Art. 11. Assemblea della scienza e della tecnologia 1. L'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST), di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' costituita da 81 membri, di cui 42 componenti dei CSN e da altri 39 componenti cosi' suddivisi:
a) 12 esperti in rappresentanza di amministrazioni dello Stato, dei quali:
3 designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
1 dal Ministro della sanita';
1 dal Ministro dell'ambiente;
1 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
1 dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
1 dal Ministro delle comunicazioni;
1 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
1 dal Ministro della difesa;
1 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
1 dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) 3 esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) 24 rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, dei quali 6 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, 3 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dei servizi, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'agricoltura, 1 designato congiuntamente dalle organizzazioni delle cooperative di produzione e di servizi, 10 designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Hanno titolo alla designazione le organizzazioni rappresentative su base nazionale.
Nota all'art. 11:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , cosi' recita:
"Art. 4. - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).
3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:
a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalita' della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;
c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;
e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. E' esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. I consigli e l'assemblea:
a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonche' circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;
b) svolgono attivita' di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca".
a) 12 esperti in rappresentanza di amministrazioni dello Stato, dei quali:
3 designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
1 dal Ministro della sanita';
1 dal Ministro dell'ambiente;
1 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
1 dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
1 dal Ministro delle comunicazioni;
1 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
1 dal Ministro della difesa;
1 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
1 dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) 3 esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) 24 rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, dei quali 6 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, 3 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dei servizi, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'agricoltura, 1 designato congiuntamente dalle organizzazioni delle cooperative di produzione e di servizi, 10 designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Hanno titolo alla designazione le organizzazioni rappresentative su base nazionale.
Nota all'art. 11:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , cosi' recita:
"Art. 4. - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).
3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:
a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalita' della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;
c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;
e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. E' esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. I consigli e l'assemblea:
a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonche' circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;
b) svolgono attivita' di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca".