Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 07.02.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. M. Carano e L. Parte_1
Maraglino
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti A. Andriulli, F. Certomà e A. Brancaccio CP_1
Resistente
OGGETTO: ricostituzione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.01.2023 il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 13002820 con decorrenza gennaio 1997, agiva in giudizio lamentando la corresponsione di un rateo pensionistico di ammontare (€ 506,89) inferiore rispetto a quello spettante. In particolare, chiedeva di ricalcolare il rateo pensionistico in godimento mediante l'accredito di tutti i periodi di contribuzione figurativa (malattia) indicati nell'estratto contributivo e asseritamente non computati dall' ai fini della misura della pensione. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, eccepiva CP_1
l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di preventiva domanda amministrativa, la nullità del ricorso, la decadenza triennale dal diritto al pagamento delle differenze pensionistiche nonché la decadenza triennale dal pagamento dei singoli ratei e la prescrizione quinquennale degli stessi, contestava quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte resistente in quanto prive di fondamento.
L'art. 56 co. 1 lett. a) n. 2) r.d.l.
4.10.1935 n. 1827 conv. in l.
6.4.1936 n. 1155 prevede che, dopo l'inizio dell'assicurazione, i periodi di malattia sono computati utili a richiesta dell'interessato agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Senonché, come precisato nella circolare 24.1.2013 n. 11 al paragrafo 2), tale CP_1 norma “trovava il suo fondamento nell'allora evidente impossibilità dell' di CP_2 conoscere autonomamente l'esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali”, laddove le “sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi”, “hanno consentito di individuare natura e durata
(anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/ retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali”, con la conseguenza che “apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro”; al di fuori di queste specifiche ipotesi, pertanto, la domanda di accredito dei contributi per malattia non è più necessaria.
E comunque, così come attestato dall'estratto conto previdenziale prodotto in giudizio, nel caso in esame i contributi figurativi per malattia erano stati già accreditati dall' e lo stesso non ha dedotto la sussistenza di periodi di CP_1 CP_2 malattia verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, o per i quali non era prevista la relativa dichiarazione datoriale.
Non è infine ipotizzabile la necessità di domanda amministrativa di ricostituzione della pensione, in quanto, dopo il riconoscimento parziale di una prestazione previdenziale, quale – nella specie – il trattamento pensionistico, non è prescritta la presentazione di una nuova domanda amministrativa (cfr. anche sent. Trib.
Taranto n. 2610/2020). Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dello stesso in ragione dell'omessa indicazione specifica dei periodi di malattia non computati ai fini del calcolo del rateo pensionistico. Nel caso di specie, infatti, l'estratto contributivo allegato al ricorso consente di individuare per relationem tutti i periodi coperti da contribuzione figurativa per malattia del cui computo si discute.
Per quanto riguarda le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall' si CP_1 richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità di recente intervenuta sul tema con funzione chiarificatrice.
Il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett.
d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione
(Cass. n.17430/2021; Cass. S.U. n. 15352 del 2015; Cass. n. 123/22).
La decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque -secondo i principi generali in materia di decadenza- il solo atto che possa impedire la decadenza.
Con riguardo alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la questione se la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo il dibattito è stato risolto nel primo senso.
La prevalente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, esso è stato riferito ai singoli ratei (vedi Cass.
13104 del 2003; n. 152 del 1999; n. 2364 del 2004), in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".
L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (…) Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.” (Cass. n. 123/22; Cass. n.
17430/21).
Pertanto, nel caso di specie, è parzialmente fondata l'eccezione di decadenza triennale dei singoli ratei nei limiti in cui deve ritenersi maturata la decadenza ex art. 47 DPR 639/70 mod. art. 38 l. 111/11 con riferimento alle differenze sui singoli ratei maturate nel periodo antecedente al triennio dal deposito del presente ricorso avvenuto in data 22.01.2023.
L'intervenuta decadenza triennale relativa ai singoli ratei consente di ritenere assorbita la questione relativa alla prescrizione quinquennale dei medesimi.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. La parte ricorrente riferiva di aver percepito, dalla decorrenza della pensione, un rateo di importo pari ad € 506,89 asseritamente inferiore rispetto a quello che le sarebbe stato corrisposto se la retribuzione media annua fosse stata correttamente calcolata computando i periodi di contribuzione figurativa per malattia. Tale importo non veniva contestato nel suo ammontare da parte convenuta e, pertanto, deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c..
Ai fini della quantificazione del rateo pensionistico effettivamente spettante alla ricorrente e delle differenze dovute sulla pensione in considerazione dei periodi di contribuzione figurativa per malattia veniva nominato, in corso di causa Ctu contabile, dott.ssa . Per_1
Quest'ultima, nella relazione peritale depositata, dava atto che: alla ricorrente viene applicato il sistema di calcolo retributivo avendo la stessa maturato più di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995; che, trattandosi di lavoratore agricolo, trova applicazione la specifica disciplina relativa alla conversione dei giorni lavorati in settimane contributive;
che le settimane di contribuzione figurativa per malattia ed infortunio possono essere considerate, a fini pensionistici, nei limiti individuati dalla circolare n. 11/2003 e dalla normativa in essa richiamata. CP_1
Pertanto, alla luce delle conclusioni del Ctu nominato, che in questa sede si condividono, deve ritenersi che “il rateo pensionistico spettante al ricorrente alla decorrenza originaria della pensione, considerati i periodi di contribuzione figurativa per malattia indicati nell'estratto contributivo nei limiti di utilizzabilità visti dalla disciplina vigente (v. circ. n. 11/2003 punto 4) anche considerando che il CP_1 ricorrente è bracciante agricolo, è pari ad € 672,96.
La differenza dovuta al ricorrente sulla pensione nel triennio dal deposito del ricorso
è pari ad € 15.952,01”.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per un importo mensile pari ad € 672,96 con conseguente condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 differenze dovute a titolo di arretrati da quantificarsi in € 15.952,01 in riferimento al triennio antecedente al deposito del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Le spese di Ctu, liquidate in separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con un rateo mensile di importo pari ad €
672,96;
2. Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_1
15.952,01 a titolo di arretrati maturati in relazione al triennio antecedente il deposito del presente ricorso;
3. Condanna l' al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € CP_1
1.800,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione
4.Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1 separato decreto
Taranto, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli