Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2169
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata validamente notificata a mezzo PEC, come da documentazione prodotta dall'ente resistente. Non essendo stata proposta impugnazione avverso tale cartella, tutte le questioni relative alla prescrizione del tributo e alla decadenza dell'azione di accertamento e riscossione sono inammissibili in questa sede.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto inammissibili le questioni concernenti la prescrizione del tributo, poiché relative alla cartella di pagamento presupposta, non impugnata nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2169
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo