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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2024 promossa da:
IT OL S.P.A. (C.F. 02479310126, P. IVA 13280470157), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. UD DI, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabrizio Daverio e dall'avv. Salvatore Florio, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, Corso Europa n. 13, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
D'CO PI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo
Adamo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bergamo, via T. Taramelli, n. 50, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Il sequestro conservativo
Con ricorso ex art. 669bis e 671 e ss. c.p.c. la società ricorrente ha contestato a parte resistente, propria dipendente dal 04.02.2019 sino al 03.10.2023 - inquadrata nel 6° livello del
CCNL metalmeccanica-industria, con mansioni di impiegata amministrativa, addetta alla gestione dei rapporti economico finanziari con i clienti della società, banche e dipendenti sino pagina 1 di 9 alla contestazione disciplinare del 03.10.2023 e al licenziamento per giusta causa dell'11.10.2023 - di avere distratto, abusando dei propri compiti di gestione della Tesoreria, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito, in favore di sé stessa, somme fino a complessivi € 147.568,35 e di aver poi fornito ai referenti aziendali una rendicontazione contabile alterata, omettendo i dati circa le operazioni effettuate negli anni, così da impedire a parte ricorrente la verifica delle movimentazioni non autorizzate che aveva effettuato in suo favore. Sulla scorta di tali presupposti ha chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, anche presso terzi, ed immobili di proprietà della sig.ra PP D'MI nonché dei crediti dalla stessa vantati a vario titolo nei confronti di chicchessia, anche della Società creditrice, così come di titoli privati o di Stato di proprietà della stessa, pur se depositati, anche in via fiduciaria, presso terzi, fino alla concorrenza di € 147.568,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge a garanzia del credito vantato dalla TO DI
S.p.A., o di quel diverso importo che fosse ritenuto di giustizia.
La sig.ra D'CO si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della richiesta di sequestro conservativo ex adverso formulata, in quanto carente sia del fumus bonis iuris che del periculum in mora.
All'udienza del 13.11.2023 il Giudice si riservava e, con ordinanza n. cronol. 3196/2023 del
28.11.2023 disponeva: “(…) il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, anche presso terzi,
e immobili, di proprietà della resistente D'MI PP (CF: [...]), nonché dei crediti dalla stessa vantati a vario titolo nei confronti di terzi, anche della società creditrice, così come di titoli privati o di Stato di proprietà della stessa, sino alla concorrenza della somma di euro 147.568,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria». Con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate «in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa e spese relative al contributo unificato per euro 379,50”.
2. L'oggetto del presente giudizio
Con ricorso ex art. 414 e 669 octies c.p.c. iscritto telematicamente in data 26.01.2024 TO
DI S.p.A., sul presupposto che sia documentalmente comprovato che la sig.ra
PP D'MI - dipendente della contabilità della TO DI Spa e unica in azienda a gestire i rapporti bancari della società – abbia dirottato in suo favore e su conti correnti alla stessa intestati (almeno) € 159.953,32 dai conti correnti della società, ha convenuto in giudizio la parte resistente chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note autorizzate depositate in data 11.03.2025: “1) pagina 2 di 9 premessa per quanto necessaria la conferma e convalida del provvedimento di sequestro già emanato ed eseguito;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della sig.ra PP D'MI per i fatti tutti dedotti nel ricorso, di cui alla documentazione tutta prodotta in causa dalla Società e delle risultanze comunque acquisite al giudizio;
3) conseguentemente, condannare la sig.ra PP D'MI a corrispondere a
TO DI S.p.A., a titolo di risarcimento danni l'importo di Euro 159.953,32, ovvero di quella maggiore o minore misura che fosse ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione e sottratto l'importo di €30.000,00 già corrisposto in acconto;
4) condannare, in ogni caso, occorrendo anche in via subordinata rispetto alle statuizioni che precedono, la sig.ra
PP D'MI a tenere indenne e manlevata TO DI S.p.A. in ordine a quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a pagare per sorte capitale, interessi e spese, anche in base a statuizioni giudiziali provvisoriamente esecutive, in ragione delle condotte denunciate
e così accertate e ad ogni altra voce di danno che dovesse emergere;
5) condannare, in ogni caso, la sig.ra PP D'MI al risarcimento del danno conseguito e conseguente alla lesione dell'immagine e del disdoro commerciale di TO DI S.p.A. in ragione dei fatti di causa quali qui denunciati e dei danni prodotti, da liquidarsi in via equitativa e che si indica in
Euro 50.000,00, salvo il diverso importo che fosse ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo;
6) condannare in ogni caso, la sig.ra
PP D'MI al risarcimento del danno conseguito danno patrimoniale per le spese attualmente sostenute dalla Società in ragione delle sue condotte, che si liquida in Euro
10.011,50 salvo il diverso importo che fosse ritenuto di giustizia, con interessi rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
La sig.ra D'MI non si è costituita nel giudizio di merito e all'udienza del 21 maggio 2024 il
Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Contestualmente, il Giudice si è riservata sulle istanze istruttorie e, con successiva ordinanza, ha ammesso l'escussione di due testi indicati dalla società ricorrente, disponendo anche l'interpello della resistente, fissando per tali incombenti l'udienza del 22 ottobre 2024.
Con memoria depositata telematicamente in data 18.10.2024 si è costituita in giudizio
PP D'MI chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale - rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atto, tutte le domande svolte dalla pagina 3 di 9 società TO DI S.p.A. nei confronti della sig.ra D'MI PP con il ricorso ex art.
414 e 669 octies c.p.c. In via istruttoria: … omissis … In ogni caso Compenso professionale e spese interamente rifuse”.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, espletati l'interpello della resistente e prova testimoniale all'udienza del 22.10.2024, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino all'11 marzo 2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
IN DIRITTO
L'oggetto del contendere riguarda la richiesta risarcitoria formulata dalla società ricorrente nei confronti della sig.ra PP D'MI, ex dipendente del settore amministrativo e contabile della società, che, abusando delle sue attribuzioni nell'ambito del rapporto di lavoro, avrebbe dapprima distratto, in favore di sé stessa, somme fino a complessivi € 159.953,32 e, in seguito, fornito ai referenti aziendali una rendicontazione contabile alterata, omettendo i dati circa le operazioni effettuate negli anni, così da impedire a parte ricorrente la verifica delle movimentazioni non autorizzate che aveva effettuato in suo favore.
I. Osservazioni preliminari
In primo luogo, si deve evidenziare che la sig.ra D'MI nel corso del procedimento disciplinare non è stata in grado di offrire alcuna giustificazione credibile in ordine agli addebiti che le venivano contestati (doc. n. 1, 15 e 16 di parte ricorrente). Inoltre, le tesi avanzate dalla odierna resistente in sede cautelare sono state disattese e smentite dal Tribunale di Busto
Arsizio che, con ordinanza del 28 novembre 2023, n. 3196, ha disposto il sequestro conservativo di tutti i beni e i crediti facenti capo alla stessa (doc. C di parte ricorrente).
Peraltro, va aggiunto che la resistente non ha svolto reclamo avverso detta ordinanza di sequestro.
Sempre in via preliminare, si rileva che la ricorrente ha documentato che l'importo complessivo di € 159.953,32 oggi richiesto è maggiore rispetto all'importo per il quale è stato autorizzato il sequestro conservativo ante causam (che era pari ad € 147.568,35). Ciò in quanto, nelle more dell'introduzione del presente giudizio di merito, sarebbero emerse ulteriori indebite operazioni poste in essere dalla resistente per complessivi € 12.384,97 (doc.
n. 8bis e 8ter di parte ricorrente). pagina 4 di 9 L'importo è stato confermato dall'esito delle indagini penali (cfr. docc. 21 e 22 ricorrente) la cui chiusura è intervenuta in corso di causa rendendo ammissibile la produzione in data 3 dicembre di parte ricorrente.
II. L'istruttoria orale e la prova documentale
Precisato quanto sopra, nel merito va rilevato che nel corso del presente giudizio sono emerse circostanze univoche all'esito dell'istruttoria svolta, che consentono di affermare la legittimità delle deduzioni svolte dalla ricorrente. Nello specifico, la sig.ra IG NE, sentita all'udienza del 22.10.2024, dipendente della società ricorrente dal 1991, oggi responsabile dell'area 'amministrazione e finanza' ha dichiarato quanto segue sui capitoli di prova ammessi. Sul cap. 10: "è vero. È vero la resistente deteneva una chiavetta OTP che utilizzava per eseguire le operazioni presso tutti gli istituti bancari. Inizialmente possedeva un
OTP di Intesa Sanpaolo che le permetteva di operare su tutti i conti passivi aziendali.
Successivamente ebbe in gestione una chiavetta che le permetteva di utilizzare il remote banking della BCC e accedere a tutti i conti dell'azienda”. ADR: “nessun altro poteva utilizzare questi OTP o chiavette”. ADR: “la ricorrente non è mai stata in ferie o in malattia salvo nei periodi di chiusura aziendale. Le chiavette per accedere ai conti correnti bancari venivano custodite in una cassettina nera chiusa a chiave che era riposta nell'armadio dietro alla scrivania della resistente. Circa un mese, un mese e mezzo prima che la resistente se ne andasse, decise di riporre la cassettina nera nell'armadio a fianco della mia scrivania e mise la chiavetta che chiudeva l'armadio nel cassetto della mia scrivania”. ADR: “so che la chiave della cassettina nera veniva nascosta dalla resistente in uno dei raccoglitori che si trovavano nell'armadio dietro di lei, so che cambiava periodicamente il posto di questa chiavetta ma io non la utilizzavo quindi non so dire di più”. Sui cap. 33, 34 e 36: "Confermo la tabella e le somme indicate. Ho partecipato a questa verifica. In primo luogo abbiamo fatto un controllo sugli estratti conto della società verificando le uscite;
in secondo luogo abbiamo chiesto alle banche di indicarci il beneficiario di queste operazioni laddove vi erano divergenze tra queste operazioni risultanti dai conti correnti e le registrazioni della società”. ADR: “il lavoro era suddiviso in settori, la D'MI si occupava della gestione delle banche, dei dipendenti e della fatturazione attiva con relativi incassi;
io mi occupavo del bilancio riclassificato e della contabilità industriale (tutti i costi legati alla produzione); RI PE si occupava dei cespiti, della registrazione delle fatture dei fornitori, rilevando i debiti che passava alla D'MI per il pagamento. Ognuna di noi faceva il proprio lavoro;
sopra di noi c'era LL DI sino alla pensione quando passò le consegne alla D'CO. Il controllo generale veniva dalla pagina 5 di 9 quadratura del bilancio. La verifica si è originata proprio da una non quadratura della registrazione contabile, ai fini del bilancio semestrale, in relazione all'estratto conto di Intesa;
da lì sono emerse le divergenze che poi abbiamo iniziato a verificare”. ADR: “l'sms di conferma delle operazioni bancarie è stato ricevuto credo dalla resistente sino a fine giugno, inizio luglio 2023 quando le impostazioni furono modificate, credo dalla signora D'CO, e gli sms iniziarono a pervenire sul telefono cellulare aziendale a mia disposizione che Io lasciavo in ufficio”. ADR: “le operazioni venivano registrate dalla resistente in modo opportuno evitando che emergessero delle squadrature operando tra i vari conti della società. Per verificare gli ammanchi abbiamo infatti dovuto controllare tutte le pezze giustificative delle registrazioni (fatture, estratti conto, schede fornitori, schede bancarie, conti correnti ordinari, conti corrente anticipi)”.
La Sig.ra RI PE, sentita all'udienza del 22.10.2024, dipendente della società ricorrente dal 4 maggio 2020 con mansioni di impiegata amministrativa, ha dichiarato quanto segue sui capitoli ammessi. Sul cap. 10: "è vero le deteneva come responsabile finanziario. Aveva un dispositivo per operare on line che teneva in una cassetta chiusa a chiave;
la chiave la nascondeva in dei faldoni nel suo armadio. Periodicamente cambiava faldone. Era stata la stessa resistente a dirci che nascondeva la chiave tra i faldoni ma i faldoni erano parecchi in quanto contenuti in un armadio a quattro ante".
Sui capp. 33, 34 e 36: "confermo la tabella che mi viene mostrata, le somme e i bonifici indicati. Ricordo tutto poiché ho partecipato alla verifica di tutte queste operazioni richiedendo agli istituti di credito la documentazione necessaria”. ADR: “premetto che ciascuna di noi segue un'area ben distinta, io come ho spiegato seguo la parte passiva e quindi non mi occupo nè ho motivo di occuparmi della gestione finanziaria. Dato che la resistente era assente da luglio 2023 ci fu la necessità per redigere il bilancio semestrale di verificare tutti i conti del bilancio compresi quelli dei quali si occupava la signora D'MI. Nell'occasione fui io per prima ad avvedermi di una registrazione di euro relativa ad un'uscita della carta di credito, registrazione che mi era sembrata strana per la cifra tonda. Andai pertanto a verificare l'estratto conto della carta di credito e mi accorsi che non c'era riscontro, a quel punto interessai la mia capoufficio NE e iniziammo a verificare con maggiore approfondimento i conti registrati dalla resistente. Da lì nacquero tutti gli accertamenti che hanno portato all'evidenziazione dei bonifici di cui alla tabella”. ADR: “non mi risulta che le operazioni di bonifico fossero accompagnate da un sms di verifica sul cellulare”. ADR: “per quanto ho potuto vedere la signora D'MI non veniva chiamata da UD DI nel suo pagina 6 di 9 ufficio; in effetti questo non è mai capitato nemmeno per me, quando DI ha qualche necessità ci chiama per telefono e comunque ciò capita raramente in quanto noi nel nostro settore siamo autonome”.
