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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3492/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3492/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. OMORETTI PEZZOTTI Parte_1 C.F._1
RA
e
NI BR (C.F. ), con l'Avv. TONONI STEFANO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025) Per_
“a) A titolo di contributo nel mantenimento dei figli e il sig. si Per_1 Parte_1
obbliga a versare alla sig.ra EL BR, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno
10 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00 (duecentoeuro//00) oltre ad indicizzazione annuale
ISTAT per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate e regolamentate come da
Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, che si consegna in copia alle parti.
L'assegno unico familiare verrà percepito al 50% da ciascuno dei due genitori.
1 Per_ b) “Affidamento congiunto dei figli minori e con residenza presso la madre. Le modalità Per_1
di accudimento della prole sono condizionate dagli orari lavorativi dei genitori: il padre lavora con turni settimanali (7:00-15:30, 14.00-22.00), la madre invece ha una turnazione variabile che comporta
Per_ comunque il rientro a casa per l'ora di cena. I figli ed , terminata la scuola si recano Per_1
sempre a pranzo dai nonni paterni a cui il sig. orrisponde di sua iniziativa una somma Parte_1
per contribuire alla spesa dei pranzi. Quando il padre ha il turno lavorativo della mattina si occupa lui di accompagnarli alle attività e/o assisterli nei compiti e/o visite mediche;
quando ha il turno lavorativo pomeridiano tali incombenze sono gestite dai nonni paterni. I figli vengono poi ripresi dalla casa dei nonni paterni dalla madre quando questa termina il turno lavorativo. La madre trascorre con i figli il mercoledì pomeriggio. I figli staranno con il padre ogni quindici giorni dal venerdì ore
22:00 (fine turno del padre) alle 20.30 della domenica, cena compresa oltre ad un pernottamento infrasettimanale presso il padre. Per quanto concerne le festività i genitori stabiliranno di volta in volta la frequentazione in base ai propri impegni e turni lavorativi, cercando comunque di rispettare il seguente calendario: Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
sette giorni consecutivi con il padre nel periodo natalizio, che comprenderanno il Natale, quando questo è di competenza del padre, oppure l'ultimo dell'anno/Capodanno; tre giorni consecutivi con il padre nel periodo pasquale, con la precisazione che il giorno di Pasqua sarà con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Entrambi i genitori potranno trascorrere parte della giornata del compleanno dei figli con gli stessi;
il sig. rascorrerà con i figli la festa del papà, la sig.ra BR Parte_1
trascorrerà con i figli la festa della mamma. I figli trascorreranno quindici giorni (anche non consecutivi) con ciascuno dei due genitori nel periodo estivo, con la precisazione che ognuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il proprio periodo entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le suddette modalità costituiscono il minimum e potranno variare secondo le specifiche richieste dei figli (ossia qualora i figli volessero trascorrere più tempo con il padre).
c) Quanto alla casa coniugale in comproprietà per quote indivise del 50%, sita in Rovato (BS), via
Redipuglia n. 14 gravata da mutuo ipotecario, il sig. i obbliga a cedere a titolo gratuito Parte_1
la sua quota alla sig.ra BR. La sig.ra BR assume l'obbligo dell' integrale pagamento del mutuo residuo cointestato e quindi dell'intera rata mensile, qualora l'obbligata omettesse il pagamento di una o più rate del mutuo e la Banca mutuante ne richiedesse il pagamento al sig. quest'ultimo è espressamente ed incondizionatamente autorizzato a compensare le Parte_1
somme che dovrà versare alla Banca mutuante con gli importi da esso mensilmente dovuti alla sig.ra Per_ BR a titolo di assegno di mantenimento e/o di spese straordinarie per i figli e . L'atto Per_1
di cessione di quota di bene immobile avverrà con atto notarile entro e non oltre 30 giorni dalla data
2 di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con oneri e spese notarili a carico per intero della sig.ra BR.
d) La rata del finanziamento - intestato a e contratto per l'acquisto di beni Parte_1
comuni in costanza di matrimonio (automobile, arredamento ed elettrodomestici) - verrà pagata nella misura del 50% da parte di ciascuno dei due ricorrenti.
e) Il sig. rinuncia a tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale che vengono dallo Parte_1
stesso lasciati alla sig.ra BR e dichiara di avere asportato dalla stessa tutti i suoi beni personali.
f) Nulla viene previsto a titolo di mantenimento per l'uno e l'altro coniuge essendo entrambi economicamente autonomi svolgendo attività lavorativa regolarmente retribuita.
