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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 325 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), (p. iva ) con l'avv. DI FRANCO C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
MARIA CONCETTA;
attore contro
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. BARONE GAETANO;
P.IVA_2
con l'avv. SALVO Controparte_2
LOMBARDINO GIOVAN BATTISTA;
con l'avv. DI Controparte_3
PIETRO IVANA
CREDITO con l'avv. GUGLIELMINO MAURO;
Controparte_4
, CP_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, tutti CONTUMACI;
[...]
convenuto avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18/1/2018 e la Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la la Controparte_1 Controparte_15
la , il
[...] Controparte_9 Controparte_8 Controparte_10
[...] Controparte_16 Controparte_11 CP_7
, la la CP_5 Controparte_14
esponendo: Controparte_17
- che nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 202/2007 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Ragusa, avente ad oggetto immobili di proprietà di Pt_1
e della erano stati pignorati e posti in vendita, fra l'altro, i lotti
[...] Parte_2 Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, e la Parte_1 [...]
formulavano le seguenti conclusioni: Pt_2
- “ritenere e dire inefficaci le offerte presentate alla vendita del 28/9/2017 dall'Avv. , per conto della (Cf. e P.IVA CP_18 Controparte_13
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra P.IVA_3 Parte_3
(Cf. ), relativamente ai lotti n. 1 e 3 della procedura
[...] C.F._2
esecutiva R.G.Es.Imm. 202/2007, per mancato rispetto del termine di 30 giorni per il saldo del prezzo, espressamente previsto nell'ordinanza del G.E. e, per l'effetto, revocare la relativa aggiudicazione previa sospensione della sua efficacia esecutiva”;
- “in subordine, e senza recesso alcuno dalla superiore richiesta, dichiarare e dire che l'aggiudicazione del lotto n. 3 è viziata da inesatta rappresentazione della res staggita e, per l'effetto, revocarla previa sospensione della sua efficacia esecutiva”;
- “in ulteriore subordine chiedere all'aggiudicatario del lotto n. 3 se intenda mantenere ferma l'aggiudicazione nonostante il fondo sia intercluso”:
Con comparsa di risposta depositata in data 9/4/2018 si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva: Controparte_3
- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con comparsa di risposta depositata in data 9/4/2018 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva di dichiarare inammissibile e/o infondata Controparte_1
l'opposizione.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/4/2018 si costituiva in giudizio il
(quale cessionaria della Controparte_19 Controparte_16
, la quale chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e
[...]
infondata.
Con ordinanza dell'8/1/2019, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 17/6/2020 si costituiva in giudizio la quale cessionaria della Controparte_20
Controparte_19
***
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia dei convenuti-opposti
[...]
, Controparte_9 Controparte_8 Controparte_10 [...]
, la CP_11 CP_7 CP_5 Controparte_14
e
[...] CP_14 Controparte_17
(creditori) che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, con la presente opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso l'ordinanza di aggiudicazione dei lotti 1 e 3, gli attori hanno contestato le conclusioni cui è giunto il G.E. con l'ordinanza del 15.12.2017, che ha ritenuto inammissibile l'opposizione, in particolare deducendo che:
- in ordine alla pretesa inammissibilità dell'opposizione per la sua asserita intempestività, nella specie non si tratta di un'opposizione avverso l'avviso di vendita in quanto il vizio dell'aggiudicazione non proviene dall'avviso di vendita ma dal mancato rispetto delle statuizioni contenute nell'ordinanza di vendita;
- i debitori-esecutati hanno interesse al corretto svolgimento della procedura esecutiva e al regolare andamento delle operazioni di vendita, non soltanto all'incameramento di somme che possano abbattere il proprio debito;
- infatti, non poteva escludersi che l'aggiudicatario del lotto n. 3, messo a conoscenza dell'interclusione del bene acquistato, avrebbe rinunciato all'aggiudicazione per difformità tra il bene aggiudicato e quello indicato nell'avviso di vendita, con grave danno per la procedura esecutiva e dunque per lo stesso debitore.
Orbene, va evidenziato che con ordinanza del 27/2/2018 è stata dichiarata la decadenza dalla aggiudicazione dei lotti 1 e 3 per mancato versamento del saldo prezzo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione di . Controparte_3 Dunque, è venuto meno il provvedimento oggetto dell'opposizione, ossia l'aggiudicazione dei lotti 1 e 3.
Ciò comporta la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciare sulle spese di giudizio, secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale (cfr., fra tante, Cass. 17040/2018,
14267/2017, 5555/2016, 8309/2015 e 17683/2012). La soccombenza virtuale deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. 21459/2020, 23618/2017 e
24234/2016).
Occorre dunque effettuare una sommaria indagine di delibazione del merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Come si è detto, gli attori-opponenti hanno in primo luogo lamentato l'illegittimità dell'aggiudicazione del 28/9/2017 per avere l'aggiudicatario assunto l'impegno a versare il saldo prezzo nel termine di 120 giorni come previsto dall'avviso di vendita pubblicato il 14/6/2017 anziché nel termine di trenta giorni di cui all'ordinanza di vendita dell'8/5/2015.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva atteso che il suddetto motivo avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vendita (pacificamente avvenuta il 14/6/2017) nel quale era previsto il termine lungo di 120 giorni anziché quello più breve di trenta previsto nell'ordinanza di vendita.
Occorre rammentare che l'avviso di vendita è l'atto iniziale della sequenza sub procedimentale della vendita (o liquidazione) del bene staggito. Secondo il principio consolidato di S.U. n. 11178/95 il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, ma come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. L'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo, rispetto a quella che precede, comporta che le situazioni invalidanti che si producano in una determinata fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi anche oltre il termine previsti a pena di decadenza, o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione - solo in quanto impediscano che il processo consegua il suo fine naturale, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre, quando non siano di per sé preclusive del raggiungimento dello scopo del processo, vanno eccepite con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporre nel relativo termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale da parte dell'interessato dell'irregolarità (nello stesso senso:
Cass. n. 10945/2018; Cass. 21379/2017; Cass. 1674/16).
Ciò considerato, risulta incontestato che l'avviso di vendita è stato pubblicato sul sito di Astegiudiziarie in data 14/6/2017. A partire da quella data tutte le parti
(compresi gli attori-opponenti) ne hanno avuto conoscenza legale (cfr. art. 490
c.p.c.), conseguentemente da quel momento è cominciato a decorrere il termine di
20 giorni per proporre l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. atteso che il vizio lamentato dagli opponenti (ossia la fissazione di un termine diverso e più lungo per il versamento del saldo prezzo) non avrebbe impedito il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo.
Non coglie nel segno quanto sostenuto dagli opponenti in ordine al fatto che il vizio procedimentale sarebbe emerso solo nel momento in cui l'avv. ha CP_18
indicato in 120 giorni il termine per il versamento del prezzo, proprio perché tale indicazione era conforme all'avviso di vendita e quindi il vizio era a questo riconducibile.
Risalendo l'opposizione dinanzi al G.E. al 19.10.2017 a fronte della pubblicazione dell'avviso di vendita il 14.6.2017, essa è tardiva.
Inammissibile per tardività è anche il motivo relativo all'inesatta rappresentazione del lotto 3, la quale, nei termini dedotti dagli opponenti (mancata inclusione della particella 405 e la conseguente sua interclusione) emerge già dall'ordinanza di Contro vendita del 2-3.2.2009 (doc. 6 contro la quale andava quindi rivolta l'opposizione agli atti esecutivi.
Infine, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori-opponenti deducono che l'art. 587 c.p.c. pone a carico esclusivo dell'aggiudicatario, che non versa il saldo del prezzo ed è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione del bene staggito, l'onere di farsi carico di tutti i danni provocati alla procedura esecutiva
(dunque anche al debitore) dalla sua inadempienza.
Pertanto, chiedono la condanna della alla rifusione Controparte_13
delle spese legali sostenute per incoare il presente giudizio di opposizione.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Nelle ipotesi di inadempimento dell'aggiudicatario, l'art. 587 c.p.c. prevede che
“se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine;
il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate […] Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti.
Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.
Contrariamente a quanto dedotto dagli attori-opponenti la norma non prevede a carico dell'aggiudicatario inadempiente l'onere di risarcire tutti i danni provocati alla procedura esecutiva e al debitore, disponendo invece come sanzione:
- la perdita della cauzione versata (a titolo di multa);
- la condanna, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita se il prezzo che se ne è ricavato, unito alla cauzione confiscata, è risultato inferiore a quello dell'incanto precedente (cfr. art. 177 disp. Att. c.p.c.).
Per cui priva di pregio è la richiesta di condanna della Controparte_13
lla rifusione delle spese sostenute dagli attori per il presente giudizio.
[...]
In ogni caso, essendosi riscontrata l'inammissibilità dell'opposizione, le relative spese sostenute dagli opponenti non possono ritenersi causalmente riconducibili all'avere la effettuato un'offerta per poi decaderne. Inoltre, la Controparte_13
presente opposizione è stata incoata prima e per motivi che prescindono l'inadempimento (successivo) dell'aggiudicatario, per cui, ai fini della condanna alle spese (in caso di accoglimento dell'opposizione) non ha alcuna rilevanza (in questa sede) la successiva condotta dell'aggiudicatario.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese a carico degli opponenti, dovendosi il valore della controversia individuare nel prezzo offerto per i lotti aggiudicati
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 325/2018
R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di , Controparte_9 Controparte_8
, la Controparte_10 Controparte_11 CP_7 CP_5
, Controparte_14 Controparte_14 [...]
Controparte_17
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) condanna e la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali, che liquida in Controparte_3
euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) condanna e la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) condanna e la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della Controparte_19 Controparte_20
delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 09/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 e 3;
- di aver proposto, con ricorso del 19/10/2017, opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 28/9/2017 con cui erano stati aggiudicati i lotti 1 e 3 atteso che l'avv. per conto degli effettivi aggiudicatari, si era riservato CP_18
di versare il saldo del prezzo nel termine di centoventi giorni dall'aggiudicazione, così come indicato nell'avviso di vendita pubblicato il 14/6/2017, anziché nel termine di trenta giorni stabilito nell'ordinanza di vendita dell'8/5/2015;
- che con ordinanza del 15/12/2017 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione;
- di avere interesse all'introduzione del giudizio di merito.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 325 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), (p. iva ) con l'avv. DI FRANCO C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
MARIA CONCETTA;
attore contro
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. BARONE GAETANO;
P.IVA_2
con l'avv. SALVO Controparte_2
LOMBARDINO GIOVAN BATTISTA;
con l'avv. DI Controparte_3
PIETRO IVANA
CREDITO con l'avv. GUGLIELMINO MAURO;
Controparte_4
, CP_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, tutti CONTUMACI;
[...]
convenuto avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18/1/2018 e la Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la la Controparte_1 Controparte_15
la , il
[...] Controparte_9 Controparte_8 Controparte_10
[...] Controparte_16 Controparte_11 CP_7
, la la CP_5 Controparte_14
esponendo: Controparte_17
- che nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 202/2007 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Ragusa, avente ad oggetto immobili di proprietà di Pt_1
e della erano stati pignorati e posti in vendita, fra l'altro, i lotti
[...] Parte_2 Pertanto, instaurando il presente giudizio di merito, e la Parte_1 [...]
formulavano le seguenti conclusioni: Pt_2
- “ritenere e dire inefficaci le offerte presentate alla vendita del 28/9/2017 dall'Avv. , per conto della (Cf. e P.IVA CP_18 Controparte_13
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra P.IVA_3 Parte_3
(Cf. ), relativamente ai lotti n. 1 e 3 della procedura
[...] C.F._2
esecutiva R.G.Es.Imm. 202/2007, per mancato rispetto del termine di 30 giorni per il saldo del prezzo, espressamente previsto nell'ordinanza del G.E. e, per l'effetto, revocare la relativa aggiudicazione previa sospensione della sua efficacia esecutiva”;
- “in subordine, e senza recesso alcuno dalla superiore richiesta, dichiarare e dire che l'aggiudicazione del lotto n. 3 è viziata da inesatta rappresentazione della res staggita e, per l'effetto, revocarla previa sospensione della sua efficacia esecutiva”;
- “in ulteriore subordine chiedere all'aggiudicatario del lotto n. 3 se intenda mantenere ferma l'aggiudicazione nonostante il fondo sia intercluso”:
Con comparsa di risposta depositata in data 9/4/2018 si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva: Controparte_3
- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con comparsa di risposta depositata in data 9/4/2018 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva di dichiarare inammissibile e/o infondata Controparte_1
l'opposizione.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/4/2018 si costituiva in giudizio il
(quale cessionaria della Controparte_19 Controparte_16
, la quale chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e
[...]
infondata.
Con ordinanza dell'8/1/2019, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 17/6/2020 si costituiva in giudizio la quale cessionaria della Controparte_20
Controparte_19
***
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia dei convenuti-opposti
[...]
, Controparte_9 Controparte_8 Controparte_10 [...]
, la CP_11 CP_7 CP_5 Controparte_14
e
[...] CP_14 Controparte_17
(creditori) che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, con la presente opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso l'ordinanza di aggiudicazione dei lotti 1 e 3, gli attori hanno contestato le conclusioni cui è giunto il G.E. con l'ordinanza del 15.12.2017, che ha ritenuto inammissibile l'opposizione, in particolare deducendo che:
- in ordine alla pretesa inammissibilità dell'opposizione per la sua asserita intempestività, nella specie non si tratta di un'opposizione avverso l'avviso di vendita in quanto il vizio dell'aggiudicazione non proviene dall'avviso di vendita ma dal mancato rispetto delle statuizioni contenute nell'ordinanza di vendita;
- i debitori-esecutati hanno interesse al corretto svolgimento della procedura esecutiva e al regolare andamento delle operazioni di vendita, non soltanto all'incameramento di somme che possano abbattere il proprio debito;
- infatti, non poteva escludersi che l'aggiudicatario del lotto n. 3, messo a conoscenza dell'interclusione del bene acquistato, avrebbe rinunciato all'aggiudicazione per difformità tra il bene aggiudicato e quello indicato nell'avviso di vendita, con grave danno per la procedura esecutiva e dunque per lo stesso debitore.
Orbene, va evidenziato che con ordinanza del 27/2/2018 è stata dichiarata la decadenza dalla aggiudicazione dei lotti 1 e 3 per mancato versamento del saldo prezzo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione di . Controparte_3 Dunque, è venuto meno il provvedimento oggetto dell'opposizione, ossia l'aggiudicazione dei lotti 1 e 3.
Ciò comporta la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciare sulle spese di giudizio, secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale (cfr., fra tante, Cass. 17040/2018,
14267/2017, 5555/2016, 8309/2015 e 17683/2012). La soccombenza virtuale deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. 21459/2020, 23618/2017 e
24234/2016).
Occorre dunque effettuare una sommaria indagine di delibazione del merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Come si è detto, gli attori-opponenti hanno in primo luogo lamentato l'illegittimità dell'aggiudicazione del 28/9/2017 per avere l'aggiudicatario assunto l'impegno a versare il saldo prezzo nel termine di 120 giorni come previsto dall'avviso di vendita pubblicato il 14/6/2017 anziché nel termine di trenta giorni di cui all'ordinanza di vendita dell'8/5/2015.
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva atteso che il suddetto motivo avrebbe dovuto essere fatto valere nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vendita (pacificamente avvenuta il 14/6/2017) nel quale era previsto il termine lungo di 120 giorni anziché quello più breve di trenta previsto nell'ordinanza di vendita.
Occorre rammentare che l'avviso di vendita è l'atto iniziale della sequenza sub procedimentale della vendita (o liquidazione) del bene staggito. Secondo il principio consolidato di S.U. n. 11178/95 il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, ma come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. L'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo, rispetto a quella che precede, comporta che le situazioni invalidanti che si producano in una determinata fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo - mediante opposizione agli atti esecutivi anche oltre il termine previsti a pena di decadenza, o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione - solo in quanto impediscano che il processo consegua il suo fine naturale, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre, quando non siano di per sé preclusive del raggiungimento dello scopo del processo, vanno eccepite con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporre nel relativo termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale da parte dell'interessato dell'irregolarità (nello stesso senso:
Cass. n. 10945/2018; Cass. 21379/2017; Cass. 1674/16).
