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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/11/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 561/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 561/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Vincenzo Antonio Cozza, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Polla (SA), al Corso Vittorio Emanuele I
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Alfonso Cesarano, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Arsenio (SA) alla Via dell'Unità d'Italia n. 189/191
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 24.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.06.2015 la Sig.ra chiedeva all'adito Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Polla (SA) il
02.12.2000 con il Sig. , dalla cui unione sono nati i due figli, (in Controparte_1 Persona_1
Polla il 19 agosto 2006) e (in Polla in data 24 maggio 2010). Persona_2
La predetta ricorrente deduceva di essersi separata consensualmente dal marito dinanzi al Tribunale di Lagonegro, giusta omologa del 16.12.2020 (proc. n. 60/2020 R.G.), precisando di aver definito ogni questione economica con il coniuge negli anni successivi alla separazione e di aver mantenuto ottimi rapporti, anche in relazione ai figli, seppur ormai l'affectio coniugalis era del tutto venuto meno.
Pertanto, la ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) Disporre l'affido condiviso della minore che vivrà con la madre presso la propria residenza in Sala Consilina alla via Stazione con Per_2 diritto del padre di poterla vedere e tenere con sé liberamente previo accordo con la madre e, nell'ipotesi in cui non vi fosse accordo alle seguenti condizioni “al padre potrà tenerla con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00. La minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se , ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
nelle Per_2 vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorrerà Per_2 con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
b) Disporre che ogni coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
c) Disporre il contributo del sig. nei confronti della figlia fino a quando non sarà autosufficiente CP_1 Per_2 fissandolo nella misura di euro 400,00 oltre spese straordinarie nella misura della metà (o anche comprensiva delle stesse) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (al 100%) o, comunque, in quella che sarà ritenuta di giustizia alla luce delle suindicate motivazioni;
d) Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento nei confronti del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”.
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, comunicati gli atti al PM, con comparsa di costituzione, depositata il 18.09.2025, si costituiva in giudizio il resistente , il quale non contestando la richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la ricorrente, concludeva chiedendo all'adito
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a)
Disporre l'affido condiviso del minore , che vivrà con la madre presso la propria Persona_2 residenza in Sala Consilina alla via Stazione con diritto del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente previo accordo con la madre e, nell'ipotesi in cui non vi fosse accordo alle seguenti condizioni “Il padre potrà tenerlo con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se , ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre Per_2 oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non Per_2 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”. b) Il figlio , nato a [...] il 19 agosto Persona_1
2006, continuerà a vivere con il padre che provvederà al suo sostentamento sino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica, essendo al momento disoccupato. c) Disporre che ogni coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento. d) Disporre il contributo del sig.
nei confronti del figlio , fino a quando non sarà autosufficiente, fissandolo nella CP_1 Per_2 misura di euro 300,00, somma comprensiva di tutto, anche delle spese straordinarie, nessuna esclusa. e) Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento nei confronti del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”.
Il 14.10.2025 le parti indicavano di aver raggiunto un accordo e rinunciavano a comparire in udienza chiedendo la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con note di trattazione per l'udienza del 21.10.2025, depositate in data 14.10.2025, le parti depositavano contestualmente l'accordo che risulta debitamente sottoscritto dalle parti.
Il Tribunale, con ordinanza del 24.10.2024, resa all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025, rilevato che le parti avevano rinunciato a comparire in udienza, dichiarato di non volersi riconciliare e depositato l'accordo cui erano pervenute, rimetteva la causa in decisione e mandava gli atti al PM per il parere.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria del 24.10.2025.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi almeno sei mesi dalla comparizione delle parti per l'omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 16.12.2020 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Polla (SA) il 02.12.2000, alle seguenti condizioni:
“1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;
2. La minore viene affidata ad entrambi i genitori e conviverà con la madre in Persona_2
Sala Consilina alla via Stazione;
nulla questio in ordine al figlio maggiorenne che, Persona_1 per sua libera scelta, preferisce convivere con il padre in Polla alla via Tiberio Gracco.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo Per_2 conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la piccola con sé;
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre che tengano conto del preminente interesse della figlia, trascorrerà con lei:
5. 2 giorni infrasettimanali, al mese, da concordarsi tra i genitori stessi;
6. In mancanza di accordo il padre potrà tener con sé la piccola il martedì ed il giovedì Per_2 di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
7. per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
8. per 2 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
9. per 2 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
10. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà nei confronti della sig.ra la somma mensile di euro 400,00 onnicomprensiva anche delle spese straordinarie e Parte_1 di ogni altro importo eventualmente dovuto a cui la sig.ra rinuncia essendo ad Ella attribuito Pt_1
l'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico;
11. Il sig. rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico e Universale che andrà CP_1 corrisposto, per l'intero e per il figlio , alla sig.ra ; Per_2 Parte_1
12. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
13. Con la sottoscrizione della presente la sig.ra dichiara di aver sempre ricevuto quanto Pt_1 dovuto a titolo di mantenimento da parte del coniuge rinunciando a qualsivoglia pretesa in ordine al pregresso;
14. Vi sarà integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio pendente presso il
Tribunale di Lagonegro (Pz);
15. In ragione di quanto sopra, e con l'esatto adempimento di quanto previsto nella presente scrittura, le parti - ora per allora - reciprocamente dichiarano di null'altro avere a pretendere in relazione alla causale da esse rivendicata nel giudizio al RG N. 561/2025 e così per qualsivoglia titolo e/o ragione da/ad essi dipendente e/o connessa;
16. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa;
17. Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Vincenzo Antonio Cozza e Alfonso Cesarano, anche per rinuncia ad avvalersi del vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, legge
247/2012.”.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Le spese vanno compensate secondo l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Polla (SA) il 2 dicembre 2000 tra , nato a [...]_1
(SA) il 14.07.1976 e nata a [...] il [...] (ATTO n. 28, P. II, S. A Parte_1 dell'anno 2000 del Comune di Polla).
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
◼ Compensa le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente/ Giudice est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 561/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Vincenzo Antonio Cozza, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Polla (SA), al Corso Vittorio Emanuele I
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Alfonso Cesarano, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Arsenio (SA) alla Via dell'Unità d'Italia n. 189/191
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 24.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.06.2015 la Sig.ra chiedeva all'adito Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Polla (SA) il
02.12.2000 con il Sig. , dalla cui unione sono nati i due figli, (in Controparte_1 Persona_1
Polla il 19 agosto 2006) e (in Polla in data 24 maggio 2010). Persona_2
La predetta ricorrente deduceva di essersi separata consensualmente dal marito dinanzi al Tribunale di Lagonegro, giusta omologa del 16.12.2020 (proc. n. 60/2020 R.G.), precisando di aver definito ogni questione economica con il coniuge negli anni successivi alla separazione e di aver mantenuto ottimi rapporti, anche in relazione ai figli, seppur ormai l'affectio coniugalis era del tutto venuto meno.
Pertanto, la ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) Disporre l'affido condiviso della minore che vivrà con la madre presso la propria residenza in Sala Consilina alla via Stazione con Per_2 diritto del padre di poterla vedere e tenere con sé liberamente previo accordo con la madre e, nell'ipotesi in cui non vi fosse accordo alle seguenti condizioni “al padre potrà tenerla con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00. La minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se , ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
nelle Per_2 vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorrerà Per_2 con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
b) Disporre che ogni coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
c) Disporre il contributo del sig. nei confronti della figlia fino a quando non sarà autosufficiente CP_1 Per_2 fissandolo nella misura di euro 400,00 oltre spese straordinarie nella misura della metà (o anche comprensiva delle stesse) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (al 100%) o, comunque, in quella che sarà ritenuta di giustizia alla luce delle suindicate motivazioni;
d) Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento nei confronti del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”.
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, comunicati gli atti al PM, con comparsa di costituzione, depositata il 18.09.2025, si costituiva in giudizio il resistente , il quale non contestando la richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la ricorrente, concludeva chiedendo all'adito
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a)
Disporre l'affido condiviso del minore , che vivrà con la madre presso la propria Persona_2 residenza in Sala Consilina alla via Stazione con diritto del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente previo accordo con la madre e, nell'ipotesi in cui non vi fosse accordo alle seguenti condizioni “Il padre potrà tenerlo con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con se , ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre Per_2 oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non Per_2 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”. b) Il figlio , nato a [...] il 19 agosto Persona_1
2006, continuerà a vivere con il padre che provvederà al suo sostentamento sino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica, essendo al momento disoccupato. c) Disporre che ogni coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento. d) Disporre il contributo del sig.
nei confronti del figlio , fino a quando non sarà autosufficiente, fissandolo nella CP_1 Per_2 misura di euro 300,00, somma comprensiva di tutto, anche delle spese straordinarie, nessuna esclusa. e) Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento nei confronti del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”.
Il 14.10.2025 le parti indicavano di aver raggiunto un accordo e rinunciavano a comparire in udienza chiedendo la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con note di trattazione per l'udienza del 21.10.2025, depositate in data 14.10.2025, le parti depositavano contestualmente l'accordo che risulta debitamente sottoscritto dalle parti.
Il Tribunale, con ordinanza del 24.10.2024, resa all'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025, rilevato che le parti avevano rinunciato a comparire in udienza, dichiarato di non volersi riconciliare e depositato l'accordo cui erano pervenute, rimetteva la causa in decisione e mandava gli atti al PM per il parere.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria del 24.10.2025.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi almeno sei mesi dalla comparizione delle parti per l'omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 16.12.2020 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Polla (SA) il 02.12.2000, alle seguenti condizioni:
“1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;
2. La minore viene affidata ad entrambi i genitori e conviverà con la madre in Persona_2
Sala Consilina alla via Stazione;
nulla questio in ordine al figlio maggiorenne che, Persona_1 per sua libera scelta, preferisce convivere con il padre in Polla alla via Tiberio Gracco.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo Per_2 conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la piccola con sé;
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre che tengano conto del preminente interesse della figlia, trascorrerà con lei:
5. 2 giorni infrasettimanali, al mese, da concordarsi tra i genitori stessi;
6. In mancanza di accordo il padre potrà tener con sé la piccola il martedì ed il giovedì Per_2 di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
7. per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
8. per 2 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
9. per 2 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
10. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà nei confronti della sig.ra la somma mensile di euro 400,00 onnicomprensiva anche delle spese straordinarie e Parte_1 di ogni altro importo eventualmente dovuto a cui la sig.ra rinuncia essendo ad Ella attribuito Pt_1
l'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico;
11. Il sig. rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico e Universale che andrà CP_1 corrisposto, per l'intero e per il figlio , alla sig.ra ; Per_2 Parte_1
12. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
13. Con la sottoscrizione della presente la sig.ra dichiara di aver sempre ricevuto quanto Pt_1 dovuto a titolo di mantenimento da parte del coniuge rinunciando a qualsivoglia pretesa in ordine al pregresso;
14. Vi sarà integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio pendente presso il
Tribunale di Lagonegro (Pz);
15. In ragione di quanto sopra, e con l'esatto adempimento di quanto previsto nella presente scrittura, le parti - ora per allora - reciprocamente dichiarano di null'altro avere a pretendere in relazione alla causale da esse rivendicata nel giudizio al RG N. 561/2025 e così per qualsivoglia titolo e/o ragione da/ad essi dipendente e/o connessa;
16. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa;
17. Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Vincenzo Antonio Cozza e Alfonso Cesarano, anche per rinuncia ad avvalersi del vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, legge
247/2012.”.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Le spese vanno compensate secondo l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Polla (SA) il 2 dicembre 2000 tra , nato a [...]_1
(SA) il 14.07.1976 e nata a [...] il [...] (ATTO n. 28, P. II, S. A Parte_1 dell'anno 2000 del Comune di Polla).
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
◼ Compensa le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente/ Giudice est.
Dott.ssa Antonella Tedesco