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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12099/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12099/2017 promossa da:
, c.f. , RAPP. E DALL'AVV Parte_1 C.F._1 CP_1
GIOSUE' FURNARI.
APPELLANTE
Contro
, c.f. ; , c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
, c.f. ; C.F._3 CP_4 C.F._4 [...]
c.f. , tutti nella qualità di eredi di Controparte_5 C.F._5
E DIFESI DALL'AVV. Persona_1 Controparte_5
pagina 1 di 10 APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere la riforma della sentenza n. Controparte_5
54/2017 del 29.05.2017 emessa dal Giudice di Pace di Paternò e depositata in data
31.05.2017 per i seguenti motivi: omessa pronuncia del Giudice di Pace in ordine all'eccezione di compensazione da lui avanzata con domanda riconvenzionale;
omessa pronuncia sulla rilevanza di un assegno di £ 2.713.700; omessa valutazione di congruità della parcella.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prima facie avesse ignorato la domanda riconvenzionale di compensazione di euro 7.987,90 per l'attività
professionale da lui svolta in qualità di geometra in favore di Controparte_5
con le somme da quest'ultimo richieste. Eccepiva, inoltre, che per l'attività
espletata da nella qualità di suo legale difensore, aveva Controparte_5
corrisposto un assegno di £ 2.713,700 non conteggiati nella somma richiesta.
asseriva, ulteriormente, che il Giudice di Pace non si era Parte_1
pronunciato in merito alla congruità dell'onorario richiesto da . Controparte_5
Si costituiva il quale chiedeva di dichiarare inammissibile Controparte_5
l'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per difetto di probabilità di essere accolta ex art 348 bis c.p.c. e nel merito respingere il gravame proposto.
pagina 2 di 10 Nelle more del giudizio, e precisamente, in data 20 dicembre 2021, CP_5
decedeva.
[...]
, e Controparte_2 CP_4 Controparte_5 CP_3
, in proprio e nella qualità di unici e legittimi eredi del proprio padre si
[...]
costituivano per la prosecuzione del giudizio riportandosi integralmente alle eccezioni, deduzioni, esposizioni e richieste contenute nella comparsa di costituzione e risposta e verbali di causa del de cuis.
$$$$
Si premette che il giudizio nasceva in quanto aveva svolto Controparte_5
prestazioni professionali in favore di davanti al Tribunale di Parte_1
Catania aventi ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo e per le quali chiedeva un compenso di euro 3.756,17 che non era stato corrisposto da Parte_1
.
[...]
$$$$
Ancora in via del tutto preliminare non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità e infondatezza dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c.
L'atto di appello risulta completo negli elementi essenziali richiesti nella norma.
Invero ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cpc è
sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia pagina 3 di 10 impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza. La
corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 3194/2019, ha chiarito che in materia di appello affinchè un capo di sentenza possa dirsi validamente impugnato
è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che,
contrapponendosi alle motivazioni della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; questo presuppone che sia trascritta e riportata con precisione la pertinente parte della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto delle censure articolate. Si tratta di adempimenti, a giudizio dello scrivente,
pienamente rispettati.
A ciò si aggiunga che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc prima di procedere alla trattazione. Essa non è stata eseguita in quanto da un preliminare studio del giudizio non emergevano elementi che potessero fare esercitare tale possibilità.
$$$$
Nel merito, invece, l'appello va rigettato in quanto pienamente infondato.
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda riconvenzionale di compensazione proposta nel primo grado di giudizio.
pagina 4 di 10 Sebbene si tratti di una circostanza veritiera, la stessa non meritava e non merita accoglimento nel merito.
