Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.