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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 470/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICA Parte_1
SCRIVA;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA LOLLI;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché domanda di accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
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1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che l'istante appare bisognevole di una assistenza continua ed ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 dall'01.10.2024.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha diagnosticato “Poliartrosi con marcato deficit funzionale. Adenocarcinoma prostatico infiltrante Gleason 6
(3+3) in followup e terapia farmacologica con Decapeptyl.
Miocardiosclerosi ipertensiva. Insufficienza mitralica e tricuspidale di grado lieve-moderato in portatore di Pace-Maker per episodi lipotimici da sindrome bradi-tachi. Vasculopatia cerebrale. CP_2
. Diverticolosi del colon. Broncopatia enfisematosa. Disturbi
[...] urinari con incontinenza”.
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In particolare, il CTU ha evidenziato che “Alla luce di tutti gli elementi disponibile, ai fini di una più corretta valutazione m.l., si
è ritenuto utile fare richiesta di visita geriatrica daeffettuarsi presso struttura pubblica. La visita specialistica è stata eseguita nell'ambulatorio di Rosarno in data 26.10.2024, a Controparte_3 firma del dott. e successivamente consegnata presso Persona_1 lo studio medico dello scrivente. La relazione geriatrica, che è stata acquisita agli atti, viene trasmessa alle parti e successivamente depositata insieme alla ctu definitiva. Il ricorrente è affetto da patologia artrosica poliarticolare che è causa di importante limitazione funzionale, soprattutto a carico della colonna vertebrale, spalle anche e ginocchi, per cui esegue i passaggi posturali con difficoltà, deambula con impaccio, presenta marcata riduzione dei movimenti di antiflessione del tronco non riuscendo a indossare o togliere calzini e scarpa;
le brachialgie bilaterali limitano la capacità di vestizione. A causa di frequenti episodi lipotimici è stato ricoverato nel 2020 al Policlinico <magna grecia="di" catanzaro dove stato applicaro loop-recorder.>
Nell'Aprile 2022 è stato rimosso il dispositivo di monitoraggio ed impiantato il Pace-Maker presso lo stesso nosocomio, per episodi di bradi-tachiaritmia. Nel contesto del ricovero è stata riscontrata la presenza di calcificazioni ateromasiche carotidee ed ectasia dell'aorta. Tale cardiopatia aritmicoipertensiva, necessita di periodici controlli specialistici, di terapia farmacologica ed è motivo di rischi lipotimici. Già sofferente di ipertrofia prostatica, nel
Giugno 2023 è stata posta diagnosi istologica di Adenocarcinoma infiltrante, score Gleason 6 (3+3), prescrizione di Bikader cpr 150 mg. La neoplasia maligna prostatica, in atto circoscritta, è causa di disturbi urinari con urgenza minzionale e nicturia, necessita di controlli periodici in follow-up e di terapia farmacologica con
Decaptyl 1 fiala ogni 3 mesi. Il suo principio attivo (triptorelina) induce uno stato di ipoestrogenismo secondario, che può portare all'insorgenza di effetti collaterali, quali la riduzione della densità
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minerale ossea, l'osteoporosi e ad un aumentato rischio di frattura ossea. Inoltre si possono verificare vampate di calore, diminuzione della libido, nausea, disordini del sonno, astenia, riduzione della massa muscolare, dolore delle articolazioni, aumento di peso e alterazione dell'umore. L'insorgenza di tali effetti collaterali si ripercuote sullo stato di salute generale dei pazienti e sulla loro qualità della vita. Una TC Total Body del Luglio 2023 ha rilevato segni di atrofia corticale in sede temporo-mesiale bilateralmente, calcificazioni nucleari bilaterali e manifestazioni di sofferenza cerebrovascolare cronica in sede capsulare esterna sx. Il periziando
è un ex tabagista con storia di episodio di polmonite e segni clinico- strumentali di broncopatia cronica enfisematosa”.
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, ed è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dall'01.10.2024, nonché per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.830,00 - di cui 600,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 a decorrere dall'01.10.2024;
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CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 1.830,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 21/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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