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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. VA D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA RA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1695/2023 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. ROMEO SALVATORE,
PEC: Email_1 appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO
PEC: Email_2 appellata
e
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CELESIA SILVANA
PEC: alermo.it Email_3 CP_2 appellato
1 Conclusioni per gli appellanti:
Voglia l'On.le Corte di Appello di Palermo, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via principale e nel merito, accogliere per le motivazioni rassegnate in narrativa il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 3301/2023 emessa dal Tribunale di Palermo,
Sezione Civile, Giudice Notaro , nell'ambito del giudizio N.R.G. 6449/2020, Per_1
depositata in data 04.07.2023, mai notificata dal e notificata da Controparte_2
in data 04.09.2023, e pertanto previa riforma totale dell'impugnata Controparte_3 sentenza, resa inter partes, così provvedere:
A. Ritenere e dichiarare che la Smart targata BZ424NX al momento del sinistro era regolarmente assicurata per la RCA con la società oggi divenuta Controparte_4 CP_3
in virtù di un processo di fusione per incorporazione come da provvedimento IVASS;
[...]
B. Ritenere e dichiarare che la defunta al momento del sinistro era Parte_4
regolarmente trasportata sulla Smart BZ424NX e pertanto era tutelata dalle norme ex art.
141 del CDAP;
C. Ritenere e dichiarare che il piccolo è deceduto, dopo sette giorni dalla sua Parte_2
venuta al mondo, a causa delle lesioni riportate dalla madre e dallo stesso feto in fase di nascita;
D. Ritenere e dichiarare la responsabilità dell'Ente proprietario della Strada e quindi del
in persona del Sindaco pro tempore del sinistro, per il decesso della Controparte_2
sig.ra a seguito del capottamento dell'auto ove viaggiava trasportata, Parte_4
e della collisione contro il guard rail ed il palo adiacente. Nonché per la sofferenza in lucida agonia durante la quale veniva alla luce il figlio concepito con il sig. ; Parte_1
E. Condannare i convenuti ed il , entrambi in persona del CP_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro ed in sub ordine , in ragione delle rispettive responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale, al pagamento in favore del sig. della somma di € 995.760,00, in favore del sig. € Parte_1 Parte_2
144.130,00, in favore della sig.ra € 144.130,00 , per tutti i danni diretti e Parte_3 conseguenziali , iure proprio e iure hereditatis, subiti a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi moratori compensativi dal fatto al soddisfo, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa dal Decidente.
2 F. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese per assistenza professionale della fase stragiudiziale in ragione del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte già quantificate in € 5.000,00 oltre oneri per legge dovuti;
G. Condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali IVA e CPA, ex DM 147/2022,
e quindi anche in ragione del numero delle parti processuali, con distrazione dalla sorte principale a favore dello scrivente procuratore e che dichiara di aver anticipato le spese senza averle riscosse”
Conclusioni per Controparte_1
“PIACCIA all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- dichiarare rinunciate le domande non espressamente riproposte per omesso assolvimento dell'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.;
- respingere la spiegata impugnazione, siccome del tutta erronea ed infondata in riferimento alla posizione della odierna concludentePer la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'interposto gravame, così statuire:
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli appellanti e adottare le conseguenti statuizioni;
- dire inammissibili tutte le domande tardivamente spiegate e statuire in conformità;
- comunque, dire sussistente il conflitto di interessi dei coniugi – rispetto alla Pt_2 Pt_3
posizione di ed in ogni caso ritenere e dichiarare che gli stessi hanno così Parte_1 rinunciato alla quota di danno ascrivibile a con remissione del debito, nei Parte_1 confronti dello stesso e, conseguentemente della Società Cattolica;
- in ogni caso dare atto delle somme già corrisposte dalla concludente in favore di genitori e fratelli di ai fini della riduzione del massimale. Parte_4
Nel merito:
- rigettare la domanda spiegata nei confronti della concludente in quanto infondata;
- in subordine, graduare le colpe dei convenuti e, ridotta la domanda al danno rigorosamente provato ed accertato, dire ciascuno tenuto nei limiti della quota di danno a sé ascrivibile, rigettando in questo caso le domande spiegate da e da e Parte_1 Parte_2 [...]