Le testimonianze assunte hanno dunque fornito elementi utili a fondare, anche in via deduttiva, le argomentazioni dispiegate dalla società ricorrente.
Anche la documentazione prodotta dalla ricorrente fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere. I fatti accertati sono infatti documentalmente provati e sono tali da far sorgere in capo alla sig.ra D'MI la responsabilità, nei confronti della società per tutti i danni che le sue condotte hanno generato.
Risultano evidenti, in primo luogo, sul piano della responsabilità contrattuale, la violazione degli obblighi di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede, quali imposti dalle previsioni civilistiche applicabili al rapporto di lavoro e segnatamente dagli artt. 2104, 2105, 1175, 1176
e 1375 c.c.
Risulta, infatti, provato che la sig.ra D'MI, abusando delle attribuzioni che derivavano dal ruolo ricoperto e della fiducia riposta dalla società ricorrente, è riuscita ad attuare un piano di sottrazione e appropriazione continuata di risorse finanziarie della stessa.
E' stato dimostrato che la resistente:
1. ha arbitrariamente e indebitamente disposto in suo favore numerosi bonifici di somme di denaro dai conti correnti della società, per l'importo complessivo documentato, allo stato, in € 159.953,32; 2. i bonifici effettuati hanno come unico beneficiario la sig.ra D'MI (o, addirittura, la figlia minore della stessa);
3. ha alterato la rendicontazione contabile della Società, così da ostacolarne ogni verifica;
in almeno due occasioni, si è spinta a falsificare gli estratti conto inoltrati dalla banca.
Dette condotte pacificamente integrano un inadempimento contrattuale a cui consegue, ex art. 1218 c.c., l'obbligo del risarcimento del danno in capo alla responsabile.
Va rilevato che la ricostruzione dei fatti operata dalla resistente nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 22 ottobre 2024 (sviamento delle somme a richiesta dell'amministratore della società al fine di costituire dei fondi occulti) non spiega l'ampio utilizzo per uso personale delle somme sviate né l'intensa attività a copertura degli ammanchi divenuti rilevanti.
III. Conclusioni
In conclusione, le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente) consentono di affermare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della sig.ra PP D'MI per i fatti dedotti nel ricorso, e, pagina 7 di 9 conseguentemente, la stessa deve essere condannata a corrispondere a TO DI S.p.A.,
a titolo di risarcimento danni l'importo di € 159.953,32, oltre interessi e rivalutazione, sottratto l'importo di € 30.000,00 già corrisposto in acconto, come documentato da parte ricorrente nella memoria depositata in data 11.03.2025.
Si ritiene fondata anche la richiesta della ricorrente di ottenere il rimborso del costo sostenuto dalla società in termini di impiego di mezzi e risorse umane, sia interne che esterne, usate per accertare i fatti, verificarne la gravità e predisporre le dovute tutele giudiziarie in quanto adeguatamente documentate. Tale danno è stato quantificato in € 4.056,50, per l'impiego di risorse esterne (doc. n. 8quater parte ricorrente) ed in € 5.955,00 per l'impiego di risorse interne (ore retribuzione oraria, comprensiva del costo azienda, per le ore di attività svolta:
25€ x circa 54 ore di attività + 43€ x circa 108 ore – doc. 20 parte ricorrente). La resistente deve essere dunque condannata al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute dalla società ricorrente in ragione delle sue condotte - che si ritengono correttamente documentate - e che si liquida in € 10.011,50, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo.
Non si ritiene invece di poter accogliere la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del danno all'immagine, che la ricorrente chiede di liquidarsi in via equitativa
(e che propone in misura pari ad € 50.000,00, secondo i parametri individuati dalle cc.dd.
Tabelle Milanesi aggiornate al 2021) in quanto le circostanze su di cui la stessa si fonda sono rimaste prive di prova.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte ricorrente in complessivi euro 5000,00, oltre spese generali, contributo unificato ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio di merito a conferma del sequestro disposto con ordinanza 27.11.2023 nel procedimento R.G. 1388/'23, così dispone:
- accertata la responsabilità della sig.ra PP D'MI per i fatti dedotti nel ricorso, condanna la resistente a corrispondere a TO DI S.p.A., a titolo di risarcimento danni l'importo di € 159.953,32, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, al lordo dell'importo di € 30.000,00 corrisposto in acconto che andrà scomputato;
- condanna la sig.ra PP D'MI al pagamento di € 10.011,50, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo a titolo di danno patrimoniale;
- rigetta le restanti domande delle parti;
pagina 8 di 9 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali, contributo unificato e accessori di legge.
Busto Arsizio, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2024 promossa da:
IT OL S.P.A. (C.F. 02479310126, P. IVA 13280470157), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. UD DI, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabrizio Daverio e dall'avv. Salvatore Florio, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Milano, Corso Europa n. 13, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
D'CO PI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo
Adamo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bergamo, via T. Taramelli, n. 50, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Il sequestro conservativo
Con ricorso ex art. 669bis e 671 e ss. c.p.c. la società ricorrente ha contestato a parte resistente, propria dipendente dal 04.02.2019 sino al 03.10.2023 - inquadrata nel 6° livello del
CCNL metalmeccanica-industria, con mansioni di impiegata amministrativa, addetta alla gestione dei rapporti economico finanziari con i clienti della società, banche e dipendenti sino pagina 1 di 9 alla contestazione disciplinare del 03.10.2023 e al licenziamento per giusta causa dell'11.10.2023 - di avere distratto, abusando dei propri compiti di gestione della Tesoreria, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito, in favore di sé stessa, somme fino a complessivi € 147.568,35 e di aver poi fornito ai referenti aziendali una rendicontazione contabile alterata, omettendo i dati circa le operazioni effettuate negli anni, così da impedire a parte ricorrente la verifica delle movimentazioni non autorizzate che aveva effettuato in suo favore. Sulla scorta di tali presupposti ha chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, anche presso terzi, ed immobili di proprietà della sig.ra PP D'MI nonché dei crediti dalla stessa vantati a vario titolo nei confronti di chicchessia, anche della Società creditrice, così come di titoli privati o di Stato di proprietà della stessa, pur se depositati, anche in via fiduciaria, presso terzi, fino alla concorrenza di € 147.568,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge a garanzia del credito vantato dalla TO DI
S.p.A., o di quel diverso importo che fosse ritenuto di giustizia.
La sig.ra D'CO si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della richiesta di sequestro conservativo ex adverso formulata, in quanto carente sia del fumus bonis iuris che del periculum in mora.
All'udienza del 13.11.2023 il Giudice si riservava e, con ordinanza n. cronol. 3196/2023 del
28.11.2023 disponeva: “(…) il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, anche presso terzi,
e immobili, di proprietà della resistente D'MI PP (CF: [...]), nonché dei crediti dalla stessa vantati a vario titolo nei confronti di terzi, anche della società creditrice, così come di titoli privati o di Stato di proprietà della stessa, sino alla concorrenza della somma di euro 147.568,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria». Con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate «in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa e spese relative al contributo unificato per euro 379,50”.
2. L'oggetto del presente giudizio
Con ricorso ex art. 414 e 669 octies c.p.c. iscritto telematicamente in data 26.01.2024 TO
DI S.p.A., sul presupposto che sia documentalmente comprovato che la sig.ra
PP D'MI - dipendente della contabilità della TO DI Spa e unica in azienda a gestire i rapporti bancari della società – abbia dirottato in suo favore e su conti correnti alla stessa intestati (almeno) € 159.953,32 dai conti correnti della società, ha convenuto in giudizio la parte resistente chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nelle note autorizzate depositate in data 11.03.2025: “1) pagina 2 di 9 premessa per quanto necessaria la conferma e convalida del provvedimento di sequestro già emanato ed eseguito;
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della sig.ra PP D'MI per i fatti tutti dedotti nel ricorso, di cui alla documentazione tutta prodotta in causa dalla Società e delle risultanze comunque acquisite al giudizio;
3) conseguentemente, condannare la sig.ra PP D'MI a corrispondere a
TO DI S.p.A., a titolo di risarcimento danni l'importo di Euro 159.953,32, ovvero di quella maggiore o minore misura che fosse ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione e sottratto l'importo di €30.000,00 già corrisposto in acconto;
4) condannare, in ogni caso, occorrendo anche in via subordinata rispetto alle statuizioni che precedono, la sig.ra
PP D'MI a tenere indenne e manlevata TO DI S.p.A. in ordine a quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a pagare per sorte capitale, interessi e spese, anche in base a statuizioni giudiziali provvisoriamente esecutive, in ragione delle condotte denunciate
e così accertate e ad ogni altra voce di danno che dovesse emergere;
5) condannare, in ogni caso, la sig.ra PP D'MI al risarcimento del danno conseguito e conseguente alla lesione dell'immagine e del disdoro commerciale di TO DI S.p.A. in ragione dei fatti di causa quali qui denunciati e dei danni prodotti, da liquidarsi in via equitativa e che si indica in
Euro 50.000,00, salvo il diverso importo che fosse ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo;
6) condannare in ogni caso, la sig.ra
PP D'MI al risarcimento del danno conseguito danno patrimoniale per le spese attualmente sostenute dalla Società in ragione delle sue condotte, che si liquida in Euro
10.011,50 salvo il diverso importo che fosse ritenuto di giustizia, con interessi rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio e condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
La sig.ra D'MI non si è costituita nel giudizio di merito e all'udienza del 21 maggio 2024 il
Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Contestualmente, il Giudice si è riservata sulle istanze istruttorie e, con successiva ordinanza, ha ammesso l'escussione di due testi indicati dalla società ricorrente, disponendo anche l'interpello della resistente, fissando per tali incombenti l'udienza del 22 ottobre 2024.
Con memoria depositata telematicamente in data 18.10.2024 si è costituita in giudizio
PP D'MI chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale - rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atto, tutte le domande svolte dalla pagina 3 di 9 società TO DI S.p.A. nei confronti della sig.ra D'MI PP con il ricorso ex art.
414 e 669 octies c.p.c. In via istruttoria: … omissis … In ogni caso Compenso professionale e spese interamente rifuse”.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, espletati l'interpello della resistente e prova testimoniale all'udienza del 22.10.2024, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino all'11 marzo 2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
IN DIRITTO
L'oggetto del contendere riguarda la richiesta risarcitoria formulata dalla società ricorrente nei confronti della sig.ra PP D'MI, ex dipendente del settore amministrativo e contabile della società, che, abusando delle sue attribuzioni nell'ambito del rapporto di lavoro, avrebbe dapprima distratto, in favore di sé stessa, somme fino a complessivi € 159.953,32 e, in seguito, fornito ai referenti aziendali una rendicontazione contabile alterata, omettendo i dati circa le operazioni effettuate negli anni, così da impedire a parte ricorrente la verifica delle movimentazioni non autorizzate che aveva effettuato in suo favore.
I. Osservazioni preliminari
In primo luogo, si deve evidenziare che la sig.ra D'MI nel corso del procedimento disciplinare non è stata in grado di offrire alcuna giustificazione credibile in ordine agli addebiti che le venivano contestati (doc. n. 1, 15 e 16 di parte ricorrente). Inoltre, le tesi avanzate dalla odierna resistente in sede cautelare sono state disattese e smentite dal Tribunale di Busto
Arsizio che, con ordinanza del 28 novembre 2023, n. 3196, ha disposto il sequestro conservativo di tutti i beni e i crediti facenti capo alla stessa (doc. C di parte ricorrente).
Peraltro, va aggiunto che la resistente non ha svolto reclamo avverso detta ordinanza di sequestro.
Sempre in via preliminare, si rileva che la ricorrente ha documentato che l'importo complessivo di € 159.953,32 oggi richiesto è maggiore rispetto all'importo per il quale è stato autorizzato il sequestro conservativo ante causam (che era pari ad € 147.568,35). Ciò in quanto, nelle more dell'introduzione del presente giudizio di merito, sarebbero emerse ulteriori indebite operazioni poste in essere dalla resistente per complessivi € 12.384,97 (doc.
n. 8bis e 8ter di parte ricorrente). pagina 4 di 9 L'importo è stato confermato dall'esito delle indagini penali (cfr. docc. 21 e 22 ricorrente) la cui chiusura è intervenuta in corso di causa rendendo ammissibile la produzione in data 3 dicembre di parte ricorrente.
II. L'istruttoria orale e la prova documentale
Precisato quanto sopra, nel merito va rilevato che nel corso del presente giudizio sono emerse circostanze univoche all'esito dell'istruttoria svolta, che consentono di affermare la legittimità delle deduzioni svolte dalla ricorrente. Nello specifico, la sig.ra IG NE, sentita all'udienza del 22.10.2024, dipendente della società ricorrente dal 1991, oggi responsabile dell'area 'amministrazione e finanza' ha dichiarato quanto segue sui capitoli di prova ammessi. Sul cap. 10: "è vero. È vero la resistente deteneva una chiavetta OTP che utilizzava per eseguire le operazioni presso tutti gli istituti bancari. Inizialmente possedeva un
OTP di Intesa Sanpaolo che le permetteva di operare su tutti i conti passivi aziendali.