In punto di diritto l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda,
mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (cfr. Cassazione
civile sez. II, 05/09/2024, n.23924)
Ai fini dell'applicazione della compensazione è necessario, pertanto, che i crediti delle parti siano certi, liquidi ed esigibili. Ciò comporta che gli stessi siano determinati, o quantomeno determinabili senza ulteriori accertamenti, sia nell'an che nel quantum.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 35919/2023 ha chiarito che "A) Le norme
del Codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali,
pagina 5 di 10 oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il
requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti
requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione
- legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la
relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione
è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo
ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e
pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione
giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può
sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del
controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo
giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice
non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale".
Nel caso di specie, il controcredito vantato dall'appellante e opposto in compensazione non risulta essere certo. Infatti, sebbene abbia Parte_1
allegato una serie di circostanze a supporto della propria pretesa, la documentazione prodotta e le risultanze probatorie non sono sufficienti a comprovare in modo inequivocabile l'effettiva spettanza del credito invocato.
pagina 6 di 10 Il credito, infatti, è oggetto di contestazione da parte di e, Controparte_5
successivamente, dai propri eredi, i quali hanno sollevato dubbi circa la sua esistenza e hanno avanzato eccezioni che ne mettono in discussione la legittimità.
In particolare, , in comparsa di costituzione e risposta, dichiarava Controparte_5
che “l'avv. non poteva e non può ammettere alcun espletamento di attività CP_5
professionali da parte del ed in favore dello scrivente dal momento che il Parte_1
predetto, al fine di far valere un contrapposto credito, ha fatto ricorso al
meccanismo della compensazione nella misura di € 7.987,00, non pretendendo di
ottenere nello stesso giudizio il pagamento dell'eccedenza. […] Le relazioni,
appositamente create false, non corrispondenti alla realtà e alla verità
(addirittura risulta un sopralluogo effettuato il 20 giugno 1998, di domenica –
pag. 2 scritto difensivo 28/11/2014) composte di informazioni risalenti a prima
del 1987, che non è stato mai al Catasto, diventato veicolo del creato credito.”
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, non è
stato assolto l'onere probatorio dall'appellante e in assenza di tali requisiti di certezza la domanda non può essere accolta, in quanto la compensazione, come già detto, presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Il secondo motivo di gravame non merita, altresì, accoglimento.
pagina 7 di 10 L'assegno bancario che sarebbe dovuto servire come prova del pagamento parziale dell'onorario pattuito non è stato depositato in atti. L'appellante, infatti,
non ha fornito alcuna prova concreta dell'avvenuto incasso o deposito dell'importo in questione, limitandosi alla produzione di una semplice richiesta alla banca che avrebbe dovuto emettere l'assegno. La sua assenza in atti comporta l'impossibilità di valutare la reale esistenza e destinazione dell'assegno, atteso che lo stesso è contestato dall'appellato il quale dichiara che si riferiva ad oggetto diverso rispetto a quello della propria pretesa creditoria.
Anche il terzo motivo di gravame non merita accoglimento.
L'onorario richiesto da risultava congruo e rientrante nei limiti Controparte_5
tabellari richiesti per il valore della causa dalla quale scaturiva l'odierna pretesa creditoria. A nulla rileva l'esito negativo di quel giudizio, come asserito dall'appellante, poiché l'attività dell'avvocato è considerata un'obbligazione di mezzi e non di risultato. L'avvocato non è tenuto a vincere la causa, ma a difendere diligentemente il proprio assistito. Dunque, anche in caso di sconfitta,
egli ha diritto a percepire il proprio compenso.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, va rigettato l'appello proposto e per l'effetto confermata la sentenza n. 54/2017 emessa dal Giudice di Pace di Paternò.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1
quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
pagina 8 di 10 l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
La parte appellante, secondo il principio della soccombenza virtuale, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 54/2017, emessa dal Giudice di Pace di Paternò;
- condanna l'appellante a rifondere a Controparte_2 [...]
, e costituitesi con il medesimo CP_4 Controparte_5 CP_3
procuratore, le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
del doppio del contributo unificato.
