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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12499/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12499/2023 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via G. De C.F._1
Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. SCANNALIATO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: . CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e sono nati Parte_1 CP_1
i figli , il 22.10.2006, e , il 30.05.2009. Persona_1 Persona_2
ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio Parte_1
minorenne in suo favore e di porre a carico del resistente il CP_2 Persona_2
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore di entrambi i figli, precisando che la figlia divenuta maggiorenne in data appena successiva al deposito del Persona_1
ricorso introduttivo del presente procedimento, è economicamente non autosufficiente.
non si è costituito in giudizio, e va pertanto dichiarata la sua CP_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
All'udienza del 29.10.2024, il figlio minorenne ha esposto, Persona_2
testualmente: “Frequento il primo anno della scuola superiore a Catania, a Librino, l'Istituto
Professionale, mi trovo bene a scuola. Non vedo mio padre da due o tre anni, ho visto mio
padre attraverso Tiktok. Non lo sento al telefono e neppure sui social network, questo vale
anche per mia sorella più grande. Mi cercano per le festività i suoi genitori, cioè i nonni
paterni, per fare gli auguri e basta. Non mi interessa vedere mio padre”.
Inoltre, la ricorrente ha esposto che il resistente, che svolge il mestiere di muratore, ha formato un altro nucleo familiare e che si disinteressa dei figli.
All'udienza del 7.5.2024, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Vivo a Catania, Via della
Lava n. 15, la casa è in affitto e pago Euro 300,00 al mese. Lavoro saltuariamente nel settore
delle pulizie, quando mi chiamano. Percepisco l'assegno di inclusione di Euro 490,00, lo
percepisco da un mese, oltre gli assegni familiari di Euro 360,00 al mese. Vivo con i miei figli.
La convivenza è terminata dodici anni fa circa, da allora il resistente non versa nulla, lui è
2 stato anche detenuto. Il resistente non vede i figli e i miei figli non lo vogliono vedere. Mia
figlia frequenta il quarto anno dell'Istituto professionale per parrucchieri, e fa pratica Per_1
in una sala di parrucchiera, mentre mio figlio frequenta la terza media. Non so Persona_2
cosa faccia il resistente, in passato faceva il muratore, non so neppure dove abiti”.
Stante il dedotto disinteresse nei confronti del figlio da parte del resistente, appare opportuno a questo Collegio, nel superiore interesse dei minorenni, disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente. Persona_2
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Va poi rilevato che la ricorrente non ha, comunque, depositato le dichiarazioni reddituali.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne e della Persona_2
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo Persona_1
complessivo di Euro 450,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
va, infatti,
rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo
Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse del figlio minorenne, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
Le spese vanno poste a carico del resistente, soccombente in giudizio, e vanno liquidate in favore dell'Erario, poiché la ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla Persona_2
ricorrente ; Parte_1
dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio CP_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_2
del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; una volta al mese, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 20,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno dieci giorni continuativamente, nel periodo estivo;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio CP_1
minorenne e della figlia maggiorenne ma Persona_2 Persona_1
economicamente non autosufficiente, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, CP_1
che liquida nella somma di Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a.,
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e spese riportate nel c.d.
foglio notizie.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12499/2023 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via G. De C.F._1
Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. SCANNALIATO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: . CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e sono nati Parte_1 CP_1
i figli , il 22.10.2006, e , il 30.05.2009. Persona_1 Persona_2
ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio Parte_1
minorenne in suo favore e di porre a carico del resistente il CP_2 Persona_2
pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore di entrambi i figli, precisando che la figlia divenuta maggiorenne in data appena successiva al deposito del Persona_1
ricorso introduttivo del presente procedimento, è economicamente non autosufficiente.
non si è costituito in giudizio, e va pertanto dichiarata la sua CP_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
All'udienza del 29.10.2024, il figlio minorenne ha esposto, Persona_2
testualmente: “Frequento il primo anno della scuola superiore a Catania, a Librino, l'Istituto
Professionale, mi trovo bene a scuola. Non vedo mio padre da due o tre anni, ho visto mio
padre attraverso Tiktok. Non lo sento al telefono e neppure sui social network, questo vale
anche per mia sorella più grande. Mi cercano per le festività i suoi genitori, cioè i nonni
paterni, per fare gli auguri e basta. Non mi interessa vedere mio padre”.
Inoltre, la ricorrente ha esposto che il resistente, che svolge il mestiere di muratore, ha formato un altro nucleo familiare e che si disinteressa dei figli.
All'udienza del 7.5.2024, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Vivo a Catania, Via della
Lava n. 15, la casa è in affitto e pago Euro 300,00 al mese. Lavoro saltuariamente nel settore
delle pulizie, quando mi chiamano. Percepisco l'assegno di inclusione di Euro 490,00, lo
percepisco da un mese, oltre gli assegni familiari di Euro 360,00 al mese. Vivo con i miei figli.
La convivenza è terminata dodici anni fa circa, da allora il resistente non versa nulla, lui è
2 stato anche detenuto. Il resistente non vede i figli e i miei figli non lo vogliono vedere. Mia
figlia frequenta il quarto anno dell'Istituto professionale per parrucchieri, e fa pratica Per_1
in una sala di parrucchiera, mentre mio figlio frequenta la terza media. Non so Persona_2
cosa faccia il resistente, in passato faceva il muratore, non so neppure dove abiti”.
Stante il dedotto disinteresse nei confronti del figlio da parte del resistente, appare opportuno a questo Collegio, nel superiore interesse dei minorenni, disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente. Persona_2
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Va poi rilevato che la ricorrente non ha, comunque, depositato le dichiarazioni reddituali.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne e della Persona_2
figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, dell'importo Persona_1
complessivo di Euro 450,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
va, infatti,
rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo
Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse del figlio minorenne, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
Le spese vanno poste a carico del resistente, soccombente in giudizio, e vanno liquidate in favore dell'Erario, poiché la ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla Persona_2
ricorrente ; Parte_1
dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio CP_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e Persona_2
del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; una volta al mese, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 20,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno dieci giorni continuativamente, nel periodo estivo;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio CP_1
minorenne e della figlia maggiorenne ma Persona_2 Persona_1
economicamente non autosufficiente, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, CP_1
che liquida nella somma di Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a.,
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e spese riportate nel c.d.
foglio notizie.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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