Successivamente ebbe in gestione una chiavetta che le permetteva di utilizzare il remote banking della BCC e accedere a tutti i conti dell'azienda”. ADR: “nessun altro poteva utilizzare questi OTP o chiavette”. ADR: “la ricorrente non è mai stata in ferie o in malattia salvo nei periodi di chiusura aziendale. Le chiavette per accedere ai conti correnti bancari venivano custodite in una cassettina nera chiusa a chiave che era riposta nell'armadio dietro alla scrivania della resistente. Circa un mese, un mese e mezzo prima che la resistente se ne andasse, decise di riporre la cassettina nera nell'armadio a fianco della mia scrivania e mise la chiavetta che chiudeva l'armadio nel cassetto della mia scrivania”. ADR: “so che la chiave della cassettina nera veniva nascosta dalla resistente in uno dei raccoglitori che si trovavano nell'armadio dietro di lei, so che cambiava periodicamente il posto di questa chiavetta ma io non la utilizzavo quindi non so dire di più”. Sui cap. 33, 34 e 36: "Confermo la tabella e le somme indicate. Ho partecipato a questa verifica. In primo luogo abbiamo fatto un controllo sugli estratti conto della società verificando le uscite;
in secondo luogo abbiamo chiesto alle banche di indicarci il beneficiario di queste operazioni laddove vi erano divergenze tra queste operazioni risultanti dai conti correnti e le registrazioni della società”. ADR: “il lavoro era suddiviso in settori, la D'MI si occupava della gestione delle banche, dei dipendenti e della fatturazione attiva con relativi incassi;
io mi occupavo del bilancio riclassificato e della contabilità industriale (tutti i costi legati alla produzione); RI PE si occupava dei cespiti, della registrazione delle fatture dei fornitori, rilevando i debiti che passava alla D'MI per il pagamento. Ognuna di noi faceva il proprio lavoro;
sopra di noi c'era LL DI sino alla pensione quando passò le consegne alla D'CO. Il controllo generale veniva dalla pagina 5 di 9 quadratura del bilancio. La verifica si è originata proprio da una non quadratura della registrazione contabile, ai fini del bilancio semestrale, in relazione all'estratto conto di Intesa;
da lì sono emerse le divergenze che poi abbiamo iniziato a verificare”. ADR: “l'sms di conferma delle operazioni bancarie è stato ricevuto credo dalla resistente sino a fine giugno, inizio luglio 2023 quando le impostazioni furono modificate, credo dalla signora D'CO, e gli sms iniziarono a pervenire sul telefono cellulare aziendale a mia disposizione che Io lasciavo in ufficio”. ADR: “le operazioni venivano registrate dalla resistente in modo opportuno evitando che emergessero delle squadrature operando tra i vari conti della società. Per verificare gli ammanchi abbiamo infatti dovuto controllare tutte le pezze giustificative delle registrazioni (fatture, estratti conto, schede fornitori, schede bancarie, conti correnti ordinari, conti corrente anticipi)”.
La Sig.ra RI PE, sentita all'udienza del 22.10.2024, dipendente della società ricorrente dal 4 maggio 2020 con mansioni di impiegata amministrativa, ha dichiarato quanto segue sui capitoli ammessi. Sul cap. 10: "è vero le deteneva come responsabile finanziario. Aveva un dispositivo per operare on line che teneva in una cassetta chiusa a chiave;
la chiave la nascondeva in dei faldoni nel suo armadio. Periodicamente cambiava faldone. Era stata la stessa resistente a dirci che nascondeva la chiave tra i faldoni ma i faldoni erano parecchi in quanto contenuti in un armadio a quattro ante".
Sui capp. 33, 34 e 36: "confermo la tabella che mi viene mostrata, le somme e i bonifici indicati. Ricordo tutto poiché ho partecipato alla verifica di tutte queste operazioni richiedendo agli istituti di credito la documentazione necessaria”. ADR: “premetto che ciascuna di noi segue un'area ben distinta, io come ho spiegato seguo la parte passiva e quindi non mi occupo nè ho motivo di occuparmi della gestione finanziaria. Dato che la resistente era assente da luglio 2023 ci fu la necessità per redigere il bilancio semestrale di verificare tutti i conti del bilancio compresi quelli dei quali si occupava la signora D'MI. Nell'occasione fui io per prima ad avvedermi di una registrazione di euro relativa ad un'uscita della carta di credito, registrazione che mi era sembrata strana per la cifra tonda. Andai pertanto a verificare l'estratto conto della carta di credito e mi accorsi che non c'era riscontro, a quel punto interessai la mia capoufficio NE e iniziammo a verificare con maggiore approfondimento i conti registrati dalla resistente. Da lì nacquero tutti gli accertamenti che hanno portato all'evidenziazione dei bonifici di cui alla tabella”. ADR: “non mi risulta che le operazioni di bonifico fossero accompagnate da un sms di verifica sul cellulare”. ADR: “per quanto ho potuto vedere la signora D'MI non veniva chiamata da UD DI nel suo pagina 6 di 9 ufficio; in effetti questo non è mai capitato nemmeno per me, quando DI ha qualche necessità ci chiama per telefono e comunque ciò capita raramente in quanto noi nel nostro settore siamo autonome”.
