Articolo 1 della Legge 2 agosto 1962, n. 1208
Articolo 2
Versione
5 settembre 1962
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 5 settembre 1962