Ciò considerato, risulta incontestato che l'avviso di vendita è stato pubblicato sul sito di Astegiudiziarie in data 14/6/2017. A partire da quella data tutte le parti
(compresi gli attori-opponenti) ne hanno avuto conoscenza legale (cfr. art. 490
c.p.c.), conseguentemente da quel momento è cominciato a decorrere il termine di
20 giorni per proporre l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. atteso che il vizio lamentato dagli opponenti (ossia la fissazione di un termine diverso e più lungo per il versamento del saldo prezzo) non avrebbe impedito il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo.
Non coglie nel segno quanto sostenuto dagli opponenti in ordine al fatto che il vizio procedimentale sarebbe emerso solo nel momento in cui l'avv. ha CP_18
indicato in 120 giorni il termine per il versamento del prezzo, proprio perché tale indicazione era conforme all'avviso di vendita e quindi il vizio era a questo riconducibile.
Risalendo l'opposizione dinanzi al G.E. al 19.10.2017 a fronte della pubblicazione dell'avviso di vendita il 14.6.2017, essa è tardiva.
Inammissibile per tardività è anche il motivo relativo all'inesatta rappresentazione del lotto 3, la quale, nei termini dedotti dagli opponenti (mancata inclusione della particella 405 e la conseguente sua interclusione) emerge già dall'ordinanza di Contro vendita del 2-3.2.2009 (doc. 6 contro la quale andava quindi rivolta l'opposizione agli atti esecutivi.
Infine, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori-opponenti deducono che l'art. 587 c.p.c. pone a carico esclusivo dell'aggiudicatario, che non versa il saldo del prezzo ed è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione del bene staggito, l'onere di farsi carico di tutti i danni provocati alla procedura esecutiva
(dunque anche al debitore) dalla sua inadempienza.
Pertanto, chiedono la condanna della alla rifusione Controparte_13
delle spese legali sostenute per incoare il presente giudizio di opposizione.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Nelle ipotesi di inadempimento dell'aggiudicatario, l'art. 587 c.p.c. prevede che
“se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine;
il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate […] Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti.
Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.
Contrariamente a quanto dedotto dagli attori-opponenti la norma non prevede a carico dell'aggiudicatario inadempiente l'onere di risarcire tutti i danni provocati alla procedura esecutiva e al debitore, disponendo invece come sanzione:
- la perdita della cauzione versata (a titolo di multa);
- la condanna, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita se il prezzo che se ne è ricavato, unito alla cauzione confiscata, è risultato inferiore a quello dell'incanto precedente (cfr. art. 177 disp. Att. c.p.c.).
Per cui priva di pregio è la richiesta di condanna della Controparte_13
lla rifusione delle spese sostenute dagli attori per il presente giudizio.
[...]
In ogni caso, essendosi riscontrata l'inammissibilità dell'opposizione, le relative spese sostenute dagli opponenti non possono ritenersi causalmente riconducibili all'avere la effettuato un'offerta per poi decaderne. Inoltre, la Controparte_13
presente opposizione è stata incoata prima e per motivi che prescindono l'inadempimento (successivo) dell'aggiudicatario, per cui, ai fini della condanna alle spese (in caso di accoglimento dell'opposizione) non ha alcuna rilevanza (in questa sede) la successiva condotta dell'aggiudicatario.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese a carico degli opponenti, dovendosi il valore della controversia individuare nel prezzo offerto per i lotti aggiudicati
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 325/2018
R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di , Controparte_9 Controparte_8
, la Controparte_10 Controparte_11 CP_7 CP_5
, Controparte_14 Controparte_14 [...]
Controparte_17
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) condanna e la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali, che liquida in Controparte_3
euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) condanna e la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, CP_1
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) condanna e la al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della Controparte_19 Controparte_20
delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 09/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 e 3;
- di aver proposto, con ricorso del 19/10/2017, opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 28/9/2017 con cui erano stati aggiudicati i lotti 1 e 3 atteso che l'avv. per conto degli effettivi aggiudicatari, si era riservato CP_18
di versare il saldo del prezzo nel termine di centoventi giorni dall'aggiudicazione, così come indicato nell'avviso di vendita pubblicato il 14/6/2017, anziché nel termine di trenta giorni stabilito nell'ordinanza di vendita dell'8/5/2015;
- che con ordinanza del 15/12/2017 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione;
- di avere interesse all'introduzione del giudizio di merito.