Le testimonianze assunte hanno dunque fornito elementi utili a fondare, anche in via deduttiva, le argomentazioni dispiegate dalla società ricorrente.
Anche la documentazione prodotta dalla ricorrente fornisce elementi probatori utili ai fini del decidere. I fatti accertati sono infatti documentalmente provati e sono tali da far sorgere in capo alla sig.ra D'MI la responsabilità, nei confronti della società per tutti i danni che le sue condotte hanno generato.
Risultano evidenti, in primo luogo, sul piano della responsabilità contrattuale, la violazione degli obblighi di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede, quali imposti dalle previsioni civilistiche applicabili al rapporto di lavoro e segnatamente dagli artt. 2104, 2105, 1175, 1176
e 1375 c.c.
Risulta, infatti, provato che la sig.ra D'MI, abusando delle attribuzioni che derivavano dal ruolo ricoperto e della fiducia riposta dalla società ricorrente, è riuscita ad attuare un piano di sottrazione e appropriazione continuata di risorse finanziarie della stessa.
E' stato dimostrato che la resistente:
1. ha arbitrariamente e indebitamente disposto in suo favore numerosi bonifici di somme di denaro dai conti correnti della società, per l'importo complessivo documentato, allo stato, in € 159.953,32; 2. i bonifici effettuati hanno come unico beneficiario la sig.ra D'MI (o, addirittura, la figlia minore della stessa);
3. ha alterato la rendicontazione contabile della Società, così da ostacolarne ogni verifica;
in almeno due occasioni, si è spinta a falsificare gli estratti conto inoltrati dalla banca.
Dette condotte pacificamente integrano un inadempimento contrattuale a cui consegue, ex art. 1218 c.c., l'obbligo del risarcimento del danno in capo alla responsabile.
Va rilevato che la ricostruzione dei fatti operata dalla resistente nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 22 ottobre 2024 (sviamento delle somme a richiesta dell'amministratore della società al fine di costituire dei fondi occulti) non spiega l'ampio utilizzo per uso personale delle somme sviate né l'intensa attività a copertura degli ammanchi divenuti rilevanti.
III. Conclusioni
In conclusione, le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente (che ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente) consentono di affermare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della sig.ra PP D'MI per i fatti dedotti nel ricorso, e, pagina 7 di 9 conseguentemente, la stessa deve essere condannata a corrispondere a TO DI S.p.A.,
a titolo di risarcimento danni l'importo di € 159.953,32, oltre interessi e rivalutazione, sottratto l'importo di € 30.000,00 già corrisposto in acconto, come documentato da parte ricorrente nella memoria depositata in data 11.03.2025.
Si ritiene fondata anche la richiesta della ricorrente di ottenere il rimborso del costo sostenuto dalla società in termini di impiego di mezzi e risorse umane, sia interne che esterne, usate per accertare i fatti, verificarne la gravità e predisporre le dovute tutele giudiziarie in quanto adeguatamente documentate. Tale danno è stato quantificato in € 4.056,50, per l'impiego di risorse esterne (doc. n. 8quater parte ricorrente) ed in € 5.955,00 per l'impiego di risorse interne (ore retribuzione oraria, comprensiva del costo azienda, per le ore di attività svolta:
25€ x circa 54 ore di attività + 43€ x circa 108 ore – doc. 20 parte ricorrente). La resistente deve essere dunque condannata al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute dalla società ricorrente in ragione delle sue condotte - che si ritengono correttamente documentate - e che si liquida in € 10.011,50, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo.
Non si ritiene invece di poter accogliere la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del danno all'immagine, che la ricorrente chiede di liquidarsi in via equitativa
(e che propone in misura pari ad € 50.000,00, secondo i parametri individuati dalle cc.dd.
Tabelle Milanesi aggiornate al 2021) in quanto le circostanze su di cui la stessa si fonda sono rimaste prive di prova.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte ricorrente in complessivi euro 5000,00, oltre spese generali, contributo unificato ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio di merito a conferma del sequestro disposto con ordinanza 27.11.2023 nel procedimento R.G. 1388/'23, così dispone:
- accertata la responsabilità della sig.ra PP D'MI per i fatti dedotti nel ricorso, condanna la resistente a corrispondere a TO DI S.p.A., a titolo di risarcimento danni l'importo di € 159.953,32, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, al lordo dell'importo di € 30.000,00 corrisposto in acconto che andrà scomputato;
- condanna la sig.ra PP D'MI al pagamento di € 10.011,50, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al pagamento effettivo a titolo di danno patrimoniale;
- rigetta le restanti domande delle parti;
pagina 8 di 9 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali, contributo unificato e accessori di legge.
Busto Arsizio, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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