g) Al fine di definire i propri rapporti economici, le parti concordano fin d'ora che:
- la sig. EL BR provvederà ad aprire un nuovo conto corrente a sé intestato, disponendo l'addebito su detto conto delle rate mensili di mutuo;
- alla data del 01.05.2029, ossia all'estinzione del finanziamento, le parti provvederanno contestualmente all'estinzione del conto corrente cointestato n. 6812 filiale di Passirano CP_1
(BS) che nelle more rimane aperto soltanto per provvedere al pagamento della rata del finanziamento;
- a far data dalla firma del deposito del presente ricorso, la sig.ra EL BR sarà obbligata al pagamento dell'intero residuo mutuo e della relativa rata mensile, cointestato ad entrambe le parti per l'acquisto della casa che fu coniugale e ciò fino all'estinzione del mutuo stesso;
contestualmente al deposito del presente ricorso il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel Parte_1
Per_ mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio;
la Per_1 somma di euro 449,97 (debito alla data del 31.10.2024 ovvero l'importo risultante alla data del deposito del ricorso) a titolo di arretrati per mancato adeguamento Istat di detti assegni maturati e non corrisposte oltre ad interessi legali verrà versata dal sig. n tre rate mensili consecutive Parte_1
la prima coincidente con la data del deposito del ricorso;
-a ciascun coniuge rimarrà assegnata in via definitiva l'automobile attualmente intestata con reciproca rinuncia a richieste di conguaglio/rimborso delle eventuali differenze di valore delle due vetture;
a far data dalla firma del presente ricorso, ciascun coniuge si assume in via definitiva gli oneri di mantenimento della propria autovettura.
I coniugi danno atto che con il presente accordo hanno definito ogni questione economica tra di essi pendente, di non avere altri beni comuni da dividere, né di vantare reciprocamente diritti di restituzione e/o rimborsi a sensi degli artt.179 c.c. e 192 c.c. e pertanto espressamente dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente oltre a quanto stabilito nel presente ricorso.
h) Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti personali validi per l'espatrio.
3 i) Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio sono interamente compensate tra le part”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CAZZAGO SAN MARTINO (BS) in data
2.9.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO al n. 22, parte II, serie A, anno 2006.
Per_ Dall'unione sono nati i figli il 3.9.2009 e il 31.1.2012. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5567/2021 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 22.7.2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3492/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. OMORETTI PEZZOTTI Parte_1 C.F._1
RA
e
NI BR (C.F. ), con l'Avv. TONONI STEFANO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025) Per_
“a) A titolo di contributo nel mantenimento dei figli e il sig. si Per_1 Parte_1
obbliga a versare alla sig.ra EL BR, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno
10 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00 (duecentoeuro//00) oltre ad indicizzazione annuale
ISTAT per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate e regolamentate come da
Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, che si consegna in copia alle parti.
L'assegno unico familiare verrà percepito al 50% da ciascuno dei due genitori.
1 Per_ b) “Affidamento congiunto dei figli minori e con residenza presso la madre. Le modalità Per_1
di accudimento della prole sono condizionate dagli orari lavorativi dei genitori: il padre lavora con turni settimanali (7:00-15:30, 14.00-22.00), la madre invece ha una turnazione variabile che comporta
Per_ comunque il rientro a casa per l'ora di cena. I figli ed , terminata la scuola si recano Per_1
sempre a pranzo dai nonni paterni a cui il sig. orrisponde di sua iniziativa una somma Parte_1
per contribuire alla spesa dei pranzi. Quando il padre ha il turno lavorativo della mattina si occupa lui di accompagnarli alle attività e/o assisterli nei compiti e/o visite mediche;
quando ha il turno lavorativo pomeridiano tali incombenze sono gestite dai nonni paterni. I figli vengono poi ripresi dalla casa dei nonni paterni dalla madre quando questa termina il turno lavorativo. La madre trascorre con i figli il mercoledì pomeriggio. I figli staranno con il padre ogni quindici giorni dal venerdì ore
22:00 (fine turno del padre) alle 20.30 della domenica, cena compresa oltre ad un pernottamento infrasettimanale presso il padre. Per quanto concerne le festività i genitori stabiliranno di volta in volta la frequentazione in base ai propri impegni e turni lavorativi, cercando comunque di rispettare il seguente calendario: Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
sette giorni consecutivi con il padre nel periodo natalizio, che comprenderanno il Natale, quando questo è di competenza del padre, oppure l'ultimo dell'anno/Capodanno; tre giorni consecutivi con il padre nel periodo pasquale, con la precisazione che il giorno di Pasqua sarà con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Entrambi i genitori potranno trascorrere parte della giornata del compleanno dei figli con gli stessi;
il sig. rascorrerà con i figli la festa del papà, la sig.ra BR Parte_1
trascorrerà con i figli la festa della mamma. I figli trascorreranno quindici giorni (anche non consecutivi) con ciascuno dei due genitori nel periodo estivo, con la precisazione che ognuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il proprio periodo entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le suddette modalità costituiscono il minimum e potranno variare secondo le specifiche richieste dei figli (ossia qualora i figli volessero trascorrere più tempo con il padre).
c) Quanto alla casa coniugale in comproprietà per quote indivise del 50%, sita in Rovato (BS), via
Redipuglia n. 14 gravata da mutuo ipotecario, il sig. i obbliga a cedere a titolo gratuito Parte_1
la sua quota alla sig.ra BR. La sig.ra BR assume l'obbligo dell' integrale pagamento del mutuo residuo cointestato e quindi dell'intera rata mensile, qualora l'obbligata omettesse il pagamento di una o più rate del mutuo e la Banca mutuante ne richiedesse il pagamento al sig. quest'ultimo è espressamente ed incondizionatamente autorizzato a compensare le Parte_1
somme che dovrà versare alla Banca mutuante con gli importi da esso mensilmente dovuti alla sig.ra Per_ BR a titolo di assegno di mantenimento e/o di spese straordinarie per i figli e . L'atto Per_1
di cessione di quota di bene immobile avverrà con atto notarile entro e non oltre 30 giorni dalla data
2 di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con oneri e spese notarili a carico per intero della sig.ra BR.
d) La rata del finanziamento - intestato a e contratto per l'acquisto di beni Parte_1
comuni in costanza di matrimonio (automobile, arredamento ed elettrodomestici) - verrà pagata nella misura del 50% da parte di ciascuno dei due ricorrenti.
e) Il sig. rinuncia a tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale che vengono dallo Parte_1
stesso lasciati alla sig.ra BR e dichiara di avere asportato dalla stessa tutti i suoi beni personali.
f) Nulla viene previsto a titolo di mantenimento per l'uno e l'altro coniuge essendo entrambi economicamente autonomi svolgendo attività lavorativa regolarmente retribuita.
g) Al fine di definire i propri rapporti economici, le parti concordano fin d'ora che:
- la sig. EL BR provvederà ad aprire un nuovo conto corrente a sé intestato, disponendo l'addebito su detto conto delle rate mensili di mutuo;
- alla data del 01.05.2029, ossia all'estinzione del finanziamento, le parti provvederanno contestualmente all'estinzione del conto corrente cointestato n. 6812 filiale di Passirano CP_1
(BS) che nelle more rimane aperto soltanto per provvedere al pagamento della rata del finanziamento;
- a far data dalla firma del deposito del presente ricorso, la sig.ra EL BR sarà obbligata al pagamento dell'intero residuo mutuo e della relativa rata mensile, cointestato ad entrambe le parti per l'acquisto della casa che fu coniugale e ciò fino all'estinzione del mutuo stesso;
contestualmente al deposito del presente ricorso il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel Parte_1
Per_ mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio;
la Per_1 somma di euro 449,97 (debito alla data del 31.10.2024 ovvero l'importo risultante alla data del deposito del ricorso) a titolo di arretrati per mancato adeguamento Istat di detti assegni maturati e non corrisposte oltre ad interessi legali verrà versata dal sig. n tre rate mensili consecutive Parte_1
la prima coincidente con la data del deposito del ricorso;
-a ciascun coniuge rimarrà assegnata in via definitiva l'automobile attualmente intestata con reciproca rinuncia a richieste di conguaglio/rimborso delle eventuali differenze di valore delle due vetture;
a far data dalla firma del presente ricorso, ciascun coniuge si assume in via definitiva gli oneri di mantenimento della propria autovettura.
I coniugi danno atto che con il presente accordo hanno definito ogni questione economica tra di essi pendente, di non avere altri beni comuni da dividere, né di vantare reciprocamente diritti di restituzione e/o rimborsi a sensi degli artt.179 c.c. e 192 c.c. e pertanto espressamente dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente oltre a quanto stabilito nel presente ricorso.
h) Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti personali validi per l'espatrio.
3 i) Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio sono interamente compensate tra le part”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CAZZAGO SAN MARTINO (BS) in data
2.9.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO al n. 22, parte II, serie A, anno 2006.
Per_ Dall'unione sono nati i figli il 3.9.2009 e il 31.1.2012. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5567/2021 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 22.7.2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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