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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale;
dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott. Silvia Carosio Giudice relatore dott. Fabrizio Alessandria Guidice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8573/25 promossa da:
, nato a Kalyobiya in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Barbato
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 lett. c) TUI;
in subordine, per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento n. 1935/2024 della Questura di Torino con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) d.lgs. 286/98 in quanto convivente con il fratello cittadino italiano, allegando la sussistenza della convivenza e l'assenza della pericolosità sociale. In subordine, il ricorrente insta per la concessione del permesso di protezione speciale. Il si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda rimarcando la Controparte_1 mancanza della convivenza con il fratello che vive in altra città per lavoro e l'assenza dei presupposti per l'ulteriore permesso richiesto, stante la mancata integrazione. All'udienza di comparizione in data 23.10.2025 la difesa presente concludeva come da verbale e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte.
pagina 1 di 3 In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 19, co. 2, T.U.I. “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti …omissis… “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana...”. Inoltre, si osserva che l'art. 4 co. 3 stabilisce che “non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Con riguardo al primo aspetto, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Segnatamente, secondo il consolidatissimo orientamento della Corte di Cassazione, “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). Ai fini della configurabilità del requisito della convivenza, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito inoltre che «non è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela entro il secondo grado o di coniugio con un cittadino italiano, ma è necessario che lo straniero abbia instaurato con quest'ultimo un effettivo rapporto di convivenza. La necessità di tale requisito è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità anche in riferimento all'art. 28 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 334, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero nei confronti del quale operi il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c), cit.: pur rilevandosi che, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedeva che la valutazione discrezionale richiesta ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno si applicasse solo allo straniero che avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che avesse legami familiari nel territorio dello Stato (cfr. Corte cost., sent. n. 202 del 2013), la tutela rafforzata prevista da tale disposizione si estende a tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dalla circostanza che vi abbiano fatto ingresso in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, si è infatti osservato che i fratelli entrambi maggiorenni non rientrano nella nozione di famiglia rilevante ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286, ma possono ottenere il permesso di soggiorno soltanto ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. c) del medesimo decreto, oppure ai sensi dell'art. 3, comma secondo, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che consente l'ingresso o il soggiorno in territorio comunitario di “ogni altro familiare”, qualunque sia la cittadinanza, non definito all'art. 2, comma primo, lett. b), ma solo se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione; in proposito, è stato ritenuto inappropriato anche il richiamo all'art. 8 della CEDU, affermandosi che, nonostante il progressivo
pagina 2 di 3 ampliamento determinatosi nella più recente interpretazione giurisprudenziale, la nozione di “vita familiare” prevista da tale disposizione non può essere estesa fino ad includervi la mera relazione di parentela tra due fratelli entrambi maggiorenni, occorrendo invece la prova rigorosa di legami personali effettivi ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza tra i fratelli medesimi (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/ 2020, n. 7427)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16785). Orbene, venendo al caso di specie, osserva questo Giudice che il ricorrente non ha fornito una prova rigorosa – che è a suo carico - dell'effettiva convivenza e condivisione di una vita familiare con il fratello. In primo luogo emerge come, in base agli accertamenti eseguiti, compiuti in giorni e orari diversi in un notevole lasso di tempo, seppur il ricorrente sia stato rintracciato, al contrario, non è mai stato rintracciato il fratello che, come pacificamente ammesso dal ricorrente e nel ricorso medesimo, lavora fuori Torino nell'ambito della ristorazione e passa dei periodi nella città del luogo di lavoro (Venezia). A tale quadro si aggiunga che permane all'attualità la pericolosità sociale del ricorrente che prevale nella valutazione degli altri elementi sussistenti in concreto: ed invero, il fatto che il ricorrente sia in Italia da molti anni (dal 2003) e la presenza dei genitori e del fratello in Italia sono circostanze recessive rispetto ai precedenti penali del ricorrente, dotati di una portata lesiva di rilievo per l'ordinamento considerato che dette circostanze non hanno aiutato il ricorrente, né a reperire un'attività di lavoro stabile o di formazione, dimostrativa della volontà di resipiscenza né a raggiungere un livello di integrazione nel tessuto italiano. Conseguentemente, non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento di un permesso di protezione speciale. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare alla P.A. costituita le spese di lite che liquida in euro 1500, oltre Iva e Cpa se dovute;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 30.10.2025
Il giudice relatore Dott.ssa Silvia Carosi Il Presidente
Dott.ssa Roberta Dotta
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