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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 3062/2024 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. S. Vernuccio) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. A. Testa), avente ad CP_1 oggetto: TFR;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
Parte ricorrente espone: di essere stata assunta alle dipendenze del Comune di Chiaramonte Gulfi con contratto a tempo determinato;
di essere stata poi assunta a tempo indeterminato, per effetto di stabilizzazione;
di avere ricevuto, con riferimento al periodo di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato, soltanto la retribuzione ordinaria ma non anche le spettanze dovute a titolo di TFR;
di avere vanamente chiesto all' il pagamento del TFR CP_1 dovuto e non corrisposto;
che non può ritenersi necessario, ai fini dell'erogazione del chiesto TFR, il presupposto (normativamente in alcun modo previsto) costituito dalla sussistenza, tra i due distinti periodi di servizio, con iscrizione ex Inpdap, di almeno un giorno di interruzione;
di avere dunque diritto alla liquidazione del TFR maturato per il periodo di lavoro svolto sotto la vigenza del rapporto contrattuale a tempo determinato. L' deduce di avere già provveduto alla liquidazione del preteso CP_1 importo. L'avvenuto pagamento del reclamato TFR determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese processuali, la cui regolamentazione va operata in base al principio di soccombenza virtuale, giova rilevare come la documentazione versata in atti si riveli idonea a dimostrare che parte ricorrente ha diffidato l' al pagamento del suddetto TFR con lettera del 30 ottobre 2024 e dunque CP_1 appena 25 giorni prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta in data 25 novembre 2024). Non ricorrono elementi di giudizio in base ai quali sostenere che l'interessato abbia chiesto il pagamento del TFR in tema in epoca antecedente all'invio della suddetta diffida. Tenuto conto della brevità dello spatium temporis concesso all' per CP_1 provvedere al pagamento e del fatto che tale pagamento è comunque avvenuto pochi mesi dopo la notifica del ricorso (vale a dire 29 maggio 2025), stimasi equo porre a carico dell'istituto resistente la metà di dette spese (nella misura che viene liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” della controversia e della consistenza dell'attività difensiva concretamente svolta).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla ricorrente la metà delle spese processuali CP_1
(metà pari ad € 1.200,00, oltre accessori di legge), compensando tra le parti la residua metà di tali spese. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 3062/2024 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. S. Vernuccio) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. A. Testa), avente ad CP_1 oggetto: TFR;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
Parte ricorrente espone: di essere stata assunta alle dipendenze del Comune di Chiaramonte Gulfi con contratto a tempo determinato;
di essere stata poi assunta a tempo indeterminato, per effetto di stabilizzazione;
di avere ricevuto, con riferimento al periodo di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato, soltanto la retribuzione ordinaria ma non anche le spettanze dovute a titolo di TFR;
di avere vanamente chiesto all' il pagamento del TFR CP_1 dovuto e non corrisposto;
che non può ritenersi necessario, ai fini dell'erogazione del chiesto TFR, il presupposto (normativamente in alcun modo previsto) costituito dalla sussistenza, tra i due distinti periodi di servizio, con iscrizione ex Inpdap, di almeno un giorno di interruzione;
di avere dunque diritto alla liquidazione del TFR maturato per il periodo di lavoro svolto sotto la vigenza del rapporto contrattuale a tempo determinato. L' deduce di avere già provveduto alla liquidazione del preteso CP_1 importo. L'avvenuto pagamento del reclamato TFR determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese processuali, la cui regolamentazione va operata in base al principio di soccombenza virtuale, giova rilevare come la documentazione versata in atti si riveli idonea a dimostrare che parte ricorrente ha diffidato l' al pagamento del suddetto TFR con lettera del 30 ottobre 2024 e dunque CP_1 appena 25 giorni prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta in data 25 novembre 2024). Non ricorrono elementi di giudizio in base ai quali sostenere che l'interessato abbia chiesto il pagamento del TFR in tema in epoca antecedente all'invio della suddetta diffida. Tenuto conto della brevità dello spatium temporis concesso all' per CP_1 provvedere al pagamento e del fatto che tale pagamento è comunque avvenuto pochi mesi dopo la notifica del ricorso (vale a dire 29 maggio 2025), stimasi equo porre a carico dell'istituto resistente la metà di dette spese (nella misura che viene liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” della controversia e della consistenza dell'attività difensiva concretamente svolta).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla ricorrente la metà delle spese processuali CP_1
(metà pari ad € 1.200,00, oltre accessori di legge), compensando tra le parti la residua metà di tali spese. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)