per avere questi rimesso il debito nei confronti di;
Pt_3 Parte_1
3 - in ogni caso contenere la condanna della concludente entro il limite del massimale indicato nella polizza, detratto quanto già corrisposto ai congiunti di . Parte_4
Spese e compensi”
Conclusioni per il : Controparte_2
- Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg. , Parte_1 [...]
e;
Pt_2 Parte_3
- respingere l'appello e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 3301/23 del
04.07.2023, depositata in 04.07.2023, emessa dal Tribunale di Palermo, nella persona della
Dr.ssa Notaro.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, come per legge, oltre CPDEL
(23,80%) ed (0,606%) e con salvezza di ogni altro diritto” CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3301/2023 del 4 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha innanzi tutto rigettato la domanda risarcitoria formulata ex art. 2051 c.c. nei confronti del CP_2
e quindi dichiarato inammissibili sia le ulteriori domande risarcitorie proposte dagli
[...]
appellanti in epigrafe nei confronti del , in quanto tardive, sia quelle Controparte_2 proposte nei confronti dell'assicurazione e, in particolare, la domanda Controparte_1
risarcitoria formulata iure proprio ex art. 141 cod. ass., quella iure hereditatis da perdita del rapporto parentale subito dal piccolo , per la perdita della madre, Parte_2
, quella per il danno biologico subito dal figlio ed in ultimo, Parte_4 previa riqualificazione ex art.144 cod. ass., anche quella proposta dagli altri attori
[...]
e . Pt_2 Parte_3
Ha infatti ritenuto il Tribunale che, con l'atto di citazione, avesse agito Parte_1 esclusivamente per il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale per la morte della moglie e del figlio, nonché iure hereditatis per il risarcimento del danno patito dal figlio appena nato per la perdita della madre, mentre e Parte_2 [...]
, genitori di , per il risarcimento del danno iure proprio per la Pt_3 Parte_1 perdita del rapporto parentale causata dalla morte del nipote e della nuora. Non invece iure hereditatis per il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale subiti dai deceduti (ex moglie dell'appellante ) e Parte_4 Parte_1 Pt_2
4 (figlio della coppia). Tale ultima domanda, infatti, era stata formulata tardivamente, Pt_2
ossia soltanto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Tribunale ha ritenuto che la condotta di CP_2 [...]
integrasse il caso fortuito idoneo a rescindere il nesso causale fra bene affidato Pt_1
alla custodia dell'ente e l'evento dannoso, non potendo l'utente della strada fare affidamento sull'idonea manutenzione di una strada non transitabile. Il Tribunale ha infatti recepito l'accertamento dei fatti avvenuto in sede penale, dove, con sentenza definitiva della Corte di
Appello di Palermo n. 4318/2019, era stato appunto accertato che l'appellante aveva percorso, alla guida della propria automobile SMART e con accanto la propria moglie Parte_4
incinta di nove mesi e in travaglio, la via Emanuele Paternò, vietata al transito degli autoveicoli così come segnalato da apposita segnaletica verticale, a velocità elevata ben oltre il limite di velocità di 50 km/h, condotta del tutto abnorme che aveva determinato la perdita del controllo del veicolo e il suo ribaltamento. A seguito di tale incidente, Parte_4 era deceduta poche ore dopo e pochi giorni dopo anche il piccolo si era spento. Pt_2
Con riferimento alla domanda proposta dagli attori nei confronti dell'Assicurazione per il risarcimento del danno iure proprio, il Tribunale, qualificandola come proposta ai sensi dell'art. 141 cod. ass., l'ha ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione attiva in quanto la norma individua, quale soggetto legittimato alla proposizione dell'azione, esclusivamente il soggetto traportato, nonché per difetto del presupposto normativo dello scontro o interferenza fra due veicoli, non essendo invero stata provata l'incidenza di un'altra autovettura nella dinamica del sinistro.
Anche la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis per la perdita della madre subita dal figlio , è stata ritenuto inammissibile, oltre che per difetto del presupposto Parte_2
dello scontro o interferenza fra due veicoli, anche per il fatto che, ai sensi dell'art. 129, primo comma, cod. ass., il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, motivo per il quale l'odierno appellante, , non poteva ottenere il risarcimento di un danno Parte_1 derivante dalla sua stessa condotta, seppure giustificata in base allo stato di necessità putativo accertato in sede penale.
5 Con riferimento all'azione proposta iure hereditatis da per il risarcimento Parte_1
del danno subito dal figlio e l'azione proposta dagli altri attori e Parte_2 [...]
, il Tribunale, qualificata la seconda come azione esperita ai sensi dell'art. 144 cod. Pt_3
ass., le ha dichiarate inammissibili per difetto del contraddittorio con , Parte_1 proprietario responsabile civile e per la nullità del mandato difensivo a causa del conflitto di interesse del difensore, che non può assistere e difendere contemporaneamente parti aventi posizioni confliggenti.
2. Avverso la menzionata sentenza, hanno interposto gravame gli appellanti in epigrafe con ricorso depositato il 3 ottobre 2023 e articolato in sette motivi di gravame: con il primo motivo hanno lamentato l'erroneità sentenza per avere dichiarato inammissibili le domande di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale proposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c.; con il secondo motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere rigettato le domande proposte nei confronti del
[...]
ritenendo insussistente la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c.; CP_2 con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere dichiarato l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno iure proprio proposte nei confronti dell'Assicurazione; con il quarto motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente un limite alle domande di risarcimento del danno;
con il quinto motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il conflitto di interessi in capo al loro difensore;
con il sesto motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per non avere ritenuto applicabile l'art. 141 cod. ass. e per avere ritenuto sussistente la responsabilità di;
con il settimo motivo hanno lamentato l'erroneità Parte_1
della sentenza per averli condannati al pagamento delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 20 maggio 2024, si è costituito il . Controparte_2
4. Con memoria depositata il 21 maggio 2024, si è costituita Controparte_1
quale beneficiaria, mediante Atto unico di fusioni e scissione del 21.06.2023, rep. 59.037,
Notaio di Milano, con decorrenza 01.07.2023, di tutte le attività, passività e Persona_2 rapporti giuridici attivi e passivi imputabili a . Controparte_6
6 5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 15 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. È infondato il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità sentenza per avere dichiarato inammissibili le domande di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale proposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c..
Hanno infatti dedotto gli appellanti di avere soltanto specificato, nella suddetta memoria, le tipologie di danno il cui risarcimento era già stato richiesto nell'atto di citazione con la formula onnicomprensiva “risarcimento di tutti i danni” diretti e consequenziali e che, pertanto, l'eccezione di inammissibilità delle domande sollevata in prime cure dall'Assicurazione era infondata.
8. Appare opportuno premettere che nella modificazione della domanda ammessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile, che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), è compresa la proposizione di una domanda diversa in via subordinata e alternativa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. Civ. n. 29275/2020).
9. Nel caso di specie, come già correttamente rilevato dal Tribunale, gli attori, in sede di atto di citazione, hanno chiesto il risarcimento del danno, quantificato in € 995.760,00 in favore di e in € 144.130,00 ciascuno in favore di e di Parte_1 Parte_2
, senza allegare, quali voci di danno, il danno biologico terminale e il Parte_3
danno morale terminale patiti dalle vittime del sinistro.
Il risarcimento di tali voci, quantificato in una somma non inferiore ad ulteriori € 200.000,00 in favore di e di ulteriori € 100.000,00 ciascuno in favore di Parte_1 [...]
e , è stato richiesto soltanto nella memoria ex art. 183, sesto Pt_2 Parte_3 comma, n. 1) c.p.c.
7 Se è vero che il danno non patrimoniale ha natura unitaria e onnicomprensiva (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9196/2018), è tuttavia altresì vero che gli appellanti, in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., hanno proposto nuove domande sì connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ma aggiuntive con nuova e ulteriore quantificazione del risarcimento richiesto e non, invece, subordinate a quelle già proposte con l'atto di citazione.
10. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale proposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c.
11. Sono infondati il secondo e il sesto motivo di gravame, i quali, in ragione della loro stretta connessione logica e giuridica, si prestano a una trattazione congiunta. In essi gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere rigettato le domande proposte nei confronti del ritenendo insussistente la responsabilità dell'Ente Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Hanno infatti dedotto gli appellanti di avere richiesto in prime cure di ammettersi prova per testi con gli agenti rilevatori della polizia municipale al fine di dimostrare lo stato di dissesto della strada ove era avvenuto il sinistro, nonché la non visibilità e, dunque, la mancanza della segnaletica di divieto di transito sulla stessa via, richiesta, questa, sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
Hanno ulteriormente dedotto gli appellanti che lo stato di incuria della strada, la mancanza di segnaletica, l'apertura al transito veicolare, l'erronea collocazione del guard rail e del palo dell'illuminazione pubblica posto direttamente a ridosso della barriera metallica erano circostanze tutte definitivamente accertate quali concause del sinistro nel corso del procedimento penale a carico di , conclusosi con la piena assoluzione Parte_1 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo e confermata dalla Corte di Cassazione a seguito del rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Palermo. Il Tribunale, hanno concluso gli appellanti, non avrebbe tenuto conto dei suddetti elementi, ritenendo insussistente la responsabilità del nonostante l'Ente civico non Controparte_2 avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
12. Deve innanzi tutto rilevarsi che gli appellanti sono in realtà decaduti dalla istanza istruttoria, avente ad oggetto l'ammissione della prova per testi articolata in primo grado e nell'atto di citazione del presente grado di giudizio, non avendo invero reiterato la stessa
8 all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale dell'udienza del 15 dicembre 2022, ove il difensore si è solo genericamente richiamato alle conclusioni dell'atto introduttivo e delle memorie ex art. 183 c.p.c.).
La prova richiesta, in ogni caso, si appalesa del tutto superflua e inconducente, poiché i fatti oggetto dei capitoli di prova risultano già in prime cure accertati nel rapporto redatto dagli agenti di polizia municipale, in atti, che, avendo ad oggetto fatti che non richiedono alcuna valutazione da parte dei pubblici ufficiali, fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9037/2019).
Con riferimento, invece, alla domanda del risarcimento del danno spiegata ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del , appare opportuno premettere che la Controparte_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova, da parte del custode, del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (v. Cass. Civ. ord. n. 2149/2025).
La suddetta forma di responsabilità trova applicazione anche con riferimento all'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, che si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (v. Cass. Civ. ord. n. 12988/2024).
13. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, risulta provato che all'ingresso della via Emanuele Paternò fosse apposta segnaletica verticale indicante il divieto di transito agli autoveicoli, quanto meno nel senso di marcia nel quale procedeva l'automobile guidata da . E invero, ciò risulta Parte_1
dal rapporto del sinistro, comprensivo di fotografie allegate, redatto dalla polizia municipale
(capo rubricato “SEGNALETICA”: “all'accesso della via E. Paternò (lato p.za Scaffa), è presente un cartello di divieto di transito a tutti gli autoveicoli”) che, giova ricordarlo, anche rispetto a tale circostanza fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c..
9 Né, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, può ritenersi che il cartello di divieto di transito non fosse visibile, poiché dalla foto 1, allegata al rapporto della polizia municipale, ritraente l'ingresso della via Emanuele Paternò nella direzione dalla quale proveniva l'automobile guidata da , si evince la perfetta visibilità del cartello, la quale Parte_1 non risulta ostacolata da alcun elemento.
