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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1319/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CI GIANCARLO CE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 830/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249026578846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Inammissibilità e comunque rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 830/25
Con ricorso notificato a mezzo PEC consegnata il 14.01.25 ad AGENZIA delle ENTRATE ed AGENZIA delle Entrate Riscossione, poi depositato il 11.02.25, Ricorrente_1 nato a [...] il [...] residente, come da certificato storico di residenza allegato al ricorso (dal 26.02.16) in Indirizzo_1
, come in atti rappresentato e difeso, impugnava:
- Intimazione di pagamento n. 29320249026578846 000 notificata in data 16.11.2024 relativa a richiesta il pagamento da parte della Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania – della Tassa Auto per l'importo di € 276,50 per l'anno di imposta 2015, in particolare avente sottostante:
1) cartella di pagamento n. 29320210054424626 000 asseritamente notificata in data 05.12.2022 Tassa
Auto 2015;
Eccepiva il ricorrente la omessa notifica della cartella di pagamento impugnata (atto presupposto), la intervenuta prescrizione, ed il difetto di motivazione. In particolare, trattandosi di una imposta che si riferisce all'anno 2015 risulterebbe ampiamente decorso il termine triennale di decadenza in assenza di notifica di avviso di accertamento o della cartella di pagamento.
Inoltre anche l'avviso di intimazione di pagamento deve essere congruamente motivato.
Infatti, il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria. Nel caso di specie, essendo inesistente la notificazione degli atti prodromici all'avviso, il contribuente non viene posto in grado di contestare nel merito la pretesa tributaria rendendo viziata la procedura per cui è causa. Nello specifico, il contribuente non è in grado di stabilire a quale automezzo faccia riferimento l'intimazione impugnata.
In data 17.03.25 si costituiva Agenzia delle Entrate che, premessa la allegata notifica della cartella sottostante la intimazione, eccepiva la inammissibilità della impugnazione avverso l'atto di Intimazione, la prescrizione a seguito della irretrattabilità della pretesa, e la congrua motivazione delle intimazioni a motivo della avvenuta notifica, che si riservava di documentare, della cartella di pagamento, dunque nota al contribuente e di cui era sufficiente il mero richiamo nominativo nella intimazione ad adempiere. Allegava atto interno di avviso di accertamento per tassa Auto, privo tuttavia di relata di notifica.
Con decreto presidenziale si disponeva trattazione del ricorso per la pubblica udienza del 30.01.26.
Non risulta costituito l'agente della Riscossione.
Con memoria di udienza del 19.01.26, la difesa del ricorrente, sulla produzione di Agenzia Entrate, deduceva che dalla costituzione di Agenzia Entrate, nessuna prova era stata fornita dalla resistente sulla notifica dell'accertamento e delle cartelle all'indirizzo pec del ricorrente (ricavato esclusivamente dal registro INI-
PEC).
Oltre a non indicare a quale indirizzo pec le notifiche siano state effettuate, l'ADE non depositava attestazione della mancata notifica asserendo solo che alle date di inoltro, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido e attivo. Sul punto ricordava che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'articolo 60 ter, poi, statuisce che “Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo …” seguiva invio di avvenuta comunicazione telematica di cui si notiziava il destinatario. Pertanto, l'ADE avrebbe dovuto fornire la prova del tentativo di notifica all'indirizzo PEC del destinatario e che la stessa non fosse andata a buon fine perché
l'indirizzo fosse saturo (nel qual caso avrebbe dovuto effettuare un secondo tentativo) o non attivo. La resistente asseriva di aver provveduto alla notifica delle cartelle ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR
n. 602/1973 e di aver inviato all'indirizzo del ricorrente la comunicazione dell'avvenuto deposito. A tal fine depositava però un atto interno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con un numero di raccomandata ma non fornisce prova né del relativo invio né dalla ricezione dell'atto. Infine, la resistente non produce neanche in questa sede copia delle cartelle asseritamente notificate ricavandosi che, anche ove il processo notificatorio venisse ritenuto perfezionato, non vi sarebbe prova di quale atto/i sia stato notificato.
Solo in data 26.01.26, quattro giorni prima dell'udienza del 30.01.26, in patente violazione del disposto di cui all'art. 32 D.lLvo 546/92, Agenzia delle Entrate versava una serie di documenti, priva di alcuna nota illustrativa o memoria esplicativa, a ben vedere ricostruibile come referti di notifica della intimazione e della cartella.
All'udienza di discussione, il difensore del ricorrente contestava la inutilizzabilità della documentazione versata da Agenzia delle Entrate e documentava il corretto indirizzo PEC del ricorrente “avv.andraia@pec. it”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è all'evidenza fondato.
Si evidenzia, preliminarmente, il pacifico avviso giurisprudenziale per cui (v. Commissione Tributaria
Regionale Roma Sez. 22, Sent. n. 00040 del 17/02/2012) l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce, ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato, per intervenuta estinzione medio tempore per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa. Non è invece possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella intimata.
Più di recente, ha statuito Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6436 del 11/03/2025 che In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Per le cartelle di competenza della giustizia tributaria, in assenza, come in specie di prova di notifica delle cartelle, e di pregressi o successivi atti interruttivi rispetto la notifica della cartella, che in specie l'agente della riscossione (non costituito) non ha provato, e non ha compiutamente e correttamente nemmeno provato
Agenzia delle Entrate, con produzione tardiva, inutilizzabile e parziale, ciò detto, in relazione alla data e periodo di imposta (Tassa Auto 2015), deve ritenersi intervenuta la decadenza triennale ex art. 5 comma 51 del D.L. 30/12/1982 n.953 come sostituito dall'art. 3 D.L. 6/11/1985 n. 597 e dal D.L. 6/1/1986 n. 2 convertito nella legge 7/3/1986 n. 60, in base al quale l'azione dell'Amm.ne finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, in mancanza di notifica di avviso di accertamento, ed in assenza peraltro, di qualsivoglia prova di corretta notifica della cartella di pagamento.
Difatti, Agenzia delle Entrate ha solo prodotto, peraltro tardivamente ex art. 32 D.Lvo 546/92, comunicazione di avvenuto deposito telematico della cartella n. 29320210054424626 000 inviata via Pec ad indirizzo che
“non è risultato valido ed attivo”. Risultano altresì versato tardivamente, “Avviso di mancata consegna” ad indirizzo “Email_4” difforme da quello documentato dal ricorrente “Email_5” (seppure in riferimento a visura camerale della società “Società_1 s.r.l.”).
Per giurisprudenza consolidata “In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'Banca_2
che ha sottoscritto l'atto di notifica” Cassazione civile sez. trib. - 30/07/2025, n. 21947.
Ma ancor prima, alcuna prova Agenzia ha versato in atti circa il corretto indirizzo Pec di invio delle cartelle,
o delle successive Comunicazioni di avvenuto invio telematico.
Ne sovviene, a valle, il totale difetto di motivazione in assenza di corretta notifica delle cartelle, non comprendendosi a quale atto sia relativa la omessa registrazione locazione e a quale immobile possa riferirsi.
Per cui la Intimazione impugnata e la cartella sottostante vanno annullate, con conseguente regolamento di spese in linea con la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la Intimazione e la Cartella impugnata e condanna la resistente Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio, che fissa in € 200,00 oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CI GIANCARLO CE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 830/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249026578846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Inammissibilità e comunque rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 830/25
Con ricorso notificato a mezzo PEC consegnata il 14.01.25 ad AGENZIA delle ENTRATE ed AGENZIA delle Entrate Riscossione, poi depositato il 11.02.25, Ricorrente_1 nato a [...] il [...] residente, come da certificato storico di residenza allegato al ricorso (dal 26.02.16) in Indirizzo_1
, come in atti rappresentato e difeso, impugnava:
- Intimazione di pagamento n. 29320249026578846 000 notificata in data 16.11.2024 relativa a richiesta il pagamento da parte della Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania – della Tassa Auto per l'importo di € 276,50 per l'anno di imposta 2015, in particolare avente sottostante:
1) cartella di pagamento n. 29320210054424626 000 asseritamente notificata in data 05.12.2022 Tassa
Auto 2015;
Eccepiva il ricorrente la omessa notifica della cartella di pagamento impugnata (atto presupposto), la intervenuta prescrizione, ed il difetto di motivazione. In particolare, trattandosi di una imposta che si riferisce all'anno 2015 risulterebbe ampiamente decorso il termine triennale di decadenza in assenza di notifica di avviso di accertamento o della cartella di pagamento.
Inoltre anche l'avviso di intimazione di pagamento deve essere congruamente motivato.
Infatti, il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria. Nel caso di specie, essendo inesistente la notificazione degli atti prodromici all'avviso, il contribuente non viene posto in grado di contestare nel merito la pretesa tributaria rendendo viziata la procedura per cui è causa. Nello specifico, il contribuente non è in grado di stabilire a quale automezzo faccia riferimento l'intimazione impugnata.
In data 17.03.25 si costituiva Agenzia delle Entrate che, premessa la allegata notifica della cartella sottostante la intimazione, eccepiva la inammissibilità della impugnazione avverso l'atto di Intimazione, la prescrizione a seguito della irretrattabilità della pretesa, e la congrua motivazione delle intimazioni a motivo della avvenuta notifica, che si riservava di documentare, della cartella di pagamento, dunque nota al contribuente e di cui era sufficiente il mero richiamo nominativo nella intimazione ad adempiere. Allegava atto interno di avviso di accertamento per tassa Auto, privo tuttavia di relata di notifica.
Con decreto presidenziale si disponeva trattazione del ricorso per la pubblica udienza del 30.01.26.
Non risulta costituito l'agente della Riscossione.
Con memoria di udienza del 19.01.26, la difesa del ricorrente, sulla produzione di Agenzia Entrate, deduceva che dalla costituzione di Agenzia Entrate, nessuna prova era stata fornita dalla resistente sulla notifica dell'accertamento e delle cartelle all'indirizzo pec del ricorrente (ricavato esclusivamente dal registro INI-
PEC).
Oltre a non indicare a quale indirizzo pec le notifiche siano state effettuate, l'ADE non depositava attestazione della mancata notifica asserendo solo che alle date di inoltro, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido e attivo. Sul punto ricordava che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'articolo 60 ter, poi, statuisce che “Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo …” seguiva invio di avvenuta comunicazione telematica di cui si notiziava il destinatario. Pertanto, l'ADE avrebbe dovuto fornire la prova del tentativo di notifica all'indirizzo PEC del destinatario e che la stessa non fosse andata a buon fine perché
l'indirizzo fosse saturo (nel qual caso avrebbe dovuto effettuare un secondo tentativo) o non attivo. La resistente asseriva di aver provveduto alla notifica delle cartelle ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR
n. 602/1973 e di aver inviato all'indirizzo del ricorrente la comunicazione dell'avvenuto deposito. A tal fine depositava però un atto interno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con un numero di raccomandata ma non fornisce prova né del relativo invio né dalla ricezione dell'atto. Infine, la resistente non produce neanche in questa sede copia delle cartelle asseritamente notificate ricavandosi che, anche ove il processo notificatorio venisse ritenuto perfezionato, non vi sarebbe prova di quale atto/i sia stato notificato.
Solo in data 26.01.26, quattro giorni prima dell'udienza del 30.01.26, in patente violazione del disposto di cui all'art. 32 D.lLvo 546/92, Agenzia delle Entrate versava una serie di documenti, priva di alcuna nota illustrativa o memoria esplicativa, a ben vedere ricostruibile come referti di notifica della intimazione e della cartella.
All'udienza di discussione, il difensore del ricorrente contestava la inutilizzabilità della documentazione versata da Agenzia delle Entrate e documentava il corretto indirizzo PEC del ricorrente “avv.andraia@pec. it”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è all'evidenza fondato.
Si evidenzia, preliminarmente, il pacifico avviso giurisprudenziale per cui (v. Commissione Tributaria
Regionale Roma Sez. 22, Sent. n. 00040 del 17/02/2012) l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce, ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato, per intervenuta estinzione medio tempore per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa. Non è invece possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella intimata.
Più di recente, ha statuito Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6436 del 11/03/2025 che In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Per le cartelle di competenza della giustizia tributaria, in assenza, come in specie di prova di notifica delle cartelle, e di pregressi o successivi atti interruttivi rispetto la notifica della cartella, che in specie l'agente della riscossione (non costituito) non ha provato, e non ha compiutamente e correttamente nemmeno provato
Agenzia delle Entrate, con produzione tardiva, inutilizzabile e parziale, ciò detto, in relazione alla data e periodo di imposta (Tassa Auto 2015), deve ritenersi intervenuta la decadenza triennale ex art. 5 comma 51 del D.L. 30/12/1982 n.953 come sostituito dall'art. 3 D.L. 6/11/1985 n. 597 e dal D.L. 6/1/1986 n. 2 convertito nella legge 7/3/1986 n. 60, in base al quale l'azione dell'Amm.ne finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, in mancanza di notifica di avviso di accertamento, ed in assenza peraltro, di qualsivoglia prova di corretta notifica della cartella di pagamento.
Difatti, Agenzia delle Entrate ha solo prodotto, peraltro tardivamente ex art. 32 D.Lvo 546/92, comunicazione di avvenuto deposito telematico della cartella n. 29320210054424626 000 inviata via Pec ad indirizzo che
“non è risultato valido ed attivo”. Risultano altresì versato tardivamente, “Avviso di mancata consegna” ad indirizzo “Email_4” difforme da quello documentato dal ricorrente “Email_5” (seppure in riferimento a visura camerale della società “Società_1 s.r.l.”).
Per giurisprudenza consolidata “In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'Banca_2
che ha sottoscritto l'atto di notifica” Cassazione civile sez. trib. - 30/07/2025, n. 21947.
Ma ancor prima, alcuna prova Agenzia ha versato in atti circa il corretto indirizzo Pec di invio delle cartelle,
o delle successive Comunicazioni di avvenuto invio telematico.
Ne sovviene, a valle, il totale difetto di motivazione in assenza di corretta notifica delle cartelle, non comprendendosi a quale atto sia relativa la omessa registrazione locazione e a quale immobile possa riferirsi.
Per cui la Intimazione impugnata e la cartella sottostante vanno annullate, con conseguente regolamento di spese in linea con la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la Intimazione e la Cartella impugnata e condanna la resistente Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio, che fissa in € 200,00 oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino