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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO VA, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Societa Per Azioni - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240011546863000 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello a N. 307/2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, impugnava la sentenza n. 66/03/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 28/01/2025, notificata il 03/02/2025, con la quale veniva accolto il ricorso notificato il 30.05.2024, da Resistente_1 s.p.a., all'appellante e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con condanna alle spese di lite liquidate in € 800,00, avente ad oggetto la comunicazione di rettifica n. 04222582084 ex art. 36 ter del DPR 600/1973, e la conseguente cartella di pagamento n. 04820240011546863000 notificata in data 22.04.2024, emesse in relazione alla dichiarazione dei redditi Modello SC 2020, presentata per il periodo di imposta 2019, con cui le veniva richiesto il pagamento di complessivi € 16.013,35 (di cui IRES € 11.048,00, sanzioni € 3.314,40 ed interessi € 1.651,45), per disconoscimento del credito per imposte pagate all'estero in quanto non adeguatamente documentato.
Nel corso del giudizio di primo grado l'appellata produceva la fattura n. 200198/19 del 14 febbraio 2019 emessa da Resistente_1 nei confronti della controllata statunitense Società_2 per US$ 158.115,22 (pari ad € 138.091,90) e la ricevuta n. 270972584447945 del 21 novembre 2019 per US$ 12.649,22 (pari ad € 11.048,00) rilasciata a quest'ultima dall' amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue
Service – IRS) attraverso il sistema di pagamento elettronico delle imposte federali, chiedendo l'annullamento del recupero in quanto con il medesimo veniva disconosciuto il credito d'imposta accordato dalla convenzione contro le doppie imposizioni, vigente e, pertanto, applicabile, stipulata tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America ratificata con Legge n. 20 del 3 marzo 2009.
L'Ufficio, invece, nelle controdeduzioni, evidenziava la correttezza del recupero effettuato, alla luce della stessa Convenzione stipulata tra Italia e gli Stati Uniti d'America e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova pronunciava la sentenza impugnata, avverso la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Genova, propone appello per i seguenti motivi.
Erroneità della sentenza in violazione sia dell'art. 165 TUIR che contiene la disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, sia dell'art. 23 della Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni, poiché l'importo indicato quale reddito estero nella dichiarazione dei redditi controllata, al quadro CE, per € 138.092, corrispondesse, in realtà, all'ammontare della fattura prodotta in giudizio dalla stessa parte, rappresentando per la società un ricavo, e non un reddito estero, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado - aderendo alle tesi della società - riteneva che la predetta distinzione fosse prevista solo dall'art. 165 TUIR, sul quale aveva prevalenza la norma convenzionale. La sentenza, quindi, sarebbe errata anche perché la differenza tra Ricavo e Reddito sarebbe dirimente anche nella
Convenzione, art. 23 paragrafo 3 dove si legge che “…l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito…può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito … In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo…”. Precisa, ancora, l'Ufficio che il calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, come previsto dall'art. 23 della Convenzione, prende in considerazione il reddito estero, non il fatturato estero, indicando precisi calcoli per la deduzione, mentre, la società avrebbe indicato nel quadro CE l'intero importo versato senza effettuare la proporzione prevista dalla Convenzione. Inoltre, l'Ufficio evidenzia che ai fini della verifica dell'imposizione definitiva subita all'estero deve essere presentata una documentazione valida ai fini fiscali, quale la dichiarazione e/o equivalente della certificazione unica italiana che consenta di attestare la definitività dell'imposizione subita e non solo un mero pagamento d'imposta.
Si costituiva l'appellata, osservando che in applicazione della norma convenzionale, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione, conformemente alla specifica Convenzione applicabile, per cui la distinzione reddito estero e fatturato estero o ricavo, ritenuta dirimente dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, sarebbe smentita dalla stessa circ. 9/e del 2015 che ritiene applicabile la definizione interna di “reddito prodotto all'estero” solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito, convenzione che nel caso di specie esiste, essendo stata ratificata con Legge n. 20 del 3 marzo 2009 .
Quanto alle affermazioni dell'appellante, secondo cu la società non avrebbe mai documentato la natura e la definitività delle ritenute fiscali subite, negli Stati Uniti nonché l'effettivo credito di imposta, l'appellata evidenzia di aver già provveduto, nel corso del giudizio di primo grado, a produrre documentazione valida ai fini fiscali, attestante la natura e la definitività̀ dell'imposizione subita, nonché l'avvenuto pagamento dell'imposta e, in base al rapporto, rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi, fra la quota di imposta italiana corrispondente al predetto rapporto e l'imposta estera da accreditare risulta che l'imposta estera non eccede l'imposta italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellata produce attrezzature per l'attività subacquea, natatoria e pesca sportiva e controlla numerose società nel mondo, che si occupano di distribuzione, ma anche di produzione, da destinare ai mercati locali. Tutte le società che hanno con Resistente_1 un accordo di licenza del marchio, compresa Società_2, corrispondono a Resistente_1 una royalty del 5% del prezzo di acquisto dei prodotti marchiati Resistente_1. Per quanto riguarda in particolare Società_2, il relativo accordo di licenza del marchio è stato stipulato per la prima volta nel 2013 ed ha trovato da allora costante applicazione con l'addebito da
Resistente_1 e Società_2 della royalty annuale del 5%.
Il tema del contendere riguarda proprio l'imposta assolta negli USA su dette royalties e la definizione di
“reddito prodotto all'estero” riportata nell'art. 165 TUIR, applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una
Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito.
Infatti, i suddetti criteri di collegamento non operano in presenza di una Convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 23B del Modello OCSE, che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito di imposta, consentendo al contribuente di detrarre dall'imposta sul reddito dovuta nello Stato di residenza le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti.
In applicazione della norma convenzionale, pertanto, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile.
Nel nostro caso, pertanto, opera la Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America ratificata con Legge n. 20 del 3 marzo 2009, che all'art. 23, comma 3, allorquando dispone che “Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione……” si riferisce, inequivocabilmente a fattori,
a poste economiche a fonti che generano entrate costituenti un reddito prodotto all'estero che è rappresentato nel caso al nostro esame dalle royalties pagate da Società_2 a Resistente_1 ed indicate nella fattura 200198/19 del 14 febbraio 2019 emessa da Resistente_1 nei confronti della controllata statunitense Società_2 per US$ 158.115,22 (pari ad Euro 138.091,90), che, secondo l'amministrazione costituirebbero un ricavo e non un reddito. Ebbene, che dette royalties siano un reddito e non un semplice ricavo deriva non solo dal fatto che l'importo fatturato su royalties è privo di elementi di costo per la relativa produzione, come si evince dal fatto che nulla ha argomentato sul punto l''Agenzia delle Entrate, ma è connaturato e conseguente alla stessa definizione di royalties, che altro non sono che il compenso netto
(rectius reddito) per l'utilizzo di proprietà intellettuali, come brevetti, opere musicali o letterarie, o, come nel nostro caso di marchi, che vengono pagate dal licenziatario al licenziante per avere il diritto di sfruttare economicamente un'opera o un'invenzione, o, come nel nostro caso un marchio e vengono calcolate non attraverso la differenza fra ricavi e costi, ma direttamente come una percentuale (5%) sui ricavi conseguiti dalla licenziataria statunitense. Pertanto le predette royalties costituiscono di per sé reddito, alla stessa stregua degli utili provenienti da società partecipate, dei dividendi derivanti dall'impiego di capitali (cosiddeti capital gain), dagli interessi prodotti da finanziamenti concessi tutti costituenti il compenso (rectius reddito), spettante per l'utilizzo di un elemento (di reddito) per utilizzare l'espressione adoperata dal legislatore della
Convenzione. dal richiedente (debitore) all'istituto di credito (creditore) per l'utilizzo del capitale prestato.
Rappresentano il costo del finanziamento e sono calcolati sulla base del capitale, del tasso di interesse e del periodo di rimborso, con la formula base: Intere distribuiti da o come una somma fissa per unità venduta.
Pertanto, l'art. 3 della Convenzione, ben si adatta a ricomprendere al suo interno quegli “elementi”. rappresentati l'importo totale delle royalties predette che non possono essere confuse nella convenzione internazionale ratificata, redatta su modello OCSE, con il semplice ricavo o fatturato estero, anche perché nel prosieguo dell'art. 23 comma 3 si legge che “in tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti….”, laddove il riferimento al reddito, inteso, nel caso di specie, come percezione delle royalties del 5%, le quali indicano la vera redditività del marchio, è ancora più esplicito e qualsiasi riferimento al fatturato estero, richiamato impropriamente dall'Ufficio, é categoricamente escluso dal riferimento espresso all'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti. Altra conferma dal paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti) ), l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito “in tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti”.
