CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2715/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3784/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401512186 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.01.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 già incluso nella dichiarazione TA.Ri - TEFA presentata dal padre della ricorrente dott. Nominativo_1 il quale versava l'imposta dovuta.
La contribuente depositava copia dei pagamenti eseguiti dal dott. Nominativo_1.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ricorrente nella misura di € 350,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 350,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma, 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
ID IN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3784/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401512186 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.01.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 già incluso nella dichiarazione TA.Ri - TEFA presentata dal padre della ricorrente dott. Nominativo_1 il quale versava l'imposta dovuta.
La contribuente depositava copia dei pagamenti eseguiti dal dott. Nominativo_1.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ricorrente nella misura di € 350,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 350,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma, 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
ID IN