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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C. Ricorrente_3 - *
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020101355/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce in data 20.12.2024 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 13.01.2025 la società * di Ricorrente_2 & c. SN (c.f. e p. iva *) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, eleggeva domicilio presso lo studio di quest'ultimo - in Lecce alla Indirizzo_1- ed impugnava dell'avviso di accertamento n.TVM020101355/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, e notificato in data 25/10/2024, relativamente all'anno d'imposta 2018, con il quale veniva richiesto alla società ricorrente il pagamento della somma di complessivi euro 3.260,37, di cui euro 1.384,00 a titolo di imposte, euro 1.557,00 a titolo di sanzioni, euro 310,62 a titolo di interessi ed euro 8,75 per spese di notifica.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 104 del 1992; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo
8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; violazione della direttiva n. 2000/78/CE; violazione dell'articolo 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 9-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 67 del d.P.R. n. 600 del 1973; illegittima duplicazione della imposizione fiscale;
violazione del principio del ne bis in idem;
3) inesistenza e/o infondatezza delle contestate violazioni.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente sui motivi del ricorso concludeva chiedendo:
-nel merito, di dichiarare, gradatamente, nullo, illegittimo, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato l'avviso di accertamento impugnato;
-in subordine, stralciare l'avviso di accertamento impugnato con revoca delle sanzioni irrogate e/o concessione della massima riduzione assentita dalla legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in data 18.02.2025, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo, il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
- la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Le cessioni di autovetture nei confronti di persone portatrici di handicap con aliquota IVA ridotta al 4% possono essere effettuate, ai sensi della legge 9 aprile 1986, n. 97, della l. n. 449 del 1997 e della legge 21 novembre
2000, n. 342, in presenza di particolari patologie e determinati requisiti, appositamente documentati. In particolare, è applicabile l'IVA al 4% sull'acquisto di autovetture con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici con motori a gasolio, nuove ed usate, effettuato direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
L'IVA ridotta si applica senza limite di valore per una sola volta nel corso di 4 anni decorrenti dalla data dell'acquisto, salvo riottenere lo stesso beneficio, qualora il primo veicolo acquistato con i benefici di cui sopra sia stato cancellato dal P.R.A.
L'impresa che vende i veicoli con aliquota agevolata deve:
- emettere fattura con l'annotazione che trattasi di operazione ai sensi della l. n. 97 del 1986, della l. n. 449 del 1997 ovvero della l. n. 342 del 2000;
- comunicare entro 30 giorni dall'operazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione della residenza dell'acquirente la targa del veicolo, la data dell'operazione e il titolo per beneficiare dell'agevolazione.
La documentazione da esibire da parte dei soggetti disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento è la seguente:
-per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'ASL (o da quella integrata ASL-INPS), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Ai fini dell'agevolazione occorre, inoltre, esibire dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto, non si è usufruito della stessa agevolazione salvo cancellazione del veicolo dal P.R.A.
Nel caso di intestazione dell'auto nei confronti di soggetti che hanno a carico il disabile occorre esibire fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile.
Regole particolari valgono per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per tali soggetti, che non sono affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile
(anche se trasportato) è affetto. La natura della disabilità motoria deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica presso la Azienda Sanitaria Locale (ASL) incaricata al riconoscimento dell'invalidità. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, l'adattamento del veicolo, è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni.
L'ufficio resistente con l'atto impugnato comunicava alla ricorrente che si rendeva accertabile la differenza tra l'IVA in misura ordinaria e quella agevolata, non essendo stati soddisfatti, in capo al cessionario, i requisiti per beneficiare del trattamento di favore, applicata alla cessione di un'autovettura alla sig.ra Nominativo_1.
L'Ufficio resistente ritiene che il caso in esame rientri nella richiesta di agevolazioni per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie – ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione e che – il diritto alle agevolazioni sia condizionato, pertanto all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.
L'ufficio Resistente, nell'evidenziare come dalla copia del libretto di circolazione trasmesso non si evinca nessun adattamento dell'automobile, ribadiva la correttezza del recupero effettuato dall'Ufficio nei confronti della società ricorrente, la quale non avrebbe, a suo dire, verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la vendita del veicolo con IVA agevolata.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, invece, risulta che il tipo di agevolazione richiesta, nel caso in esame, rientri nell'ipotesi agevolazione per i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
Nella certificazione medico-legale del 29.11.2017 rilasciata dalla Commissione Medica di 1° istanza del
Distretto socio-sanitario di Copertino si legge: “La signora Nominativo_1 …ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e, inoltre ha infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli sulla persistenza dei requisiti deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e, inoltre ha infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida, il caso viene segnalato immediatamente all'Ufficio Provinciale e della Motorizzazione civile per i provvedimenti previsti dall'art.128 del vigente codice della strada”.
Ne consegue che trattandosi di un soggetto disabile che ha diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento la società ricorrente ha operato correttamente.
Il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce al pagamento delle spese che determina in
€ 350,00 oltre accessori di legge, a favore della ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C. Ricorrente_3 - *
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM020101355/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce in data 20.12.2024 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 13.01.2025 la società * di Ricorrente_2 & c. SN (c.f. e p. iva *) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, eleggeva domicilio presso lo studio di quest'ultimo - in Lecce alla Indirizzo_1- ed impugnava dell'avviso di accertamento n.TVM020101355/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, e notificato in data 25/10/2024, relativamente all'anno d'imposta 2018, con il quale veniva richiesto alla società ricorrente il pagamento della somma di complessivi euro 3.260,37, di cui euro 1.384,00 a titolo di imposte, euro 1.557,00 a titolo di sanzioni, euro 310,62 a titolo di interessi ed euro 8,75 per spese di notifica.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 104 del 1992; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo
8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; violazione della direttiva n. 2000/78/CE; violazione dell'articolo 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 9-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 67 del d.P.R. n. 600 del 1973; illegittima duplicazione della imposizione fiscale;
violazione del principio del ne bis in idem;
3) inesistenza e/o infondatezza delle contestate violazioni.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente sui motivi del ricorso concludeva chiedendo:
-nel merito, di dichiarare, gradatamente, nullo, illegittimo, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato l'avviso di accertamento impugnato;
-in subordine, stralciare l'avviso di accertamento impugnato con revoca delle sanzioni irrogate e/o concessione della massima riduzione assentita dalla legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in data 18.02.2025, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo, il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
- la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Le cessioni di autovetture nei confronti di persone portatrici di handicap con aliquota IVA ridotta al 4% possono essere effettuate, ai sensi della legge 9 aprile 1986, n. 97, della l. n. 449 del 1997 e della legge 21 novembre
2000, n. 342, in presenza di particolari patologie e determinati requisiti, appositamente documentati. In particolare, è applicabile l'IVA al 4% sull'acquisto di autovetture con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici con motori a gasolio, nuove ed usate, effettuato direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
L'IVA ridotta si applica senza limite di valore per una sola volta nel corso di 4 anni decorrenti dalla data dell'acquisto, salvo riottenere lo stesso beneficio, qualora il primo veicolo acquistato con i benefici di cui sopra sia stato cancellato dal P.R.A.
L'impresa che vende i veicoli con aliquota agevolata deve:
- emettere fattura con l'annotazione che trattasi di operazione ai sensi della l. n. 97 del 1986, della l. n. 449 del 1997 ovvero della l. n. 342 del 2000;
- comunicare entro 30 giorni dall'operazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione della residenza dell'acquirente la targa del veicolo, la data dell'operazione e il titolo per beneficiare dell'agevolazione.
La documentazione da esibire da parte dei soggetti disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento è la seguente:
-per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'ASL (o da quella integrata ASL-INPS), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Ai fini dell'agevolazione occorre, inoltre, esibire dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto, non si è usufruito della stessa agevolazione salvo cancellazione del veicolo dal P.R.A.
Nel caso di intestazione dell'auto nei confronti di soggetti che hanno a carico il disabile occorre esibire fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile.
Regole particolari valgono per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per tali soggetti, che non sono affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile
(anche se trasportato) è affetto. La natura della disabilità motoria deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica presso la Azienda Sanitaria Locale (ASL) incaricata al riconoscimento dell'invalidità. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, l'adattamento del veicolo, è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni.
L'ufficio resistente con l'atto impugnato comunicava alla ricorrente che si rendeva accertabile la differenza tra l'IVA in misura ordinaria e quella agevolata, non essendo stati soddisfatti, in capo al cessionario, i requisiti per beneficiare del trattamento di favore, applicata alla cessione di un'autovettura alla sig.ra Nominativo_1.
L'Ufficio resistente ritiene che il caso in esame rientri nella richiesta di agevolazioni per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie – ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione e che – il diritto alle agevolazioni sia condizionato, pertanto all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.
L'ufficio Resistente, nell'evidenziare come dalla copia del libretto di circolazione trasmesso non si evinca nessun adattamento dell'automobile, ribadiva la correttezza del recupero effettuato dall'Ufficio nei confronti della società ricorrente, la quale non avrebbe, a suo dire, verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la vendita del veicolo con IVA agevolata.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, invece, risulta che il tipo di agevolazione richiesta, nel caso in esame, rientri nell'ipotesi agevolazione per i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
Nella certificazione medico-legale del 29.11.2017 rilasciata dalla Commissione Medica di 1° istanza del
Distretto socio-sanitario di Copertino si legge: “La signora Nominativo_1 …ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e, inoltre ha infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli sulla persistenza dei requisiti deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e, inoltre ha infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida, il caso viene segnalato immediatamente all'Ufficio Provinciale e della Motorizzazione civile per i provvedimenti previsti dall'art.128 del vigente codice della strada”.
Ne consegue che trattandosi di un soggetto disabile che ha diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento la società ricorrente ha operato correttamente.
Il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce al pagamento delle spese che determina in
€ 350,00 oltre accessori di legge, a favore della ricorrente.