Passando agli altri motivi di appello, si osserva che alla luce della documentazione prodotta dall'appellata, si evince l'effettività e la definitività del pagamento di imposta all'estero, la reale sottoposizione a tassazione di quanto percepito e l'imposta assolta.
Preliminarmente, si osserva che la norma convenzionale (unica applicabile al nostro caso) non prevede il requisito della definitività, a differenza della norma domestica. Na andando, oltre detto aspetto è la stessa
Agenzia delle entrate che nella circolare 9/e cit. allorché elenca i documenti che il contribuente deve produrre per utilizzo il credito d'imposta non menziona con riferimento ai crediti regolati dalle convenzioni documentazione per confermare la definitività e quindi la irripetibilità dell'imposta trattenuta dalla consociata statunitense, anche in considerazione del fatto che la società non era obbligata a presentare negli Stati Uniti alcuna dichiarazione dei redditi. Invece, la società ha prodotto, a dimostrazione della definitività della imposizione subita all'estero, la ricevuta di versamento delle imposte pagate negli Stati Uniti, la certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera nella quale esplicitamente si attesta l'irripetibilità della ritenuta, oltre ad attestare che nessuna richiesta di rimborso della ritenuta è stata presentata da Società_2 e da Resistente_1 all'IRS).
Si sottolinea ancora che detta documentazione proviene dall'amministrazione statunitense, come si evince dalla ricevuta n. 270972584447945 del 21 novembre 2019 per US$ 12.649,22 (pari ad € 11.048,00) dall' amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service – IRS) attraverso il sistema di pagamento elettronico delle imposte federali, quindi ha efficacia e validità, equipollente, a quella di una Certificazione
Unica dei Redditi, atteso che proviene dall'Amministrazione Finanziaria che ha incassato l'imposta e, che, in quanto tale, non può che attestare l'effettività della percezione.
Non solo ma detta attestazione riguardante l'ammontare dell'imposta applicata certifica altresì la definitività della stessa, nel senso della sua irretrattabilità, sia perché già completamente versata, sia perché non più restituibile, per decorso del termine di decadenza, sia perché non nemmeno più aumentabile per verifiche fiscale ormai esaurite, per cui la contribuente può avvalersi del credito per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, perché, come richiesto dall'Ufficio ha documentato il loro assoggettamento a tassazione e il pagamento delle relative imposte a titolo definitivo. Si chiarisce, inoltre, a tenore della stessa prassi dell'Amministrazione Finanziaria, che le imposte estere devono considerarsi pagate a titolo definitivo” nel periodo d'imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero, a nulla rilevando il periodo d'imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione. La certificazione, prodotta, quindi, non solo ha valenza probatoria, ma determina anche la definitività del pagamento del tributo.
Relativamente all'eccezione sollevata dall'Agenzia secondo cui la contribuente, avrebbe indicato nel quadro
CE l'intero importo versato senza effettuare la proporzione prevista dalla Convenzione, si evidenzia che al quadro CE della dichiarazione dei redditi 2019, nel rigo 3 e 5 è indicato, rispettivamente, il reddito estero e quello complessivo e nel rigo 4 e 6 l'imposta estera oggetto di credito d'imposta e quella complessiva italiana.
Utilizzando i predetti dati è possibile calcolare il rapporto fra il reddito estero e quello complessivo, pari a
138.092/2.835.237=4,87%.
Al successivo rigo 10 viene indicata la quota di imposta italiana corrispondente al predetto rapporto pari ad
Euro 31.879 e confrontandola con l'imposta estera da accreditare indicata al rigo 11, pari ad Euro 11.048 si evidenzia che l'imposta estera non eccede l' imposta italiana.
Quanto al richiesto risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., si osserva che l'appello, pertanto, va respinto e, per il principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova va condannata alle spese di lite del presente grado di giudizio, senza ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., non risultando che “la parte soccombente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave e non ravvisandosi nel comportamento dell'appellante sanzionato dalla norma predetta la consapevolezza dell'infondatezza della propria difesa, o abuso del proprio diritto di resistere in giudizio per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.
L'appello, pertanto, va respinto con condanna alle spese dell'appellante, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'Agenzia dell Entrate Direzione Provinciale di Genova al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in €uro 1.500,00 oltre 15% e oneri accessori.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO VA, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 307/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Societa Per Azioni - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240011546863000 IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello a N. 307/2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, impugnava la sentenza n. 66/03/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 28/01/2025, notificata il 03/02/2025, con la quale veniva accolto il ricorso notificato il 30.05.2024, da Resistente_1 s.p.a., all'appellante e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con condanna alle spese di lite liquidate in € 800,00, avente ad oggetto la comunicazione di rettifica n. 04222582084 ex art. 36 ter del DPR 600/1973, e la conseguente cartella di pagamento n. 04820240011546863000 notificata in data 22.04.2024, emesse in relazione alla dichiarazione dei redditi Modello SC 2020, presentata per il periodo di imposta 2019, con cui le veniva richiesto il pagamento di complessivi € 16.013,35 (di cui IRES € 11.048,00, sanzioni € 3.314,40 ed interessi € 1.651,45), per disconoscimento del credito per imposte pagate all'estero in quanto non adeguatamente documentato.
Nel corso del giudizio di primo grado l'appellata produceva la fattura n. 200198/19 del 14 febbraio 2019 emessa da Resistente_1 nei confronti della controllata statunitense Società_2 per US$ 158.115,22 (pari ad € 138.091,90) e la ricevuta n. 270972584447945 del 21 novembre 2019 per US$ 12.649,22 (pari ad € 11.048,00) rilasciata a quest'ultima dall' amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue
Service – IRS) attraverso il sistema di pagamento elettronico delle imposte federali, chiedendo l'annullamento del recupero in quanto con il medesimo veniva disconosciuto il credito d'imposta accordato dalla convenzione contro le doppie imposizioni, vigente e, pertanto, applicabile, stipulata tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America ratificata con Legge n. 20 del 3 marzo 2009.
L'Ufficio, invece, nelle controdeduzioni, evidenziava la correttezza del recupero effettuato, alla luce della stessa Convenzione stipulata tra Italia e gli Stati Uniti d'America e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova pronunciava la sentenza impugnata, avverso la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Genova, propone appello per i seguenti motivi.
Erroneità della sentenza in violazione sia dell'art. 165 TUIR che contiene la disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, sia dell'art. 23 della Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni, poiché l'importo indicato quale reddito estero nella dichiarazione dei redditi controllata, al quadro CE, per € 138.092, corrispondesse, in realtà, all'ammontare della fattura prodotta in giudizio dalla stessa parte, rappresentando per la società un ricavo, e non un reddito estero, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado - aderendo alle tesi della società - riteneva che la predetta distinzione fosse prevista solo dall'art. 165 TUIR, sul quale aveva prevalenza la norma convenzionale. La sentenza, quindi, sarebbe errata anche perché la differenza tra Ricavo e Reddito sarebbe dirimente anche nella
Convenzione, art. 23 paragrafo 3 dove si legge che “…l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito…può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito … In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo…”. Precisa, ancora, l'Ufficio che il calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, come previsto dall'art. 23 della Convenzione, prende in considerazione il reddito estero, non il fatturato estero, indicando precisi calcoli per la deduzione, mentre, la società avrebbe indicato nel quadro CE l'intero importo versato senza effettuare la proporzione prevista dalla Convenzione. Inoltre, l'Ufficio evidenzia che ai fini della verifica dell'imposizione definitiva subita all'estero deve essere presentata una documentazione valida ai fini fiscali, quale la dichiarazione e/o equivalente della certificazione unica italiana che consenta di attestare la definitività dell'imposizione subita e non solo un mero pagamento d'imposta.
Si costituiva l'appellata, osservando che in applicazione della norma convenzionale, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione, conformemente alla specifica Convenzione applicabile, per cui la distinzione reddito estero e fatturato estero o ricavo, ritenuta dirimente dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, sarebbe smentita dalla stessa circ. 9/e del 2015 che ritiene applicabile la definizione interna di “reddito prodotto all'estero” solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito, convenzione che nel caso di specie esiste, essendo stata ratificata con Legge n. 20 del 3 marzo 2009 .
Quanto alle affermazioni dell'appellante, secondo cu la società non avrebbe mai documentato la natura e la definitività delle ritenute fiscali subite, negli Stati Uniti nonché l'effettivo credito di imposta, l'appellata evidenzia di aver già provveduto, nel corso del giudizio di primo grado, a produrre documentazione valida ai fini fiscali, attestante la natura e la definitività̀ dell'imposizione subita, nonché l'avvenuto pagamento dell'imposta e, in base al rapporto, rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi, fra la quota di imposta italiana corrispondente al predetto rapporto e l'imposta estera da accreditare risulta che l'imposta estera non eccede l'imposta italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellata produce attrezzature per l'attività subacquea, natatoria e pesca sportiva e controlla numerose società nel mondo, che si occupano di distribuzione, ma anche di produzione, da destinare ai mercati locali. Tutte le società che hanno con Resistente_1 un accordo di licenza del marchio, compresa Società_2, corrispondono a Resistente_1 una royalty del 5% del prezzo di acquisto dei prodotti marchiati Resistente_1. Per quanto riguarda in particolare Società_2, il relativo accordo di licenza del marchio è stato stipulato per la prima volta nel 2013 ed ha trovato da allora costante applicazione con l'addebito da
Resistente_1 e Società_2 della royalty annuale del 5%.
Il tema del contendere riguarda proprio l'imposta assolta negli USA su dette royalties e la definizione di
“reddito prodotto all'estero” riportata nell'art. 165 TUIR, applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una
Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito.
Infatti, i suddetti criteri di collegamento non operano in presenza di una Convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 23B del Modello OCSE, che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito di imposta, consentendo al contribuente di detrarre dall'imposta sul reddito dovuta nello Stato di residenza le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti.
In applicazione della norma convenzionale, pertanto, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile.
Nel nostro caso, pertanto, opera la Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America ratificata con Legge n. 20 del 3 marzo 2009, che all'art. 23, comma 3, allorquando dispone che “Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione……” si riferisce, inequivocabilmente a fattori,
a poste economiche a fonti che generano entrate costituenti un reddito prodotto all'estero che è rappresentato nel caso al nostro esame dalle royalties pagate da Società_2 a Resistente_1 ed indicate nella fattura 200198/19 del 14 febbraio 2019 emessa da Resistente_1 nei confronti della controllata statunitense Società_2 per US$ 158.115,22 (pari ad Euro 138.091,90), che, secondo l'amministrazione costituirebbero un ricavo e non un reddito. Ebbene, che dette royalties siano un reddito e non un semplice ricavo deriva non solo dal fatto che l'importo fatturato su royalties è privo di elementi di costo per la relativa produzione, come si evince dal fatto che nulla ha argomentato sul punto l''Agenzia delle Entrate, ma è connaturato e conseguente alla stessa definizione di royalties, che altro non sono che il compenso netto
(rectius reddito) per l'utilizzo di proprietà intellettuali, come brevetti, opere musicali o letterarie, o, come nel nostro caso di marchi, che vengono pagate dal licenziatario al licenziante per avere il diritto di sfruttare economicamente un'opera o un'invenzione, o, come nel nostro caso un marchio e vengono calcolate non attraverso la differenza fra ricavi e costi, ma direttamente come una percentuale (5%) sui ricavi conseguiti dalla licenziataria statunitense. Pertanto le predette royalties costituiscono di per sé reddito, alla stessa stregua degli utili provenienti da società partecipate, dei dividendi derivanti dall'impiego di capitali (cosiddeti capital gain), dagli interessi prodotti da finanziamenti concessi tutti costituenti il compenso (rectius reddito), spettante per l'utilizzo di un elemento (di reddito) per utilizzare l'espressione adoperata dal legislatore della
Convenzione. dal richiedente (debitore) all'istituto di credito (creditore) per l'utilizzo del capitale prestato.
Rappresentano il costo del finanziamento e sono calcolati sulla base del capitale, del tasso di interesse e del periodo di rimborso, con la formula base: Intere distribuiti da o come una somma fissa per unità venduta.
Pertanto, l'art. 3 della Convenzione, ben si adatta a ricomprendere al suo interno quegli “elementi”. rappresentati l'importo totale delle royalties predette che non possono essere confuse nella convenzione internazionale ratificata, redatta su modello OCSE, con il semplice ricavo o fatturato estero, anche perché nel prosieguo dell'art. 23 comma 3 si legge che “in tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti….”, laddove il riferimento al reddito, inteso, nel caso di specie, come percezione delle royalties del 5%, le quali indicano la vera redditività del marchio, è ancora più esplicito e qualsiasi riferimento al fatturato estero, richiamato impropriamente dall'Ufficio, é categoricamente escluso dal riferimento espresso all'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti. Altra conferma dal paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti) ), l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito “in tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti”.
