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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2169/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NA LA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15179/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Del Giudice - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025901688650 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2071/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Gianluca del Giudice, ha proposto ricorso depositato in data 3\9\ 2025 avverso l'intimazione di pagamento n. 0712025901688650/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 2 luglio 2025, riferita alla cartella di pagamento n. 0712024003127061000, per l'importo di euro 107,51, emessa dalla Regione Campania – U.O.D. Tasse
Automobilistiche Regionali, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2018, che l'ente impositore ha dedotto essere stata notificata in data 18 marzo 2024.
Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare e assorbente, la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, sostenendo di non avere mai ricevuto la cartella indicata nell'intimazione impugnata. Ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, affermando che, anche a voler ritenere avvenuta la notifica della cartella alla data indicata dall'ente, il credito risultava comunque prescritto, in quanto relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2018, soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito dalla L. 28 febbraio 1983 n. 53.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione determina esclusivamente l'irretrattabilità del credito e non la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, richiamando in particolare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, nonché le successive pronunce nn. 29174 e 29179 del 2017 e la sentenza n. 593/2017 della Suprema Corte, come riportate testualmente nel ricorso. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Ha altresì chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, giusta procura notarile del 23 luglio 2025, la quale si è opposta al ricorso deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente ai sensi degli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella di pagamento n.
07120240031272061000 era stata regolarmente notificata in data 18 marzo 2024, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del contribuente risultante dai pubblici registri, e che la mancata impugnazione della cartella aveva determinato la definitività della pretesa. A tal fine ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19704/2015, riportandone testualmente i passaggi rilevanti, nonché la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016.
La resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione della cartella di pagamento, quale primo atto utile, e che la mancata impugnazione aveva comportato la cristallizzazione della pretesa e l'avvio di un nuovo termine prescrizionale. Sul punto ha richiamato numerose pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze nn. 12263/2007, 3743/2020, 27093/2022 e 20476/2025, riportandone Associazione_1 stralci testuali. Con riferimento alle censure relative alla decadenza o prescrizione antecedente all'iscrizione a ruolo,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che tali contestazioni riguardano esclusivamente l'attività dell'ente impositore, Regione Campania, cui competono la formazione del ruolo, la determinazione del credito e la tempistica dell'iscrizione. A sostegno di tale eccezione ha richiamato, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1985 del
29 gennaio 2014, come testualmente riportata nelle controdeduzioni.
In ordine alla legittimità della notifica della cartella di pagamento, la resistente ha dedotto che la notifica era stata eseguita nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, mediante PEC, modalità espressamente consentita per gli atti della riscossione, precisando che la notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui il messaggio è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata. Sul punto ha richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui la sentenza della CTR Milano n.
2015/30/2015, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28399 del 2017 e la sentenza della Corte di
Cassazione n. 6913 del 2017, come riportate negli atti difensivi.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, la resistente ha riconosciuto l'applicabilità del termine prescrizionale triennale per la tassa automobilistica regionale, ma ha sostenuto che tale termine era stato interrotto dalla notifica della cartella di pagamento in data 18 marzo 2024 e, successivamente, dall'intimazione di pagamento notificata il 2 luglio 2025, richiamando l'art. 2943 c.c. in tema di atti interruttivi della prescrizione. Ha pertanto dedotto che tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione non era decorso alcun termine prescrizionale utile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Sulla base della documentazione prodotta dall'ente costituito, risulta validamente notificata la cartella di cui è causa a mezzo pec.
Avverso tale cartella non risultano proposte impugnazioni, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri della cartella, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica della stessa (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti le suddette cartelle, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica della cartella, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992).
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'intimazione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica della cartella.
Pertanto, non avendo il ricorrente eccepito vizi propri dell'atto impugnato ad esclusione della mancata notifica dell'atto presupposto che risulta provata il ricorso si appalesa inammissibile.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito. Così deciso in Napoli il 04\2\26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NA LA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15179/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Del Giudice - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025901688650 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2071/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Gianluca del Giudice, ha proposto ricorso depositato in data 3\9\ 2025 avverso l'intimazione di pagamento n. 0712025901688650/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 2 luglio 2025, riferita alla cartella di pagamento n. 0712024003127061000, per l'importo di euro 107,51, emessa dalla Regione Campania – U.O.D. Tasse
Automobilistiche Regionali, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2018, che l'ente impositore ha dedotto essere stata notificata in data 18 marzo 2024.
Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare e assorbente, la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, sostenendo di non avere mai ricevuto la cartella indicata nell'intimazione impugnata. Ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, affermando che, anche a voler ritenere avvenuta la notifica della cartella alla data indicata dall'ente, il credito risultava comunque prescritto, in quanto relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2018, soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito dalla L. 28 febbraio 1983 n. 53.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione determina esclusivamente l'irretrattabilità del credito e non la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, richiamando in particolare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, nonché le successive pronunce nn. 29174 e 29179 del 2017 e la sentenza n. 593/2017 della Suprema Corte, come riportate testualmente nel ricorso. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Ha altresì chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, giusta procura notarile del 23 luglio 2025, la quale si è opposta al ricorso deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente ai sensi degli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella di pagamento n.
07120240031272061000 era stata regolarmente notificata in data 18 marzo 2024, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del contribuente risultante dai pubblici registri, e che la mancata impugnazione della cartella aveva determinato la definitività della pretesa. A tal fine ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19704/2015, riportandone testualmente i passaggi rilevanti, nonché la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016.
La resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione della cartella di pagamento, quale primo atto utile, e che la mancata impugnazione aveva comportato la cristallizzazione della pretesa e l'avvio di un nuovo termine prescrizionale. Sul punto ha richiamato numerose pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze nn. 12263/2007, 3743/2020, 27093/2022 e 20476/2025, riportandone Associazione_1 stralci testuali. Con riferimento alle censure relative alla decadenza o prescrizione antecedente all'iscrizione a ruolo,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che tali contestazioni riguardano esclusivamente l'attività dell'ente impositore, Regione Campania, cui competono la formazione del ruolo, la determinazione del credito e la tempistica dell'iscrizione. A sostegno di tale eccezione ha richiamato, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1985 del
29 gennaio 2014, come testualmente riportata nelle controdeduzioni.
In ordine alla legittimità della notifica della cartella di pagamento, la resistente ha dedotto che la notifica era stata eseguita nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, mediante PEC, modalità espressamente consentita per gli atti della riscossione, precisando che la notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui il messaggio è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata. Sul punto ha richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui la sentenza della CTR Milano n.
2015/30/2015, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28399 del 2017 e la sentenza della Corte di
Cassazione n. 6913 del 2017, come riportate negli atti difensivi.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, la resistente ha riconosciuto l'applicabilità del termine prescrizionale triennale per la tassa automobilistica regionale, ma ha sostenuto che tale termine era stato interrotto dalla notifica della cartella di pagamento in data 18 marzo 2024 e, successivamente, dall'intimazione di pagamento notificata il 2 luglio 2025, richiamando l'art. 2943 c.c. in tema di atti interruttivi della prescrizione. Ha pertanto dedotto che tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione non era decorso alcun termine prescrizionale utile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Sulla base della documentazione prodotta dall'ente costituito, risulta validamente notificata la cartella di cui è causa a mezzo pec.
Avverso tale cartella non risultano proposte impugnazioni, sicchè inammissibili sono in questa sede tutte le questioni concernenti, oltre che vizi formali propri della cartella, la prescrizione del tributo e/o la decadenza dell'azione di accertamento e di quella di riscossione, con riguardo alla data di notifica della stessa (essendo precluso in questo giudizio l'esame di quelle questioni, formali e sostanziali, concernenti le suddette cartelle, poiché al contribuente non è consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio, dalla notifica della cartella, di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992).
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'intimazione, in quanto regolarmente preceduta appunto dalla notifica della cartella.
Pertanto, non avendo il ricorrente eccepito vizi propri dell'atto impugnato ad esclusione della mancata notifica dell'atto presupposto che risulta provata il ricorso si appalesa inammissibile.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito. Così deciso in Napoli il 04\2\26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena