Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 06/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Di Donna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del 12 giugno 2020 (notificato via p.e.c. il 17 giugno 2020) con il quale l'Autorità comunale - in riferimento alla SCIA, ex art. 87 bis D.lgs. 259/03, del 3 giugno 2020 - ha denegato, in applicazione dell'ordinanza sindacale n. 35/2020, l'adeguamento alla tecnologia 5G di un preesistete impianto di telefonia mobile a servizio della rete Wind Tre (codice sito BA102 – Canosa Traliccio Rai);
a) della presupposta ordinanza sindacale n. 35 del 13 marzo 2020 (notificata via p.e.c. in data 17 giugno 2020, unitamente all'atto applicativo), con la quale il Sindaco del Comune di Canosa, in applicazione del principio di precauzione e dell'art. 50 TUEL, ha ordinato di vietare a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Canosa, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni dell'ARPA Puglia e degli Enti competenti in materie ambientali ed in subordine all'emanazione di linee giuda aggiornate da parte degli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali, basati su dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer;
nonché
per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wind Tre S.p.a. il 20 novembre 2020:
a) in parte qua , del provvedimento prot. 28272 del 28 agosto 2020, con il quale l'Autorità comunale, nell'annullare in autotutela, ex art. 21 nonies L. 241/90 il diniego prot. 20158 del 17 giugno 2020 (cfr. doc. n.2, allegato al ricorso principale, adottato in esecuzione dell'ordinanza sindacale n.35/2020 e relativo alla SCIA, ex art. 87 bis D.lgs. n.259/03, per adeguamento tecnologico 5G del sito BA102), ha altresì disposto l'inibitoria temporanea dell'attività segnalata con la SCIA in oggetto, per il tempo strettamente necessario alle valutazioni che effettuerà l'ARPA sull'argomento o all'adozione delle linee guida richieste dal Ministero della Salute;
b) della successiva nota del 3 settembre 2020, con la quale l'Autorità comunale, nel trasmettere una richiesta di chiarimenti ARPA, ha di fatto ribadito la propria precedete determinazione inibitoria, precisando che, secondo il R.R. n.14/2006 (erroneamente indicato come R.R. 14/2014), l'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio del parere tecnico preventivo favorevole da parte di ARPA Puglia, competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della l. n. 36/2001;
c) se del caso, della previsione di cui alla lett. A del precitato regolamento, nella parte in cui subordina l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti radioelettrici al previo rilascio di un parere ARPA favorevole.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 luglio 2020 e pervenuto in Segreteria in data 30 luglio 2020, la società Wind Tre S.p.a. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere un’azienda di telecomunicazioni, nata dalla fusione delle due società H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ed il primo operatore nazionale per numero di utenti sulle linee mobili.
Rappresentava, in particolare, che nell’ambito della propria strategia di progressiva implementazione della nuova tecnologia 5G sull’intero territorio nazionale, presentava all’Autorità comunale canosina, in data 3 giugno 2020, una SCIA ex art. 87 bis D.lgs. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto, già legittimamente realizzato in Canosa, su traliccio RAI (codice sito BA102).
Alla segnalazione, inoltrata anche ad ARPA, veniva allegata la documentazione prescritta dall’art. 87 bis CCE, tra cui il progetto architettonico e l’analisi di impatto elettromagnetico.
Con provvedimento del 12 giugno 2020, notificato via p.e.c. il 17 giugno 2020 prot. 20158 l’Autorità comunale rendeva noto che l’intervento oggetto di SCIA non poteva essere realizzato in quanto il Comune di Canosa di Puglia, con ordinanza sindacale n. 35 del 13 marzo 2020 aveva vietato la sperimentazione o l’installazione, su tutto il territorio comunale, delle apparecchiature per le frequenze elettroniche di comunicazione di quinta generazione 5G.
Tanto il provvedimento applicativo che quello presupposto venivano impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
A quanto sin qui evidenziato faceva seguito un nuovo provvedimento del Comune di Canosa, prot. n. 28272 del 28 agosto 2020, con cui, in particolare, veniva disposto quanto segue:
- di annullare ex art. 21 nonies , legge n. 241/1990 il provvedimento prot. 20158 del 17.06.2020;
- di adottare ex art. 19, comma 4, l. n. 241/1990, in luogo del precedente diniego, un provvedimento di “inibitoria temporanea dell’attività”: “… per il tempo strettamente necessario alle valutazioni che effettuerà sull’argomento l’ARPA o all’adozione delle linee guida richieste al Ministero della Salute”.
Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti.
Immediatamente dopo Arpa Puglia trasmetteva la nota prot. n. 53509-171 del 2.9.2020, di “richiesta urgente” di chiarimenti a Wind Tre S.p.a. in ordine al “valore di AD (corrispondente al pattern inviluppo come da Delibera SNPA 69/2020), utilizzato nella valutazione di impatto elettromagnetico”, avendo riscontrato “… una incongruenza tra il valore del AD … quello riportato nelle corrispondenti schede dei diagrammi di attenuazione inviluppo … e quello riportato nei corrispondenti file ANT allegati all’istanza …”.
A tanto faceva seguito, previo riscontro da parte di Wind Tre S.p.a. in data 30 settembre 2020 della trascritta richiesta istruttoria, con la rettifica degli elaborati relativi ai predetti impatti elettromagnetici, il parere di conformità dell’Agenzia per l’Ambiente del 26 ottobre 2020.
Ad esso faceva seguito la comunicazione di attivazione dell’impianto del 31 marzo 2021.
A cospetto delle descritte circostanze e soprattutto dell’intervento di Arpa sono, dunque, automaticamente e manifestamente cessati gli effetti del provvedimento inibitorio del 28 agosto 2020.
Peraltro, a distanza di tre anni, in data 26 maggio 2023 Wind Tre S.p.a. ha presentato al Comune di Canosa una nuova SCIA avente a oggetto ulteriori lavori di adeguamento tecnologico dello stesso impianto di telefonia sito in località “Traliccio RAI”, iniziati il 26 giugno 2023 e conclusi il 3 ottobre 2023, cui ha fatto seguito un nuovo parere di conformità di Arpa Puglia, prot. n. 8481-
3.20.3 dell’8 febbraio 2024, “preso atto che l’impianto e stato attivato in una configurazione radioelettrica con potenza totale in antenna inferiore a quella massima per la quale si era presentata la SCIA”.
Premessa tale evoluzione della fattispecie per cui è causa, all’udienza pubblica del 30 aprile 2025, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale conclusione si fonda, in primo luogo, sulla manifesta perdita di rilevanza giuridica del primo diniego del 17 giugno 2020, determinata dall’adozione del successivo provvedimento inibitorio del 28 agosto 2020, il quale ha espressamente annullato in autotutela il precedente atto, privando di oggetto la contestazione originaria.
Ulteriormente, occorre osservare come lo stesso provvedimento inibitorio del 28 agosto 2020 abbia progressivamente esaurito la propria efficacia temporanea in conseguenza di una serie di eventi sopravvenuti, tra i quali assumono rilievo primario l’acquisizione del parere di conformità rilasciato da ARPA Puglia in data 26 ottobre 2020, l’attivazione dell’impianto il 31 marzo 2021, nonché la presentazione della nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) del 26 maggio 2023, seguita dal correlato parere positivo di ARPA Puglia dell’8 febbraio 2024.
Tali adempimenti, nel loro complesso, hanno consentito alla ricorrente di realizzare pienamente le finalità oggetto della controversia, rendendo ormai privo di utilità concreta ogni ulteriore accertamento giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento inibitorio.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’ordinanza sindacale n. 35 dell’11 marzo 2020, la cui efficacia era subordinata alle valutazioni tecniche di ARPA Puglia e degli Enti competenti in materia ambientale, valutazioni che sono state successivamente integrate e superate dagli atti sopra citati.
Deve, inoltre, escludersi la sussistenza di un autonomo interesse alla riparazione dell’asserito danno, attesa l’espressa rinuncia alla relativa pretesa risarcitoria formulata dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata il 28 marzo 2025.
Alla stregua delle argomentazioni sin qui sviluppate, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, in assenza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia del Giudice.
Da ultimo, in considerazione dell’esito complessivo della vicenda in esame e del sostanziale soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO