di pagamento notificata il 10.10.2019, dunque l'eccezione di prescrizione è infondata. 3.2. Considerato che gli Enti resistenti hanno chiarito che sono relativi all'attività svolta dal padre del ricorrente e che questo non ha contestato la propria qualità di erede, anche la doglianza relativa all'insussistenza dell'obbligo contributivo deve essere respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore delle parti resistenti delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 886,00 per ciascuna, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 29.10.2025, a seguito di deposito di note in sostituzione di udienza.
Il Giudice Elvira Puleio