Catania, 24/03/2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il
Processo Dott.ssa Melania Cascino.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12099/2017 promossa da:
, c.f. , RAPP. E DALL'AVV Parte_1 C.F._1 CP_1
GIOSUE' FURNARI.
APPELLANTE
Contro
, c.f. ; , c.f. Controparte_2 C.F._2 CP_3
, c.f. ; C.F._3 CP_4 C.F._4 [...]
c.f. , tutti nella qualità di eredi di Controparte_5 C.F._5
E DIFESI DALL'AVV. Persona_1 Controparte_5
pagina 1 di 10 APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere la riforma della sentenza n. Controparte_5
54/2017 del 29.05.2017 emessa dal Giudice di Pace di Paternò e depositata in data
31.05.2017 per i seguenti motivi: omessa pronuncia del Giudice di Pace in ordine all'eccezione di compensazione da lui avanzata con domanda riconvenzionale;
omessa pronuncia sulla rilevanza di un assegno di £ 2.713.700; omessa valutazione di congruità della parcella.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prima facie avesse ignorato la domanda riconvenzionale di compensazione di euro 7.987,90 per l'attività
professionale da lui svolta in qualità di geometra in favore di Controparte_5
con le somme da quest'ultimo richieste. Eccepiva, inoltre, che per l'attività
espletata da nella qualità di suo legale difensore, aveva Controparte_5
corrisposto un assegno di £ 2.713,700 non conteggiati nella somma richiesta.
asseriva, ulteriormente, che il Giudice di Pace non si era Parte_1
pronunciato in merito alla congruità dell'onorario richiesto da . Controparte_5
Si costituiva il quale chiedeva di dichiarare inammissibile Controparte_5
l'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per difetto di probabilità di essere accolta ex art 348 bis c.p.c. e nel merito respingere il gravame proposto.
pagina 2 di 10 Nelle more del giudizio, e precisamente, in data 20 dicembre 2021, CP_5
decedeva.
[...]
, e Controparte_2 CP_4 Controparte_5 CP_3
, in proprio e nella qualità di unici e legittimi eredi del proprio padre si
[...]
costituivano per la prosecuzione del giudizio riportandosi integralmente alle eccezioni, deduzioni, esposizioni e richieste contenute nella comparsa di costituzione e risposta e verbali di causa del de cuis.
$$$$
Si premette che il giudizio nasceva in quanto aveva svolto Controparte_5
prestazioni professionali in favore di davanti al Tribunale di Parte_1
Catania aventi ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo e per le quali chiedeva un compenso di euro 3.756,17 che non era stato corrisposto da Parte_1
.
[...]
$$$$
Ancora in via del tutto preliminare non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità e infondatezza dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c.
L'atto di appello risulta completo negli elementi essenziali richiesti nella norma.
Invero ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cpc è
sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia pagina 3 di 10 impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza. La
corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 3194/2019, ha chiarito che in materia di appello affinchè un capo di sentenza possa dirsi validamente impugnato
è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che,
contrapponendosi alle motivazioni della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; questo presuppone che sia trascritta e riportata con precisione la pertinente parte della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto delle censure articolate. Si tratta di adempimenti, a giudizio dello scrivente,
pienamente rispettati.
A ciò si aggiunga che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc prima di procedere alla trattazione. Essa non è stata eseguita in quanto da un preliminare studio del giudizio non emergevano elementi che potessero fare esercitare tale possibilità.
$$$$
Nel merito, invece, l'appello va rigettato in quanto pienamente infondato.
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda riconvenzionale di compensazione proposta nel primo grado di giudizio.
pagina 4 di 10 Sebbene si tratti di una circostanza veritiera, la stessa non meritava e non merita accoglimento nel merito.
In punto di diritto l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda,
mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (cfr. Cassazione
civile sez. II, 05/09/2024, n.23924)
Ai fini dell'applicazione della compensazione è necessario, pertanto, che i crediti delle parti siano certi, liquidi ed esigibili. Ciò comporta che gli stessi siano determinati, o quantomeno determinabili senza ulteriori accertamenti, sia nell'an che nel quantum.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 35919/2023 ha chiarito che "A) Le norme
del Codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali,
pagina 5 di 10 oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il
requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti
requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione
- legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la
relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione
è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo
ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e
pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione
giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può
sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del
controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo
giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice
non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale".
Nel caso di specie, il controcredito vantato dall'appellante e opposto in compensazione non risulta essere certo. Infatti, sebbene abbia Parte_1
allegato una serie di circostanze a supporto della propria pretesa, la documentazione prodotta e le risultanze probatorie non sono sufficienti a comprovare in modo inequivocabile l'effettiva spettanza del credito invocato.
pagina 6 di 10 Il credito, infatti, è oggetto di contestazione da parte di e, Controparte_5
successivamente, dai propri eredi, i quali hanno sollevato dubbi circa la sua esistenza e hanno avanzato eccezioni che ne mettono in discussione la legittimità.
In particolare, , in comparsa di costituzione e risposta, dichiarava Controparte_5
che “l'avv. non poteva e non può ammettere alcun espletamento di attività CP_5
professionali da parte del ed in favore dello scrivente dal momento che il Parte_1
predetto, al fine di far valere un contrapposto credito, ha fatto ricorso al
meccanismo della compensazione nella misura di € 7.987,00, non pretendendo di
ottenere nello stesso giudizio il pagamento dell'eccedenza. […] Le relazioni,
appositamente create false, non corrispondenti alla realtà e alla verità
(addirittura risulta un sopralluogo effettuato il 20 giugno 1998, di domenica –
pag. 2 scritto difensivo 28/11/2014) composte di informazioni risalenti a prima
del 1987, che non è stato mai al Catasto, diventato veicolo del creato credito.”
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, non è
stato assolto l'onere probatorio dall'appellante e in assenza di tali requisiti di certezza la domanda non può essere accolta, in quanto la compensazione, come già detto, presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Il secondo motivo di gravame non merita, altresì, accoglimento.
pagina 7 di 10 L'assegno bancario che sarebbe dovuto servire come prova del pagamento parziale dell'onorario pattuito non è stato depositato in atti. L'appellante, infatti,
non ha fornito alcuna prova concreta dell'avvenuto incasso o deposito dell'importo in questione, limitandosi alla produzione di una semplice richiesta alla banca che avrebbe dovuto emettere l'assegno. La sua assenza in atti comporta l'impossibilità di valutare la reale esistenza e destinazione dell'assegno, atteso che lo stesso è contestato dall'appellato il quale dichiara che si riferiva ad oggetto diverso rispetto a quello della propria pretesa creditoria.
Anche il terzo motivo di gravame non merita accoglimento.
L'onorario richiesto da risultava congruo e rientrante nei limiti Controparte_5
tabellari richiesti per il valore della causa dalla quale scaturiva l'odierna pretesa creditoria. A nulla rileva l'esito negativo di quel giudizio, come asserito dall'appellante, poiché l'attività dell'avvocato è considerata un'obbligazione di mezzi e non di risultato. L'avvocato non è tenuto a vincere la causa, ma a difendere diligentemente il proprio assistito. Dunque, anche in caso di sconfitta,
egli ha diritto a percepire il proprio compenso.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, va rigettato l'appello proposto e per l'effetto confermata la sentenza n. 54/2017 emessa dal Giudice di Pace di Paternò.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1
quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
pagina 8 di 10 l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
La parte appellante, secondo il principio della soccombenza virtuale, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 54/2017, emessa dal Giudice di Pace di Paternò;
- condanna l'appellante a rifondere a Controparte_2 [...]
, e costituitesi con il medesimo CP_4 Controparte_5 CP_3
procuratore, le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
del doppio del contributo unificato.
Catania, 24/03/2025
pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il
Processo Dott.ssa Melania Cascino.
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