Passando agli altri motivi di appello, si osserva che alla luce della documentazione prodotta dall'appellata, si evince l'effettività e la definitività del pagamento di imposta all'estero, la reale sottoposizione a tassazione di quanto percepito e l'imposta assolta.
Preliminarmente, si osserva che la norma convenzionale (unica applicabile al nostro caso) non prevede il requisito della definitività, a differenza della norma domestica. Na andando, oltre detto aspetto è la stessa
Agenzia delle entrate che nella circolare 9/e cit. allorché elenca i documenti che il contribuente deve produrre per utilizzo il credito d'imposta non menziona con riferimento ai crediti regolati dalle convenzioni documentazione per confermare la definitività e quindi la irripetibilità dell'imposta trattenuta dalla consociata statunitense, anche in considerazione del fatto che la società non era obbligata a presentare negli Stati Uniti alcuna dichiarazione dei redditi. Invece, la società ha prodotto, a dimostrazione della definitività della imposizione subita all'estero, la ricevuta di versamento delle imposte pagate negli Stati Uniti, la certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera nella quale esplicitamente si attesta l'irripetibilità della ritenuta, oltre ad attestare che nessuna richiesta di rimborso della ritenuta è stata presentata da Società_2 e da Resistente_1 all'IRS).
Si sottolinea ancora che detta documentazione proviene dall'amministrazione statunitense, come si evince dalla ricevuta n. 270972584447945 del 21 novembre 2019 per US$ 12.649,22 (pari ad € 11.048,00) dall' amministrazione finanziaria statunitense (Internal Revenue Service – IRS) attraverso il sistema di pagamento elettronico delle imposte federali, quindi ha efficacia e validità, equipollente, a quella di una Certificazione
Unica dei Redditi, atteso che proviene dall'Amministrazione Finanziaria che ha incassato l'imposta e, che, in quanto tale, non può che attestare l'effettività della percezione.
Non solo ma detta attestazione riguardante l'ammontare dell'imposta applicata certifica altresì la definitività della stessa, nel senso della sua irretrattabilità, sia perché già completamente versata, sia perché non più restituibile, per decorso del termine di decadenza, sia perché non nemmeno più aumentabile per verifiche fiscale ormai esaurite, per cui la contribuente può avvalersi del credito per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, perché, come richiesto dall'Ufficio ha documentato il loro assoggettamento a tassazione e il pagamento delle relative imposte a titolo definitivo. Si chiarisce, inoltre, a tenore della stessa prassi dell'Amministrazione Finanziaria, che le imposte estere devono considerarsi pagate a titolo definitivo” nel periodo d'imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero, a nulla rilevando il periodo d'imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione. La certificazione, prodotta, quindi, non solo ha valenza probatoria, ma determina anche la definitività del pagamento del tributo.
Relativamente all'eccezione sollevata dall'Agenzia secondo cui la contribuente, avrebbe indicato nel quadro
CE l'intero importo versato senza effettuare la proporzione prevista dalla Convenzione, si evidenzia che al quadro CE della dichiarazione dei redditi 2019, nel rigo 3 e 5 è indicato, rispettivamente, il reddito estero e quello complessivo e nel rigo 4 e 6 l'imposta estera oggetto di credito d'imposta e quella complessiva italiana.
Utilizzando i predetti dati è possibile calcolare il rapporto fra il reddito estero e quello complessivo, pari a
138.092/2.835.237=4,87%.
Al successivo rigo 10 viene indicata la quota di imposta italiana corrispondente al predetto rapporto pari ad
Euro 31.879 e confrontandola con l'imposta estera da accreditare indicata al rigo 11, pari ad Euro 11.048 si evidenzia che l'imposta estera non eccede l' imposta italiana.
Quanto al richiesto risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., si osserva che l'appello, pertanto, va respinto e, per il principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova va condannata alle spese di lite del presente grado di giudizio, senza ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., non risultando che “la parte soccombente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave e non ravvisandosi nel comportamento dell'appellante sanzionato dalla norma predetta la consapevolezza dell'infondatezza della propria difesa, o abuso del proprio diritto di resistere in giudizio per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.
L'appello, pertanto, va respinto con condanna alle spese dell'appellante, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'Agenzia dell Entrate Direzione Provinciale di Genova al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in €uro 1.500,00 oltre 15% e oneri accessori.