Pertanto, la condotta di , il quale ha percorso una strada sulla quale era Parte_1 vietato il transito degli autoveicoli, pacifico, peraltro, il superamento del limite di velocità nei centri abitati fissato in 50 km/h dall'art. 142 c.d.s., è stata imprudente e contraria alle disposizioni del Codice della Strada e ha dunque costituito un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non potendosi addossare all'Ente civico custode l'obbligo di prevedere e prevenire una siffatta condotta altrui (cfr. Cass. Civ. ord. n. 3739/2023).
Il Tribunale, dunque, correttamente ha ritenuto che la condotta di fosse Parte_1
“interruttiva del nesso causale tra l'evento lesivo ed eventuali insidie presenti sulla strada non transitabile e, quindi, integrante il caso fortuito” e che l'utente della strada non può fare affidamento sulla manutenzione di una strada non transitabile, non avendo dunque alcun rilievo gli eventuali dissesti e irregolarità presenti lungo la strada.
14. L'affermazione dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del Parte_1 sinistro non contrasta con la sua assoluzione nell'ambito del procedimento penale.
In quest'ultimo, infatti, l'assoluzione, definitiva a seguito del rigetto dell'impugnazione del
P.G. da parte della Corte di Cassazione, è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo in ragione della sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità putativo di cui all'art. 54 c.p. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò ha due diverse conseguenze sul caso che occupa.
La prima conseguenza consiste nel fatto che la sentenza di assoluzione non ha efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p. nel presente giudizio civile per il risarcimento del danno quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. La norma in parola, infatti, circoscrive l'efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione ai soli casi in cui essa contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato (cfr. Cass. Civ. n. 5676/2010).
10 Nel caso di assoluzione con le altre formule previste dall'art. 530 c.p.p. e in particolare per quella “perché il fatto non costituisce reato”, da utilizzarsi quando sussista, come nel procedimento penale a carico di , una causa di giustificazione quale lo stato Parte_1
di necessità di cui all'art. 54 c.p., il giudice può, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche (cfr. Cass. Civ. ord. n. 15296/2024).
La seconda conseguenza consiste nel fatto che l'accertamento relativo alla sussistenza di una causa di giustificazione implica, quale presupposto logico e giuridico, l'accertamento della sussistenza del fatto di reato contestato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.
L'applicazione delle cause di giustificazione quali espressioni di valori in grado di
“bilanciare” il disvalore del reato eliminandone l'antigiuridicità, infatti, ha senso soltanto se a monte si è accertata la commissione di un fatto di reato. In altre parole, come già correttamente affermato dal Tribunale, l'accertamento della sussistenza dello stato di necessità presuppone l'accertamento della condotta causativa dell'evento lesivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, è ben possibile affermare la responsabilità di sul piano civilistico anche a fronte della sua assoluzione nel Parte_1
procedimento penale senza cadere in contraddizione, poiché ciò rappresenta una possibilità contemplata e accettata dall'assetto sostanziale e processuale dell'ordinamento.
15. È infondato il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere dichiarato l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno iure proprio proposte nei confronti dell'Assicurazione.
Hanno infatti dedotto gli appellanti di avere proposto tali domande solo a seguito dell'irrevocabilità della pronuncia di assoluzione di , in ragione della quale Parte_1
deve essere affermata la responsabilità del . Controparte_2
16. Premesso che le considerazioni svolte nella trattazione del precedente motivo a proposito dell'efficacia, nel presente giudizio, della sentenza penale di assoluzione valgono anche con riferimento a questo motivo, le deduzioni degli appellanti risultano del tutto inconferenti.
