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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6281 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2369/2021 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 794/2021 deliberata e depositata il 12.5.2021 (n. 2620/2019 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. FA ET (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
in via E. CAPOZZI n. 33 e 35, Controparte_1
AVELLINO, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Ugo Torsi (c.f.
) C.F._4
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_2
RESISTENTE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
“ e impugnavano la delibera assembleare del Parte_1 Parte_2
9.10.2018, notificata in data 18.3.2019, poiché adottata senza la loro preventiva convocazione e poiché aveva deliberato su beni di loro proprietà esclusiva.
Si costituiva il condominio che ammetteva la mancata convocazione degli attori assumendone la legittimità poiché era stato convocato un cd. ' Condominio parziale'.
In particolare riferiva che il condominio di via Capozzi 33 e 35 (già 43 e 45) era formato da due edifici ognuno servito da una scala autonoma al di sotto di ciascuno dei quali erano presenti autorimesse in proprietà esclusiva;
che i proprietari avevano deciso di adeguare ciascun garage esclusivo alla vigente normativa antincendio e che il 1° giugno
2017 i condomini di entrambi fabbricati, all'unanimità, aveva deliberato di istituire tre apposite commissioni, una per il civico 33 e due del civico 35 allo scopo di esaminare preventivi dei tecnici candidati alla progettazione delle opere;
che, sempre all'unanimità,
l'assemblea aveva autorizzato l'amministratore – ex art. 1123, 3° co. c.c. – a convocare assemblee separate per ciascun condominio parziale, una per i proprietari delle autorimesse del civico 33 e una per i proprietari di quelle del civico 35 al fine "di conferire il mandato al tecnico per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi”; che proprio in esecuzione di tale determinazione in data 25.7.2018 i soli proprietari delle rimesse di proprietà esclusiva del civico n. 33 si erano riuniti e all'unanimità avevano designato l'ing. ; che in data 9.10.2018, sempre all'unanimità, l'assemblea Parte_3 aveva approvato il computo metrico predisposto dal incaricando apposita Parte_3 ditta.
Eccepiva, pertanto, che gli attori non erano proprietari della autorimessa nel civico 33 e che per tale motivo non erano stati convocati alle assemblee del 25 luglio e del 9 ottobre.
…”.
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IV sezione civile
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino ha deciso come segue:
“… in accoglimento della domanda, annulla la delibera del 9.10.2018; condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
267,00 per esborsi ed € 1200,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% FA ET dichiaratasi anticipataria.”.
e hanno proposto appello, ne hanno Parte_1 Parte_2 argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“… in accoglimento dei motivi di gravame, revocare ovvero riformare, per le ragioni esposte, la sentenza n. 794/2021 resa dal Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona della dott. Maria Iandiorio, e per l'effetto dichiarare nulla la deliberazione del 9.10.2018 resa dall'assemblea del Controparte_2
di Avellino.
[...]
Con conseguente condanna del al Controparte_2 Parte_4 risarcimento dei danni in favore degli istanti, prodotti dalla cattiva gestione dello stabile, per lucro cessante e per danno emergente e per qualunque altra causa.
Con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Il Condominio ha resistito all'impugnazione Parte_5 ed ha concluso affinchè la Corte:
“… rigetti dell'appello principale formulato da e Parte_2 Parte_1 accolga integralmente l'appello incidentale tempestivo formulato dal
[...]
e, accertata la proprietà condominiale del vano caldaia, dichiari la Controparte_3 legittimità della delibera 9 ottobre 2018 in ogni sua parte, riformando per l'effetto la sentenza n. 794/2021 pubblicata il 12 maggio 2021 RG n. 2620/2019 del Tribunale di
Avellino nei sensi richiesti dall'appellante incidentale.
Vittoria di spese a favore del procuratore antistatario.”.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 2.12.2025, tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa dev'essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, a norma dell'art. 127 ter comma V cod. proc. civ.
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IV sezione civile
La Corte rileva che le parti non sono comparse all'udienza del 28.10.2025, né alla successiva udienza del 2.12.2025, pur avendo ricevuto comunicazione di entrambi i rinvii, con notifiche a mezzo posta elettronica certificata, eseguite a cura della Cancelleria. Entrambe le udienze si sono tenute nella forma prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., secondo il quale il mancato invio di note scritte di trattazione va equiparato alla mancata comparizione.
Sulla premessa che il presente giudizio è stato iniziato nel 2019, dopo l'entrata in vigore della novella introdotta con l'art. 50 d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, va puntualizzato che il riformato art. 181 co. I cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 309 cod. proc. civ., nonché l'art. 127 ter comma V cod. proc. civ., dispongono che, a seguito della mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Tale estinzione dev'essere pronunciata dal Collegio in forma di sentenza, in quanto provvedimento che definisce il giudizio, come del resto espressamente dispone l'art. 307 ultimo comma cod. proc. civ.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma IV cpc).
P.Q.M.
La Corte di Appello, così provvede:
1) ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, in data 5.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(firma apposta in modalità digitale)
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IV sezione civile
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