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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 15.4.2025 N. 44/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 445bis c.p.c. promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Marini e l'Avv. Oltramari, presso lo Studio dei quali in Bergamo, via XX Settembre n. 50, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
_1
(C.F. ) P.IVA_1 con il Funzionario delegato dott.ssa Sciaraffa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Cremona, Piazza Cadorna n. 17 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato in data 28 gennaio 2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione
[...]
Lavoro – l' , per _1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica all' ( – Direzione Provinciale di Cremona, Piazza CP_1 P.IVA_1
Cadorna n. 17, Cremona - del ricorso e del pedissequo decreto, voglia disporre accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., volto a verificare le condizioni sanitarie della Signora legittimanti il riconoscimento dello stato Parte_1 di handicap ai sensi dell'art. 3, comma, 3, L. 5.2.1992, n. 104, con i relativi benefici di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali e rifusione di spese per C.T.U. e per la consulenza tecnica di parte”. A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere presentato istanza di accertamento dello stato di invalidità civile ed handicap, esponendo che, a seguito della valutazione operata dall'apposita Commissione Medica, l' l'aveva CP_1 riconosciuta invalida civile in misura pari all'80% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, Legge n. 104/1992; aveva, invece, negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Con provvedimento del 28 gennaio 2025, il Tribunale ha fissato l'udienza del 24 marzo 2025, nominando contestualmente il CTU.
Con comparsa depositata in data 25 febbraio 2025, si è costituito l
[...]
, rappresentando di avere _1 provveduto, nell'ambito del procedimento di autotutela svolto nelle more, al riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie di handicap grave.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“si chiede fin d'ora che la controversia venga decisa con declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Si chiede altresì che non venga dato seguito alla consulenza medico legale e che il fascicolo venga rimesso al giudice assegnatario”.
Con provvedimento in data 26 febbraio 2025, pertanto, il Tribunale ha revocato l'incarico al CTU nominato e, all'odierna udienza, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione;
il procuratore di parte ricorrente ha confermato l'intervenuto riconoscimento e ha chiesto la condanna dell' _1
alla rifusione integrale delle spese di lite.
[...]
*** * ***
1. Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, per intervenuto riconoscimento, in capo a della condizione di handicap grave Parte_1 ex art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992.
È infatti pacifico, oltre che documentalmente provato e confermato dalla difesa attorea, che l'Istituto ha dichiarato, nelle more, la ricorrente “PORTATORE DI
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART. 3 della L.
104/1992). / con Decorrenza dalla Data della Domanda, 2/02/2024”, come da verbale di
2 autotutela n. prot. 2600.21/02/2025.0038495 U (cfr. fascicolo resistente), CP_1 ritualmente prodotto dall' . Controparte_2
*** * ***
2. Passando alla regolazione delle spese di lite, in mancanza di accordo tra le parti, la stessa segue il criterio della soccombenza virtuale.
A tal fine, occorre considerare che l ha riconosciuto in Controparte_2 autotutela la sussistenza delle condizioni indicate dalla difesa attorea - dimostrando la fondatezza della pretesa - solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo e della sua notifica in uno al decreto di fissazione di udienza;
così facendo, tuttavia, ha evitato la mera prosecuzione del procedimento – di talché è senz'altro giustificata la compensazione delle spese relative a ogni attività successiva al riconoscimento in autotutela – ma non anche la sua instaurazione ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari. Per tali ragioni, l' _1
, in forza del principio di causalità, deve essere condannato a rifondere alla
[...] parte ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore
(scaglione 26.000-52.000) e della bassa complessità della causa, nonché delle fasi concretamente esperite (fase di studio e fase introduttiva, essendo il riconoscimento intervenuto prima dell'udienza ed essendo quest'ultima divenuta strumentale alla sola conclusione del procedimento e alla liquidazione delle spese di lite, senza svolgimento della fase istruttoria).
Vanno, altresì, rifuse le spese sostenute per la perizia medico-legale ante causam
(cfr. produzione del 10.4.2025), siccome precedenti e strumentali alla proposizione del giudizio, in esito al quale è intervenuto il provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l'
[...]
. _1
Condanna l' a _1 rifondere alla parte ricorrente le spese del grado, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 250,00 per spese ed
€ 21,50 per contributo unificato se dovuto e pagato.
Cremona, 15 aprile 2025
3 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 445bis c.p.c. promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Marini e l'Avv. Oltramari, presso lo Studio dei quali in Bergamo, via XX Settembre n. 50, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
_1
(C.F. ) P.IVA_1 con il Funzionario delegato dott.ssa Sciaraffa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Cremona, Piazza Cadorna n. 17 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato in data 28 gennaio 2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione
[...]
Lavoro – l' , per _1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica all' ( – Direzione Provinciale di Cremona, Piazza CP_1 P.IVA_1
Cadorna n. 17, Cremona - del ricorso e del pedissequo decreto, voglia disporre accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., volto a verificare le condizioni sanitarie della Signora legittimanti il riconoscimento dello stato Parte_1 di handicap ai sensi dell'art. 3, comma, 3, L. 5.2.1992, n. 104, con i relativi benefici di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali e rifusione di spese per C.T.U. e per la consulenza tecnica di parte”. A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere presentato istanza di accertamento dello stato di invalidità civile ed handicap, esponendo che, a seguito della valutazione operata dall'apposita Commissione Medica, l' l'aveva CP_1 riconosciuta invalida civile in misura pari all'80% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, Legge n. 104/1992; aveva, invece, negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Con provvedimento del 28 gennaio 2025, il Tribunale ha fissato l'udienza del 24 marzo 2025, nominando contestualmente il CTU.
Con comparsa depositata in data 25 febbraio 2025, si è costituito l
[...]
, rappresentando di avere _1 provveduto, nell'ambito del procedimento di autotutela svolto nelle more, al riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie di handicap grave.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“si chiede fin d'ora che la controversia venga decisa con declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Si chiede altresì che non venga dato seguito alla consulenza medico legale e che il fascicolo venga rimesso al giudice assegnatario”.
Con provvedimento in data 26 febbraio 2025, pertanto, il Tribunale ha revocato l'incarico al CTU nominato e, all'odierna udienza, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione;
il procuratore di parte ricorrente ha confermato l'intervenuto riconoscimento e ha chiesto la condanna dell' _1
alla rifusione integrale delle spese di lite.
[...]
*** * ***
1. Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, per intervenuto riconoscimento, in capo a della condizione di handicap grave Parte_1 ex art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992.
È infatti pacifico, oltre che documentalmente provato e confermato dalla difesa attorea, che l'Istituto ha dichiarato, nelle more, la ricorrente “PORTATORE DI
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART. 3 della L.
104/1992). / con Decorrenza dalla Data della Domanda, 2/02/2024”, come da verbale di
2 autotutela n. prot. 2600.21/02/2025.0038495 U (cfr. fascicolo resistente), CP_1 ritualmente prodotto dall' . Controparte_2
*** * ***
2. Passando alla regolazione delle spese di lite, in mancanza di accordo tra le parti, la stessa segue il criterio della soccombenza virtuale.
A tal fine, occorre considerare che l ha riconosciuto in Controparte_2 autotutela la sussistenza delle condizioni indicate dalla difesa attorea - dimostrando la fondatezza della pretesa - solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo e della sua notifica in uno al decreto di fissazione di udienza;
così facendo, tuttavia, ha evitato la mera prosecuzione del procedimento – di talché è senz'altro giustificata la compensazione delle spese relative a ogni attività successiva al riconoscimento in autotutela – ma non anche la sua instaurazione ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari. Per tali ragioni, l' _1
, in forza del principio di causalità, deve essere condannato a rifondere alla
[...] parte ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore
(scaglione 26.000-52.000) e della bassa complessità della causa, nonché delle fasi concretamente esperite (fase di studio e fase introduttiva, essendo il riconoscimento intervenuto prima dell'udienza ed essendo quest'ultima divenuta strumentale alla sola conclusione del procedimento e alla liquidazione delle spese di lite, senza svolgimento della fase istruttoria).
Vanno, altresì, rifuse le spese sostenute per la perizia medico-legale ante causam
(cfr. produzione del 10.4.2025), siccome precedenti e strumentali alla proposizione del giudizio, in esito al quale è intervenuto il provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l'
[...]
. _1
Condanna l' a _1 rifondere alla parte ricorrente le spese del grado, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 250,00 per spese ed
€ 21,50 per contributo unificato se dovuto e pagato.
Cremona, 15 aprile 2025
3 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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