E invero, il Tribunale, qualificata correttamente la domanda come proposta ai sensi dell'art. 141 cod. ass. in conformità al principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., ha altrettanto
11 correttamente motivato l'inapplicabilità della norma in parola a soggetti diversi dal trasportato
(e dunque la possibilità, per tali soggetti, di esperire validamente l'azione) sia sulla base del suo tenore letterale, sia sulla base della natura eccezionale e speciale dell'azione da essa prevista, sia sulla base del difetto del presupposto del coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Quanto ritenuto dal Tribunale trova effettivamente conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, con una recente pronuncia resa a
Sezioni Unite, già citata dal Tribunale, ha affermato che l'art. 141 cod. ass., il quale presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli anche senza che fra essi si sia materialmente verificato uno scontro, disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 35318/2022).
17. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande proposte ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'Assicurazione per il risarcimento dei danni subiti iure proprio.
18. È infondato il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente un limite alle domande di risarcimento del danno. Hanno infatti dedotto gli appellanti che la domanda era espressamente riferita a tutti i danni iure proprio e iure hereditatis.
19. Il motivo, infatti, non coglie nel segno perché il Tribunale, con il capo della sentenza impugnato, indicato quale capo d) nella ripartizione della sentenza effettuata dagli stessi appellanti, ha affermato “Potrebbe residuare, sempre in linea astratta, l'azione proposta iure hereditatis da per il danno subito dal figlio e l'azione proposta dagli altri attori Parte_1
e , previa riqualificazione ex art.144 CdA”, senza dunque Parte_2 Parte_3
ritenere sussistente alcun limite alle domande proposte dagli appellanti, ma limitandosi a procedere all'esame delle domande che residuavano dopo la dichiarazione di inammissibilità
o il rigetto delle domande sino a quel punto già esaminate.
12 20. È infondato il quinto motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto sussistente il conflitto di interessi in capo al loro difensore.
Hanno infatti dedotto gli appellanti che nei confronti di non erano state Parte_1 proposte domande di risarcimento del danno, neanche in via solidale, e che la sua assoluzione nel procedimento penale faceva sì che tutti gli originari attori avessero un interesse comune.
21. Quanto dedotto dagli appellanti non corrisponde al vero, poiché il Tribunale ha ritenuto sussistente non solo il conflitto di interesse del difensore (con conseguente nullità del mandato), bensì anche la disintegrità del contraddittorio con quale Parte_1 responsabile civile del danno. Ciò in quanto, come si è detto, anche a seguito dell'assoluzione definitiva di nel procedimento penale per sussistenza della causa di Parte_1 giustificazione dello stato di necessità putativo, può affermarsi la sua esclusiva responsabilità, sul piano civilistico, nella causazione del sinistro per cui è causa. In quanto responsabile del sinistro, egli sarebbe dovuto essere parte avversaria di e di Parte_2 [...]
per le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti Pt_3
dell'Assicurazione, non potendosi fare dipendere la posizione processuale delle parti dalla loro mera prospettazione e non, invece, dall'effettivo svolgimento dei fatti, motivo per il quale la sua costituzione in giudizio per mezzo dello stesso difensore di e Parte_2
è inammissibile (cfr. Cass. Civ. ord. n. 1143/2020). Parte_3
Inoltre, l'art. 144, terzo comma, cod. ass., nel disporre che “Nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9188/2018), nel caso che occupa , il quale non è stato citato in giudizio in qualità di Parte_1 convenuto insieme all'Assicurazione, il che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, determina l'inammissibilità dell'azione proposta iure hereditatis da per il Parte_1 danno subito dal figlio e l'azione proposta ai sensi dell'art. 144 cod. ass. da Parte_2
e . Parte_3
13 22. È infondato il settimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per averli condannati al pagamento delle spese di lite.
Alla luce della loro integrale soccombenza su tutte le domande, infatti, gli appellanti, così come correttamente già fatto dal Tribunale, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite.
23. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., devono essere integralmente poste a carico degli appellanti in solido fra loro e si liquidano come indicato in parte dispositiva, nella quale si dà altresì atto della sussistenza in capo a essi dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di e del Parte_3 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 3301/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo il 4 luglio
[...]
2023; condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 13.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna parte appellata.
Dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore
NA RA
Il Presidente
VA D'TO
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